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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27373/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA per CORREZIONE di [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ ANGELA, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale liquidatore di M .

P .

RAPPRESENTANZE S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA E. JENNER 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2021 n. 04035 sez.

M1 -ud. 01-07-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 23453/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con “Istanza di correzione sentenza n. 23453/2020 RG. 23472/2017” pervenuta a mezzo PEC in data 10/02/2021, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di agire “per [OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e nelle qualità, ha chiesto a questa Corte di «procedere alla correzione dell’errore materiale innanzi rilevato disponendo la distrazione delle spese liquidate in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore distrattario», allegando “copia della sentenza” e “ copia del controricorso” contenente la richiesta di distrazione delle spese;

2. all’esito di ordinanza interlocutoria n. 40212/2021 e sulla base della ulterioreproposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

3. risulta in atti la notifica del “ricorso in riassunzione, procura e decreto di fissazione di udienza a Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pachino” effettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo PEC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai fini della correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 23453/2020;

2.1. con nota del 20/09/2021 l’istante ha dato atto che la Banca intimata ha prestato acquiescenza, pagando le spese direttamente al difensoredichiaratosi antistatario;

2.2. con nota del 27/06/2021 l’istanteha prodotto copia conforme dell’ordinanzada correggere;

3. le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso Ric. 2021 n. 04035 sez.

M1 -ud. 01-07-2022 -3- se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione(Cass. Sez.

U, 31033/2019; cfr. Cass. Sez.

U, 16037/2010);

3.1. ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391- bis, comma 1,c.p.c., anche alla luce della sentenza di questa Corte n. 17565 del 31 maggio 2022;

4. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez.

Un., 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).

P.Q.M.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 23453/20, depositata il 26/10/2020, nel senso che,laddove è scritto:«condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità», deve leggersi e intendersi:«condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore distrattario, delle spese del giudizio di legittimità».

Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA per CORREZIONE di [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 4035-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ ANGELA, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché quale liquidatore di M . P . RAPPRESENTANZE S . R . L . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA E. JENNER 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ed [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2021 n. 04035 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 23453/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con “Istanza di correzione sentenza n. 23453/2020 RG. 23472/2017” pervenuta a mezzo PEC in data 10/02/2021, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di agire “per [OSCURATO:PERSONA]”, in proprio e nelle qualità, ha chiesto a questa Corte di «procedere alla correzione dell’errore materiale innanzi rilevato disponendo la distrazione delle spese liquidate in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore distrattario», allegando “copia della sentenza” e “ copia del controricorso” contenente la richiesta di distrazione delle spese; 2. all’esito di ordinanza interlocutoria n. 40212/2021 e sulla base della ulterioreproposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che: 3. risulta in atti la notifica del “ricorso in riassunzione, procura e decreto di fissazione di udienza a Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pachino” effettuata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo PEC in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai fini della correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 23453/2020; 2.1. con nota del 20/09/2021 l’istante ha dato atto che la Banca intimata ha prestato acquiescenza, pagando le spese direttamente al difensoredichiaratosi antistatario; 2.2. con nota del 27/06/2021 l’istanteha prodotto copia conforme dell’ordinanzada correggere; 3. le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso Ric. 2021 n. 04035 sez. M1 -ud. 01-07-2022 -3- se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione(Cass. Sez. U, 31033/2019; cfr. Cass. Sez. U, 16037/2010); 3.1. ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di correzione del rappresentato errore materiale, ai sensi dell’art. 391- bis, comma 1,c.p.c., anche alla luce della sentenza di questa Corte n. 17565 del 31 maggio 2022; 4. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. Un., 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018). P.Q.M. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 23453/20, depositata il 26/10/2020, nel senso che,laddove è scritto:«condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità», deve leggersi e intendersi:«condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore distrattario, delle spese del giudizio di legittimità». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sul
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