CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16558/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Agrigento, [OSCURATO:PERSONA] degli Angeli 7; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]’ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]’; - intimati- avverso la sentenza n. 1064/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/12/2019, NRG 1160/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16558/2020 Numero sezionale 10490/2021 Numero di raccolta generale 9954/2022Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo, riformando la pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha dichiarato, nel contraddittorio dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito Assessorato) e di quello dell’Energia e [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’Ente di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito ESA), nel transito presso l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (di seguito ARRA) aveva diritto al computo, nel trattamento economico fondamentale, dell’anzianità maturata lavorando in ESA, ai fini dell’attribuzione della posizione economica presso ARRA, condannando l’[OSCURATO:PERSONA] delle Autonomie, in forma generica, al pagamento in favore del predetto delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre gli Assessorati sono rimasti intimati; 3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. ed il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente si rileva che il ricorso per cassazione risulta tempestivamente e ritualmente notificato in via telematica il 5.6.2020, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, essendosi gli Assessorati difesi in grado di appello dalla corrispondente Avvocatura distrettuale; 2. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 5 della Legge Regione Sicilia 11/1988 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e con esso il ricorrente, oltre a ripercorrere i tratti giuridici salienti della propria vicenda retributiva, lamenta che nella sentenza impugnata non vi sia stata alcuna F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16558/2020 Numero sezionale 10490/2021 pronuncia sulle domande relative al quantum debeatur, nonostante in Numero di raccolta generale 9954/2022Data pubblicazione 28/03/2022 motivazione fosse stato affermato che, nel passaggio ad ARRA, non era stato considerato il diverso elemento dell’anzianità denominato RIA, di cui al contratto collettivo in essere presso il nuovo datore di lavoro, con effetto compensativo sull’APE (premio di [OSCURATO:PERSONA]) già riconosciuta presso ESA; 3. il secondo motivo assume che la Corte d’Appello avrebbe violato l’art.2909 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) ed omesso l’esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere essa trascurato l’effetto di giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, resa in altra causa tra il ricorrente ed ESA ed avente ad oggetto la quantificazione dell’APE al medesimo spettante nel calcolo della retribuzione; 4. il terzo motivo denuncia la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 115 c.p.c. per non essere stata, la motivazione della Corte d’Appello sulla quantificazione dell’APE, suffragata da alcun elemento di prova, a tal fine non valendo il conteggio di provenienza dell’Assessorato convenuto; 5. il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 92, co. 2, c.p.c., per avere la Corte di merito disposto ingiustificatamente la parziale compensazione delle spese, riconoscendo in favore del lavoratore il rimborso solo della metà di esse; 6. i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo l’ordine logico delle questioni ed il ricorso va accolto, nei termini in cui si va a dire; 7. la Corte d’Appello ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del diritto del lavoratore a mantenere la misura della retribuzione quale maturata presso il datore di lavoro di provenienza, in considerazione anche dell’emolumento (APE) presso di esso previsto e spettante al lavoratore, come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Agrigento in altro giudizio; 8. la Corte ha altresì chiarito che, con il passaggio al nuovo datore, di quanto percepito, ivi compresa l’APE, presso il precedente datore, si sarebbe dovuto F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16558/2020 Numero sezionale 10490/2021 tenere conto nell’attribuzione della posizione economica fondamentale Numero di raccolta generale 9954/2022Data pubblicazione 28/03/2022 presso il nuovo datore; 9. una volta eseguita tale operazione, gli eventuali incrementi di retribuzione presso il nuovo datore in ragione dell’anzianità avrebbero dovuto quindi essere riconosciuti, nel corso del tempo a venire, sulla base degli istituti vigenti presso il medesimo (in particolare, la RIA); 10. tale assetto decisorio, in sé non efficacemente contrastato dai motivi di ricorso, resta confermato; 11. il primo motivo di ricorso coglie tuttavia nel segno, secondo il collegio, nella parte in cui lamenta che la Corte territoriale si sia limitata ad una condanna generica alle differenze retributive; 12. è infatti indubbio, e lo si evince dal fatto che nelle proprie domande il ricorrente aveva quantificato importi da lui pretesi, che la domanda di condanna fosse da intendere avanzata in forma specifica e non generica; 13. vale allora il principio, già affermato da questa S.C., secondo cui «se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario» (C. 4051/2011; C. 11460/2007); 14. la Corte territoriale, formulando una condanna generica, ha dunque violato tale principio e ciò comporta la cassazione della sentenza; 15. nel giudizio di rinvio, fermo l’assetto delle situazioni giuridiche quale sopra delineato per effetto della sentenza di appello, che resiste in parte qua al ricorso per cassazione secondo quanto sopra precisato, dovrà essere invece rivisitata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, calcolando, eventualmente previe le indagini tecniche necessarie, l’ammontare delle retribuzioni dovute presso ARRA, confrontandole con F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16558/2020 Numero sezionale 10490/2021 quanto corrisposto ed emettendo pronuncia di condanna specifica, se in Numero di raccolta generale 9954/2022Data pubblicazione 28/03/2022 concreto sussistano somme ancora da pagare o rigettando la domanda di condanna, qualora non ve ne siano; 16. va da sé l’assorbimento di ogni altro profilo agitato con il ricorso per cassazione; 17. in chiusura si rileva come sia corretto che la pronuncia sia stata formulata dalla Corte territoriale nei riguardi dell’Assessorato delle [OSCURATO:PERSONA], stante la soppressione di ARRA, il subentro ad essa nelle funzioni dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Energia e la pertinenza al primo Assessorato della gestione del personale (artt. 7 e 9 L. Regione Sicilia 19/2008) e stante il risalente principio per cui «la Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo» (C., S.U., 2080/1995); 18. la statuizione sulle spese assunta in grado di appello resta caducata ai sensi dell’art. 336, co., 1, c.p.c. e sul punto una nuova decisione per tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente, dovrà essere parimenti assunta in sede di rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s