CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18419/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.cons.p.a. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli VeneziaGiulia n. 10 / 04 / 1 9 , depositata il 16 gennaio 201 9 e notificata l’8 aprile 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi -Accordo di ristrutturazione omologato - Rinuncia.Cons. est. G.M. Nonno 1. con la sentenza n. 10/04/19 del 16 / 01 /201 9 , la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.cons.p.a. in liquidazione (di seguito FER ) avverso la sentenza n. 324 / 02 /1 5 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone (di seguito CTP), che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla società contribuente nei confronti di due avvisi di pagamento concernent i le accise sul la cessione di energia elettrica relativa agli anni d’imposta 2012 e 2013; 2. avverso la sentenza di appello FER proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; 3. l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM)resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che il liquidatore della società contribuente ha depositato istanza di rinuncia al giudizio motivata da omologazione e adempimento di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale; 1.1. in assenza della certezza dell’adempimento satisfattivo delle ragioni dell’Amministrazione finanziaria, va dichiarata non già la cessazione della materia del contendere ma l’inammissibilità del ricorso in ragione della manifestata carenza di interesse della ricorrente alla decisione della causa; 2. sussistono giusti motivi, in assenza di specifiche richieste delle parti in causa, per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente gi