CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 43985/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 22,11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MODENA il 14/1/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 628, 582 e 585 cod. pen. e 73, comma 5 D.P.R. 309/1990. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui agli artt.192 e 533 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, anche sotto il profilo del travisamento "dei fatti". La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, non è consentita ed è comunque è manifestamente infondata. In prima battuta, infatti, deve ribadirsi che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'armissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) Sotto altro profilo, comunque, deve rilevarsi che la motivazione della Corte territoriale, che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento al riconoscimento effettuato e all'assenza di suggestioni nella persona offesa, ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Né, d'altro canto, sussiste alcun travisamento quanto alla valutazione effettuata dal giudice d'appello circa l'ulteriore e di fatto neanche decisivo valore indiziario da attribuire a quanto avrebbero detto i condomini alla persona offesa che, comunque, ha sin dai primi momenti dichiarato di poter riconoscere chi lo aveva aggredito. Ragioni queste per le quali ogni ulteriore censura risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] i Estenso" Marco M naco Il Presidente , Pie o [OSCURATO:PERSONA]Agost