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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 09363/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi del 14 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art. 603-bis.2 cod. pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto, infatti, che in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta e che, comunque, la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348); ritenuto altresì la ricorribilità per cassazione nel caso in cui si lamenti la mancata motivazione circa la confisca, trattandosi di un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (da ultimo, Sez. 6, n. 317 del 12/12/2024, dep. 2025, Falomo); ritenuto, inoltre, che nel caso di specie la doglianza appare manifestamente infondata, tenuto conto che si tratta di confisca obbligatoria, disposta dal giudice ex art. 603-bis.2 cod. pen., dunque, la misura di sicurezza non presenta profili di illegalità, nemmeno sotto il profilo dell'annessa motivazione circa la correlazione tra il reato e la disposta confisca (l'autocarro era utilizzato per le attività rientranti in quella gestita attraverso lo sfruttamento), versato interamente in fatto ed in modo del tutto generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi del 14 novembre 2024, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 603-bis cod. pen.; rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art. 603-bis.2 cod. pen., è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuto, infatti, che in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza, nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta e che, comunque, la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348); ritenuto altresì la ricorribilità per cassazione nel caso in cui si lamenti la mancata motivazione circa la confisca, trattandosi di un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (da ultimo, Sez. 6, n. 317 del 12/12/2024, dep. 2025, Falomo); ritenuto, inoltre, che nel caso di specie la doglianza appare manifestamente infondata, tenuto conto che si tratta di confisca obbligatoria, disposta dal giudice ex art. 603-bis.2 cod. pen., dunque, la misura di sicurezza non presenta profili di illegalità, nemmeno sotto il profilo dell'annessa motivazione circa la correlazione tra il reato e la disposta confisca (l'autocarro era utilizzato per le attività rientranti in quella gestita attraverso lo sfruttamento), versato interamente in fatto ed in modo del tutto generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] est
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