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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 06786/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019EEKK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

In data 7 gennaio 2026 la difesa ha depositato breve memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale.

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Prato convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], effettuato in "quasi flagranza" per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 e n. 8-bis cod. pen.2.

Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la quasi flagranza del reato fuori dai casi espressamente previsti.

L'imputato non sarebbe stato infatti colto nell'atto di commettere il reato, tenuto conto che la persona offesa non ha percepito la sottrazione del portafoglio e si sarebbe limitata a nutrire sospetti su di esso e su altra persona; non sarebbe stato inseguito senza soluzione di continuità né dalla P.G. né dal ricorrente, posto che questi avrebbe lasciato i sospettati nella sala d'attesa per recarsi a coinvolgere la Polizia ferroviaria; il ricorrente, infine, non sarebbe stato sorpreso con cose o tracce dalle quali potesse evincersi che avesse commesso il contestato reato, alla luce dell'esito negativo della perquisizione.

L'ordinanza avrebbe dunque errato a ravvisare la sussistenza di quest'ultima ipotesi, avendo individuato il requisito delle tracce pertinenti al reato in elementi che non costituirebbero con assoluta probabilità un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato e in elementi, quali le dichiarazioni del ricorrente rese alla P.G. nel momento dell'intervento, che sarebbero state assunte in violazione dell'art. 350, comma 6, cod. proc. pen., e posto che lo svolgimento di attività investigativa quale la visione delle immagini di videosorveglianza (avvenuta inoltre subito dopo la privazione della libertà personale) costituirebbe motivo di interruzione di quell'immediatezza necessaria ai fini della sussistenza del requisito della quasi-flagranza.

Considerato in diritto 1.11 ricorso è infondato.

2. Il motivo di ricorso, che si rivela peraltro fuori fuoco, non coglie nel segno. 2.1.Non si discetta, nel caso in esame, della tempestività e contemporaneità (rispetto alla commissione del reato) dell'inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria, quanto piuttosto dell'ipotesi alternativa della c.d. quasi-flagranza, prevista dall'art. 382 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., distinta dal fenomeno appena citato perché connotata dalla disgiuntiva "ovvero", riferita cioè alla sorpresa del reo "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (cfr., ai fini della distinzione tra le due ipotesi, in motivazione, sez.

U n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice).

Si deve allora ribadire che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della "individuazione" delle cose o delle tracce apparentemente collegate alla commissione del reato (sez.6, n. 25331 del 19/05/2021,P., Rv. 281749; sez.2, n. 19948 del 04/04/2017, Rv. 270317).

In altro, pertinente approdo l'elaborazione giurisprudenziale ha chiarito come, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richieda l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (cfr. sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Rv. 270360).

2.2. Il concetto di "sorpresa" non esige che la polizia giudiziaria "carpisca" fisicamente il soggetto, poi tratto in arresto, con le "cose" o le "tracce" sulla persona, ma è logicamente estensibile ai casi in cui l'attività d'indagine, eseguita senza soluzione di continuità rispetto al reato commesso nell'immediatezza e con l'uso degli strumenti investigativi che ne consentano l'autonoma percezione (Sez.5, n. 6561 del 22/11/2024, PMT c/Romeo, Rv. 287616), come la consultazione del documento cinematografico della videocamera di sorveglianza, consenta di cogliere l'interessato in possesso di "cose" o in condizioni rivelatrici della consumazione del reato realizzata immediatamente prima.

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la consultazione del verbale di arresto, invero convenientemente dettagliato, ha consentito di apprendere che la visione del filmato della telecamera di videosorveglianza della stazione ferroviaria da parte degli operatori di polizia è avvenuta nell'immediatezza del fatto, subito dopo la segnalazione verbale della persona offesa e proprio l'esame delle immagini ha permesso di cogliere (e dunque di "sorprendere") il prevenuto nell'atto di sbarazzarsi del portafoglio, poco prima asportato con destrezza al cittadino cinese, una volta avvedutosi della presenza delle forze dell'ordine e, di conseguenza, di trarlo in arresto.

Più precisamente, una volta recuperato il portafoglio "circa uno o due minuti dopo" rispetto alla consumazione del furto, "venivano immediatamente guardate le immagini dell'impianto di videosorveglianza della stazione e si poteva accertare che .1EBRANE [OSCURATO:PERSONA] alle ore 12.34 mentre si trovava seduto nella sala d'attesa[...] prendeva sulla sua persona un portafoglio guardandone il contenuto [...] resosi conto della presenza della Polizia ed essendo sicuro del controllo si alzava e gettava il portafoglio in uno dei cestini presenti per poi uscire", occasione in cui veniva bloccato dagli agenti.

L'evoluzione della vicenda rivela inequivocabilmente, pertanto, che il ricorrente è stato "sorpreso con cose o tracce dalle quali" è emerso che avesse "commesso il reato immediatamente prima", così da integrare lo stato di "quasi flagranza" che costituisce uno dei presupposti di legittimità dell'arresto.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 019EEKK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In data 7 gennaio 2026 la difesa ha depositato breve memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Prato convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], effettuato in "quasi flagranza" per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 e n. 8-bis cod. pen.2. Il ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte avrebbe ritenuto sussistente la quasi flagranza del reato fuori dai casi espressamente previsti. L'imputato non sarebbe stato infatti colto nell'atto di commettere il reato, tenuto conto che la persona offesa non ha percepito la sottrazione del portafoglio e si sarebbe limitata a nutrire sospetti su di esso e su altra persona; non sarebbe stato inseguito senza soluzione di continuità né dalla P.G. né dal ricorrente, posto che questi avrebbe lasciato i sospettati nella sala d'attesa per recarsi a coinvolgere la Polizia ferroviaria; il ricorrente, infine, non sarebbe stato sorpreso con cose o tracce dalle quali potesse evincersi che avesse commesso il contestato reato, alla luce dell'esito negativo della perquisizione. L'ordinanza avrebbe dunque errato a ravvisare la sussistenza di quest'ultima ipotesi, avendo individuato il requisito delle tracce pertinenti al reato in elementi che non costituirebbero con assoluta probabilità un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato e in elementi, quali le dichiarazioni del ricorrente rese alla P.G. nel momento dell'intervento, che sarebbero state assunte in violazione dell'art. 350, comma 6, cod. proc. pen., e posto che lo svolgimento di attività investigativa quale la visione delle immagini di videosorveglianza (avvenuta inoltre subito dopo la privazione della libertà personale) costituirebbe motivo di interruzione di quell'immediatezza necessaria ai fini della sussistenza del requisito della quasi-flagranza. Considerato in diritto 1.11 ricorso è infondato. 2. Il motivo di ricorso, che si rivela peraltro fuori fuoco, non coglie nel segno. 2.1.Non si discetta, nel caso in esame, della tempestività e contemporaneità (rispetto alla commissione del reato) dell'inseguimento del reo da parte della polizia giudiziaria, quanto piuttosto dell'ipotesi alternativa della c.d. quasi-flagranza, prevista dall'art. 382 comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., distinta dal fenomeno appena citato perché connotata dalla disgiuntiva "ovvero", riferita cioè alla sorpresa del reo "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (cfr., ai fini della distinzione tra le due ipotesi, in motivazione, sez. U n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice). Si deve allora ribadire che, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato non richiede la diretta apprensione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" avvenga in maniera non casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della "individuazione" delle cose o delle tracce apparentemente collegate alla commissione del reato (sez.6, n. 25331 del 19/05/2021,P., Rv. 281749; sez.2, n. 19948 del 04/04/2017, Rv. 270317). In altro, pertinente approdo l'elaborazione giurisprudenziale ha chiarito come, in tema di arresto nella quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del "reo" con cose o tracce del reato richieda l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato, e dunque il susseguirsi, senza soluzione di continuità, della condotta del reo e dell'intervento degli operanti a seguito della percezione delle cose o delle tracce (cfr. sez. 2, n. 20687 del 11/04/2017, Rv. 270360). 2.2. Il concetto di "sorpresa" non esige che la polizia giudiziaria "carpisca" fisicamente il soggetto, poi tratto in arresto, con le "cose" o le "tracce" sulla persona, ma è logicamente estensibile ai casi in cui l'attività d'indagine, eseguita senza soluzione di continuità rispetto al reato commesso nell'immediatezza e con l'uso degli strumenti investigativi che ne consentano l'autonoma percezione (Sez.5, n. 6561 del 22/11/2024, PMT c/Romeo, Rv. 287616), come la consultazione del documento cinematografico della videocamera di sorveglianza, consenta di cogliere l'interessato in possesso di "cose" o in condizioni rivelatrici della consumazione del reato realizzata immediatamente prima. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la consultazione del verbale di arresto, invero convenientemente dettagliato, ha consentito di apprendere che la visione del filmato della telecamera di videosorveglianza della stazione ferroviaria da parte degli operatori di polizia è avvenuta nell'immediatezza del fatto, subito dopo la segnalazione verbale della persona offesa e proprio l'esame delle immagini ha permesso di cogliere (e dunque di "sorprendere") il prevenuto nell'atto di sbarazzarsi del portafoglio, poco prima asportato con destrezza al cittadino cinese, una volta avvedutosi della presenza delle forze dell'ordine e, di conseguenza, di trarlo in arresto. Più precisamente, una volta recuperato il portafoglio "circa uno o due minuti dopo" rispetto alla consumazione del furto, "venivano immediatamente guardate le immagini dell'impianto di videosorveglianza della stazione e si poteva accertare che .1EBRANE [OSCURATO:PERSONA] alle ore 12.34 mentre si trovava seduto nella sala d'attesa[...] prendeva sulla sua persona un portafoglio guardandone il contenuto [...] resosi conto della presenza della Polizia ed essendo sicuro del controllo si alzava e gettava il portafoglio in uno dei cestini presenti per poi uscire", occasione in cui veniva bloccato dagli agenti. L'evoluzione della vicenda rivela inequivocabilmente, pertanto, che il ricorrente è stato "sorpreso con cose o tracce dalle quali" è emerso che avesse "commesso il reato immediatamente prima", così da integrare lo stato di "quasi flagranza" che costituisce uno dei presupposti di legittimità dell'arresto. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 14/
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