CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 12476/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4110/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via GALLIA n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeper legge -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]. DIST. di TARANTOn. 155/2020 depositata i l 23/06/2020 . Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 8/02/2023,dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto, in accoglimento della opposizione all’esecuzione promossa da [OSCURATO:PERSONA] carella, dichiarava l’inefficacia di quattro cartelle di pagamento emesse a carico dello stesso Lucarella per contributi dovuti corrispostigli indebitamente dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). A seguito di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 155 del 23/06/2020, accoglieva l’impugnazione e dichiarava la nullità della sentenza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Taranto, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Per l’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ai fini della compiuta comprensione della vicenda processuale, e per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, è necessario esporre quanto segue. Il Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado investito dell’opposizione avverso le cartelle esattoriali, preliminarmente, a fronte della mancata costituzione in giudizio delle controparti, aveva assegnato al Lucarella, quale parte ricorrente , un nuovo termine per la notifica dell’atto all’ente della riscossione, ossia all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] non era eseguito e, pur non risultando compiuta alcuna ulteriore attività ai fini del perfezionamento delle notifiche e senza che vi fosse costituzione in giudizio né dell’Agenzia delle Entrate Riscossione né dell’AGEA, il Tribunale emanava la suddetta sentenza di accoglimento dell’opposizione del Lucarella. L’Agenzia delle Entrate propo neva appello a mezzo dell’Avvocatura dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio dinanzi alla Corte territorialee chiedeva il rigetto dell’impugnazione. La vicenda relativa al rinnovo delle notifiche era ricostruita in modo diverso dalla Corte di Appello di Lecce, che affermava che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non era in alcun modo stata raggiunta dalla notifica del ricorso in opposizione all’esecuzione e che, comunque , gli adempimenti prescritti dal Tribunale non e r a no stati ritualmente eseguiti, poiché l’atto introduttivo della lite era stato notificato, dal difensore del Lucarella, all’Agenzia delle Entrate Ufficio di Taranto (pag. 4, ultimo paragrafo della sentenza d’appello). La Corte di Appello di Lecce accoglieva, pertanto, l ’ azione di nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Taranto. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con i seguenti motivi. 1)Violazione e ( o ) falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c od . proc. c iv . in relazione all’art. 360 , co mma 1 , n. 3 cod. proc. civ. in merito alla carenza di legittimazione attiva e l’interesse ad agire da parte dell’Agenzia delle Entrate. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.l. n. 193 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], convertito con modificazioni nella l. n. 225 del 1/12/2016, in combinato disposto con gli artt. 6 e 9 del d. lgs. n. 150 del 2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021; estensore: C. Valle civ., per essere stato l’appello dell’agenzia delle Entrate promosso mediante avvocato di libero foro. 3)Violazione e falsa applicazi one dell’art. 101 e degli artt. 327 e 354 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli art. 6 e 9 del d.lgs. n. 150 del 2011 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., atteso che l’Agenzia delle Entrate Riscossione era stata erroneamente individuata quale interessata al contraddittorio dal Tribunale. 4)Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione ai sensi dell’art. art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale dichiarato inammissib ile l’appello promosso. 5)Violazione e falsa applicazione dell’art. 157 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 48 d.P.R. n. 602 del 1973, nonché degli art. 91, 93, 162 e 60 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’antistatarietà. Non è necessario dare conto, specificamente, dei pur diffusi motivi di impugnazione, atteso che vi è questione p regiudiziale , rilevabile d’ufficio, di tardività della proposizione del ricorso, e, nella specie, anche specifica eccez ione in tal senso n el controricorso dell’Avvocatura dello Stato. Il riscorso per cassazione è stato notificato a mezzo pec il 25/01/2021 a fronte di una sentenza che è stata pubblicata il 23/06/2020 e, pertanto, trattandosi di materia di opposizione all’esecuzione il ricorso è stato notificato oltre i sei mesi (il giudizio è stato iniziato in primo grado nel 2018 e quindi il termine cd. lungo di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ. era già di sei mesi) in quanto il termine in assenza di sospensione feriale scadeva il 23 dicembre 2020(mercoledì). La sentenza impugnata ha, infatti , deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021; estensore: C. Valle applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. n. 1127 del 14/01/2022 ; Cass. n . 3542 del 13/02/2020Rv. 657017 - 01 ; Cass. n. 33728 del 18/12/2019 Rv. 656351 – 01 ; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. n. 33747del 16/11/2022; Cass. n. 20594 del 27/06/2022; Cass. n. 5475 del 28/02/2020 Rv. 657297 -01; Cass. n. 10212 del 11/04/2019 Rv. 653634 - 01 ). La tesi prospettata dalla difesa del Lucarella, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. , non può essere seguita, proprio in quanto la sentenza di primo grado è stata impugnata e lo è stata pure la sentenza d’appello , non vi è ancora alcun giudicato e la qualificazione della controversia quale opposizione all’esecuzione non è stata in alcun modo messa in discussione. L’adozione, da parte della Corte d’Appello, del rito di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 non può essere di per sé ritenuta incompatibile con i giudizi di opposizione esecutiva, e con l’esclusione dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, posto che l’esclusione della sospensione dei termini nel Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021; estensore: C. Valle periodo feriale è dettata in relazione non al rito adottato ma alla natura della causa. E’, inoltre, opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19993 del 13/07/2021 Rv. 661840 - 01) , condivisa dal Collegio e alla quale si intende assicurare continuità, secondo la quale «L'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, in termini di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riferimento all'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice "a quo", avvalendosi del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda.». La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, ancora nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., con riferimento all’ art. 3 bis del d.l. n. 146 del 21/10/2021 convertito nella legge 215 del 17/12/ 2021 che ha introdotto il comma 4bis dell’art. 12 d.P.R. 602 del 1973 è priva di rilevanza nel presente giudizio, in quanto l’innovazione legislativa sopra menzionata è destinata ad applicarsi, in base all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, per il futuro e l’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021 e in generale l’intero decreto legge non contiene disposizioni che ne dispongano l’applicazione retroattiva. Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] questione di cui alla memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., concerne la procura alle liti in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], officiato quale difensore dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presidente dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non poteva essere prodotta in copia nel corso del giudizio di appello. Essa è del pari inammissibile, atteso che, nella specie , la Corte territoriale , alla pag. 3,ha affermato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato, con atto notarile del 25/07/2020 a conferire la procura alle liti e la sola prova del rilascio dell’atto pubblico notarile è stata effettuata in appello, mediante deposito di copia dell’atto (avverso la quale non risulta essere stata affermata alcuna difformità rispetto all’originale: Cass. n. 2590 del 02/02/2009 Rv. 606902 - 01 ) , senza, pertanto, che sia stato esercitato, da parte della Corte di Appello, alcun potere di sollecito della sanatoria della nullità ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. civ., mentre nella specie risulta che la parte pubblica ha prodotta la copia dell’atto legittimante il rilascio della procura alle liti a seguito di specifico motivo di appello del Lucarella, e quindi, del tutto legittimamente (Cass. n. 11341 del 10/11/1998 Rv. 520576 –01) Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del Lucarella e sono liquidate, sulla base dell’attività processuale espletatae in relazione al valore della controversia, come da dispositivo. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 , nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 24/12/2012 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a Ad 08/02/2023 CC r.g. n. 4110 del 2021; estensore: C. Valle quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a