CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 35679/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u04o il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cy(e ha concluso chiedendo ea-edzirs• 2e- ud).tó'il difensore .3,2V-1 j,vvvrAe/ ife- ‘ 1-14' "e-a) et't" VU- AAt 1,0e.r.9 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, al medesimo ascritto in concorso con altro, giudicato separatamente. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sette motivi. 2.1. Col primo motivo deduce il travisamento della prova con riferimento alla partecipazione dell'imputato al reato. 2.2. Col secondo motivo deduce violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 111 comma 6 Cost. e 125 comma 3 del codice di rito. Stante l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 2 cod. pen. (fatto commesso con l'uso del mezzo fraudolento) si era chiesto il proscioglimento dell'imputato in difetto della condizione di procedibilità della querela ma la corte territoriale ha omesso ogni valutazione al riguardo. 2.3. Col terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. 2.4. Col quarto motivo deduce la erronea applicazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento agli artt. 111 comma 6 Cost. e 125 comma 3 del codice di rito. Lamenta in particolare il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, e ciò senza un rigo di motivazione da parte della corte territoriale, nonostante l'espresso motivo articolato ai riguardo. 2.6. Col sesto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. 2.7. Col settimo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 163 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla pena sospesa, dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti esposti dal P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente alla questione sulla sospensione condizionale della pena, esso è inammissibile nel resto. 1.1.Con i primi quattro motivi, strettamente connessi, la difesa lamenta vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine alla partecipazione dell'imputato al furto; nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p. con riferimento alla sussistenza della condizione di procedibilità per mancanza della querela; vizi di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 co. 2 c.p. e violazione di legge quanto alla configurabilità della stessa in assenza di prova del mezzo fraudolento utilizzato per aprire la slot machine. Tali doglianze sono tutte aspecifiche e manifestamente infondate. 1.2.La Corte territoriale ha innanzitutto ritenuto di confermare la sentenza di primo grado aderendo motivatamente alla ricostruzione fattuale dei primi giudici, di cui ha riportato sinteticamente i tratti salienti, che evidenziano come le immagini della videosorveglianza lasciano vedere l'imputato armeggiare assieme al cognato [OSCURATO:PERSONA] - nei cui confronti si è proceduto separatamente - vicino ad una slot machine, adoperando un arnese - una chiave o un oggetto simile - per aprirla ed impossessarsi del denaro, e come gli operanti abbiano riconosciuto l'imputato come uno dei due autori del reato; sia ancora, come lo stesso imputato abbia ammesso di essere stato sul posto assieme ai Businaro, da lui indicato tuttavia come l'unico autore della condotta. La responsabilità concorsuale è stata adeguatamente giustificata dalla Corte territoriale in ossequio a consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui il dolo di concorso è ravvisabile anche in caso di mera presenza silente allorché questa ha avuto la funzione di rafforzare il proposito criminoso: invero, l'imputato sia durante, che nell'immediatezza dell'azione non ha avuto atteggiamenti tali da cui si possa apprezzare la sua presa di distanza, essendo viceversa stato osservato proprio accanto alla slot machine ad armeggiare assieme al Businaro coi quale si era recato nella sala Bingo e si era ivi trattenuto fino a quando la sala giochi si era svuotata e potesse esserzposto a segno il furto. A fronte di tale impostazione espressa con motivazione congrua e priva di evidenti illogicità, la difesa non contrappone elementi contrari effettivamente idonei ad integrare l'asserito travisamento, facendo peraltro riferimento solo a una parte delle risultanze processuali. Il ricorso in definitiva propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione preclusa in sede ai legittimità, sulla base di una 'rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i! ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.1.3. Manifestamente infondata è poi la questione sulla condizione di procedibilità, essendo pacifico che venne impiegato un arnese per aprire la slot machine - di là dell'esatta individuazione dello strumento adoperato - , circostanza di per sé sufficiente per intergare l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. D'altronde, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Rv. 255974). 1.4. Fondata è, invece, la censura che lamenta la totale assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle sospensione condizionale della pena, emergendo per tabulas che la difesa ebbe a formulare in appello richiesta di concessione del beneficio in parola, indicando le ragioni che militassero per tale riconoscimento, senza che la Corte territoriale abbia in alcun modo dato conto di aver preso in esame tale richiesta. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari (stante la necessità di svolgere ulteriori accertamenti ai fini del decidere, che sono incompatibili con il giudizio di legittimità e impongono il giudizio di rinvio); che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di