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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 15616/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9845/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 319/2016 d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il20/10/2016, R.G.N. 62/2 0 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

R.G. 9845/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.10.2016 n. 319, la Corte d’appello di Brescia accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Brescia che aveva accolto l’opposizione della società [OSCURATO:PERSONA] spa al decreto ingiuntivo n. 1236/14, emesso dal medesimo tribunale di Brescia su ricorso dell’Istituto previdenziale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa, quale responsabile in solido ai sensi dell’art 29 del d.lgs. n. 276/2003, con la ditta [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di € 6.304,00 a titolo di contributi non pagati da quest’ultima, per il periodo da giugno 2010 a febbraio 2012, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.

Il tribunale ha ritenuto che, nella specie, difettassero i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, non trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, posto che l’Inps aveva fondato il ricorso monitorio unicamente su un verbale ispettivo contenente una valutazione compiuta dai propri ispettori in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra la società committente, [OSCURATO:PERSONA] spa, e la ditta appaltatrice, quale datrice di lavoro tenuta al versamento dei contributi pretesi dall’ente previdenziale,avendo gli stessi ispettoriqualificato detto rapporto quale contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di autotrasporto e non quale mero contratto di trasporto (o sub-trasporto), come invece ritenuto dalla società committente.

Il tribunale ha, altresì, affermato che nel caso di specie, non soltanto non era stato convenuto in giudizio il debitore principale (la ditta appaltatrice), come previsto dalla legge, ma neppure vi era motivo di integrare il contraddittorio con la stessa, in quanto l’ente previdenziale non aveva formulato istanze istruttorie ammissibili, facendo generico rinvio alle circostanze esposte in narrativa, senza enucleare i fatti.

La Corte d’appello, a sostegno dei motivi di parziale accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse ai fini del presente giudizio, ha ritenuto che seppure l’Istituto previdenziale non aveva bisogno di chiamare in giudizio la ditta appaltatrice, essendosi già procurato un titolo esecutivo nei suoi confronti, costituito nell’avviso di addebito alla stessa notificato enon opposto e, quindi, passato in giudicato, tuttavia, non aveva specificato nel ricorso monitorio di essere già in possesso di taletitolo nei confronti della predetta ditta debitrice principale (e datrice di lavoro), così da poter giustificare la richiesta monitoria nei soli confronti della odierna società committente, responsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. 273 cit. (ha precisato la Corte del merito che si trattava di litisconsorzio necessario ma non di diritto sostanziale, per cui ciascun debitore in solido, poteva essere convenuto in giudizio, a scelta del creditore, indipendentemente dall’altro): pertanto, mancando la prova (in sede di richiesta monitoria) che già esisteva il titolo esecutivo nei confronti del debitore principale, il provvedimento monitorio stesso non poteva essere emesso.

La Corte distrettuale esaminando, tuttavia, nel merito la pretesa contributiva dell’Istituto previdenziale, ha invece ritenuto fondata la stessa in termini di qualificazione del rapporto quale appalto di trasporto e ciò sulla base di tutti gli indici rivelatori elencati alle pp. 16-19 della sentenza impugnata, cosi che la pretesa creditoria dell’ente previdenziale, in riferimento ai contributi omessi dalla società datrice di lavoro ed appaltatrice, doveva ritenersi fondata anche nei confronti della committente, odierna ricorrente.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva attribuito efficacia probatoria esclusiva ai verbali degli ispettori che contenevano mere valutazioni in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra i lavoratori e la società appaltatrice e tra questa e la società committente, così che tale accertamento ispettivo, non poteva costituire la prova della sussistenza del credito nei confronti della società ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il tribunale non si fosse pronunciato sul merito della domanda dell’Inps.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché gli elementi probatori contenuti nel verbale ispettivo che non sarebbero stati contestatidalla società committente, altro non erano che mere ipotesi avanzate dagli ispettori Inps sulla natura del rapporto negoziale intercorso tra la committente e il proprio vettore contrattuale.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte di appello secondo cui le circostanze di fatto prese in considerazione dagli ispettori ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] spa e la ditta [OSCURATO:PERSONA] erano circostanze pacifiche in quanto la società committente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non le aveva specificamente contestate e, comunque, detti accertamenti erano tutti riscontrati dalla documentazione allegata a verbale e, quindi, fondati su dati documentali, per cui correttamente secondo la Corte del merito, la lacuna probatoria della pretesa contributiva dell’Inps, ipotizzata dal giudice di primo grado, andava considerata insussistente.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché privo di decisività, in quanto al di là della decisione da parte del tribunale sul merito della pretesa contributiva dell’Inps, la Corte d’appello ha espresso una propria autonoma decisione sull’oggetto della controversia in maniera adeguata da un punto di vista logico giuridico e, quindi, da confermare nella presente sede.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto censura il rilievo che la Corte d’appello ha attribuito alle osservazioni dei funzionari dell’Inps, trasfusi nel verbale ispettivo, verbale che, tuttavia, la società non riporta e non localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), così che questa Corte non è messa in condizione di verificare lafondatezza della censura, in particolare se i funzionari avessero effettivamente acquisito elementi di fatto, come accertato dalla Corte distrettuale, sull’intercorso rapporto contrattuale tra committente e appaltatore ovvero se i rilievi degli ispettori, integrassero delle mere valutazioni e congetture senza nessun riscontro nel materiale istruttorio raccolto.

Il ricorso è inammissibile.

Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti, per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condannala ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, otre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9845/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 319/2016 d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIAdepositata il20/10/2016, R.G.N. 62/2 0 16 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . R.G. 9845/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 20.10.2016 n. 319, la Corte d’appello di Brescia accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del tribunale di Brescia che aveva accolto l’opposizione della società [OSCURATO:PERSONA] spa al decreto ingiuntivo n. 1236/14, emesso dal medesimo tribunale di Brescia su ricorso dell’Istituto previdenziale nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa, quale responsabile in solido ai sensi dell’art 29 del d.lgs. n. 276/2003, con la ditta [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento della somma di € 6.304,00 a titolo di contributi non pagati da quest’ultima, per il periodo da giugno 2010 a febbraio 2012, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il tribunale ha ritenuto che, nella specie, difettassero i presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, non trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, posto che l’Inps aveva fondato il ricorso monitorio unicamente su un verbale ispettivo contenente una valutazione compiuta dai propri ispettori in ordine alla qualificazione del rapporto intercorso tra la società committente, [OSCURATO:PERSONA] spa, e la ditta appaltatrice, quale datrice di lavoro tenuta al versamento dei contributi pretesi dall’ente previdenziale,avendo gli stessi ispettoriqualificato detto rapporto quale contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di autotrasporto e non quale mero contratto di trasporto (o sub-trasporto), come invece ritenuto dalla società committente. Il tribunale ha, altresì, affermato che nel caso di specie, non soltanto non era stato convenuto in giudizio il debitore principale (la ditta appaltatrice), come previsto dalla legge, ma neppure vi era motivo di integrare il contraddittorio con la stessa, in quanto l’ente previdenziale non aveva formulato istanze istruttorie ammissibili, facendo generico rinvio alle circostanze esposte in narrativa, senza enucleare i fatti. La Corte d’appello, a sostegno dei motivi di parziale accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse ai fini del presente giudizio, ha ritenuto che seppure l’Istituto previdenziale non aveva bisogno di chiamare in giudizio la ditta appaltatrice, essendosi già procurato un titolo esecutivo nei suoi confronti, costituito nell’avviso di addebito alla stessa notificato enon opposto e, quindi, passato in giudicato, tuttavia, non aveva specificato nel ricorso monitorio di essere già in possesso di taletitolo nei confronti della predetta ditta debitrice principale (e datrice di lavoro), così da poter giustificare la richiesta monitoria nei soli confronti della odierna società committente, responsabile in solido, ex art. 29 d.lgs. 273 cit. (ha precisato la Corte del merito che si trattava di litisconsorzio necessario ma non di diritto sostanziale, per cui ciascun debitore in solido, poteva essere convenuto in giudizio, a scelta del creditore, indipendentemente dall’altro): pertanto, mancando la prova (in sede di richiesta monitoria) che già esisteva il titolo esecutivo nei confronti del debitore principale, il provvedimento monitorio stesso non poteva essere emesso. La Corte distrettuale esaminando, tuttavia, nel merito la pretesa contributiva dell’Istituto previdenziale, ha invece ritenuto fondata la stessa in termini di qualificazione del rapporto quale appalto di trasporto e ciò sulla base di tutti gli indici rivelatori elencati alle pp. 16-19 della sentenza impugnata, cosi che la pretesa creditoria dell’ente previdenziale, in riferimento ai contributi omessi dalla società datrice di lavoro ed appaltatrice, doveva ritenersi fondata anche nei confronti della committente, odierna ricorrente. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva attribuito efficacia probatoria esclusiva ai verbali degli ispettori che contenevano mere valutazioni in ordine alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra i lavoratori e la società appaltatrice e tra questa e la società committente, così che tale accertamento ispettivo, non poteva costituire la prova della sussistenza del credito nei confronti della società ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che il tribunale non si fosse pronunciato sul merito della domanda dell’Inps. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché gli elementi probatori contenuti nel verbale ispettivo che non sarebbero stati contestatidalla società committente, altro non erano che mere ipotesi avanzate dagli ispettori Inps sulla natura del rapporto negoziale intercorso tra la committente e il proprio vettore contrattuale. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte di appello secondo cui le circostanze di fatto prese in considerazione dagli ispettori ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] spa e la ditta [OSCURATO:PERSONA] erano circostanze pacifiche in quanto la società committente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non le aveva specificamente contestate e, comunque, detti accertamenti erano tutti riscontrati dalla documentazione allegata a verbale e, quindi, fondati su dati documentali, per cui correttamente secondo la Corte del merito, la lacuna probatoria della pretesa contributiva dell’Inps, ipotizzata dal giudice di primo grado, andava considerata insussistente. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché privo di decisività, in quanto al di là della decisione da parte del tribunale sul merito della pretesa contributiva dell’Inps, la Corte d’appello ha espresso una propria autonoma decisione sull’oggetto della controversia in maniera adeguata da un punto di vista logico giuridico e, quindi, da confermare nella presente sede. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto censura il rilievo che la Corte d’appello ha attribuito alle osservazioni dei funzionari dell’Inps, trasfusi nel verbale ispettivo, verbale che, tuttavia, la società non riporta e non localizza (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.), così che questa Corte non è messa in condizione di verificare lafondatezza della censura, in particolare se i funzionari avessero effettivamente acquisito elementi di fatto, come accertato dalla Corte distrettuale, sull’intercorso rapporto contrattuale tra committente e appaltatore ovvero se i rilievi degli ispettori, integrassero delle mere valutazioni e congetture senza nessun riscontro nel materiale istruttorio raccolto. Il ricorso è inammissibile. Lespese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti, per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condannala ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, otre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu
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