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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27822/2022

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a seguente ORDINANZA ( ()L sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Trani in data 3 aprile 2018, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata in quella di anni uno di reclusione ed euro mille di multa, in relazione al reato di cui all'art. 99 cod. pen., 76 d.

Igs. n. 159 del 2011. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt. 610, comma 5-bisie 599-bis cod. proc. pen. 2.1.

Considerato, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; quindi l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.2.Ritenuto, inoltre, che laddove la rinuncia investa ì motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3. Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ( ()L sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha riformato la condanna resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Trani in data 3 aprile 2018, rideterminando, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena irrogata in quella di anni uno di reclusione ed euro mille di multa, in relazione al reato di cui all'art. 99 cod. pen., 76 d. Igs. n. 159 del 2011. 2.Rilevato che il motivo dedotto è inammissibile in quanto si denuncia difetto di motivazione, in relazione all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., tenuto conto del contenuto degli artt. 610, comma 5-bisie 599-bis cod. proc. pen. 2.1. Considerato, infatti, che la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis cit. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi; quindi l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa o viziata motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 2.2.Ritenuto, inoltre, che laddove la rinuncia investa ì motivi formulati in tema di responsabilità dall'appellante, il giudice, nell'accogliere la richiesta di riduzione della pena, non è tenuto ad alcuna specifica motivazione in merito al mancato proscioglimento, per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, da un lato, a causa dell'effetto devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice di appello resta circoscritta esclusivamente ai motivi non rinunciati attinenti soltanto al trattamento sanzionatorio o ad altro tema non rinunciato e, dall'altro, la rinuncia ai motivi di doglianza sulla responsabilità presuppone una pronuncia affermativa della colpevolezza dell'appellante e, per ciò stesso, l'inesistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/01/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). 3. Considerato che deriva l'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 27822/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris