CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 10394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/11/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 15 ottobre 2024 dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura del divieto di dimora nel territorio della Sicilia, l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto di espatrio, all'esito della declaratoria di cessazione degli effetti della misura custodiale applicatagli il 10 maggio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in sede di giudizio di rinvio in appello all'esito della rideterminazione della pena a lui inflitta in anni 9 e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed altro. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con unico motivo vizio cumulativo della motivazione avendo il Tribunale erroneamente ritenuto insussistenti elementi che dimostrino la presa di distanza del [OSCURATO:PERSONA] dalla compagine criminale di appartenenza, soprattutto senza tener conto di tutto il tempo decorso fuori dal carcere senza mai subire una segnalazione alla polizia giudiziaria o qualsiasi atto di rilievo penale. Inoltre, illegittima si palesa la imposizione ex art. 307 cod. proc. pen. al ricorrente di una misura "sostitutiva" rispetto a quella custodiale, non persistendo né sopravvenendo ragioni cautelari, avendo erroneamente ritenuto sia l'indifferenza del ricorrente alla precedente condanna e la prognosi di non concedibilità della liberazione anticipata come pure l'indipendenza della misura prevenzionale applicatagli. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltreché genericamente proposto per questioni in fatto. 2. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto insuperata la presunzione cautelare conseguente al reato associativo per il quale è intervenuta condanna, affermando l'esistenza al massimo grado del pericolo cautelare in ragione della palesata indifferenza del ricorrente alla precedente condanna per reati aggravati dall'art. 7 d. I. n. 152/1991 e per associazione mafiosa, quale elemento di spicco di [OSCURATO:PERSONA] (famiglia di Campobello di Mazara), in particolare, quale armiere e interessato agli appalti attribuiti ai vari imprenditori, dalla quale non si è mai allontanato, riprendendo - dopo la scarcerazione - le attività estorsive tipiche del sodalizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co