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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28034/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al GIP di [OSCURATO:PERSONA] per il prosegu io [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 7 agosto 2023, il6iudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 159/2022 emesso il 25/02/2022 nei confonti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto da difensore non munito di specifico mandato conferitogli dall'imputato in seguito all'emissione del decreto opposto.

A ragione il GIP di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la riforma operata con il d.lgs. n. 150 del 2022 abbia introdotto maggiori requisiti di formalità per l'atto di opposizione, stante il rinvio contenuto nel novellato art. 461 cod. proc. pen. all'art. 582 cod. proc. pen., con conseguente applicabilità parziale anche delle disposizioni in ordine alle forme dell'atto di impugnazione di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; ha quindi rilevato l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto carente dei requisiti formali richiesti per l'ammissibilità dal novellato art. 581 comma 3 ter e 3 quater cod. proc. pen. 2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Albanese, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Sotto un primo profilo, il ricorrente osserva come il decreto penale oggetto di gravame fosse stato emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca quindi antecedente l'entrata in vigore del d.

Igs. 150 del 2022, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del novellato art. 581 cod. proc. pen.

Sotto altro profilo, deduce l'erronea interpretazione 'estensiva' della riforma Cartabia con riferimento agli atti di impugnazione: il Giudice di merito ha in particolare errato nell'equiparare il decreto penale di condanna ad una sentenza, ed a ritenere applicabile anche a tale speciale provvedimento la disciplina riservata invece alle impugnazioni delle sole "sentenze".

Ha conseguentemente censurato la decisione del Giudice laddove ha ritenuto presupposto di ammissibilità dell'impugnazione, il mandato specifico ad impugnare il decreto penale di condanna rilasciato dal condannato al suo difensore.

3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al GIP di [OSCURATO:PERSONA] per il proseguio, ritenendo fondato, ed assorbente, il secondo profilo sollevato in ricorso. fl [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo, assorbente, motivo di ricorso è fondato,

2. Va infatti data continuità al principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale, in tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen., ostando all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il favor oppositionis (Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, Rv. 285978 - 01).

3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al GIP di [OSCURATO:PERSONA] per il prosegu io [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 7 agosto 2023, il6iudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 159/2022 emesso il 25/02/2022 nei confonti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposto da difensore non munito di specifico mandato conferitogli dall'imputato in seguito all'emissione del decreto opposto. A ragione il GIP di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la riforma operata con il d.lgs. n. 150 del 2022 abbia introdotto maggiori requisiti di formalità per l'atto di opposizione, stante il rinvio contenuto nel novellato art. 461 cod. proc. pen. all'art. 582 cod. proc. pen., con conseguente applicabilità parziale anche delle disposizioni in ordine alle forme dell'atto di impugnazione di cui all'art. 581 cod. proc. pen.; ha quindi rilevato l'inammissibilità dell'opposizione proposta, in quanto carente dei requisiti formali richiesti per l'ammissibilità dal novellato art. 581 comma 3 ter e 3 quater cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso Albanese, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Sotto un primo profilo, il ricorrente osserva come il decreto penale oggetto di gravame fosse stato emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca quindi antecedente l'entrata in vigore del d. Igs. 150 del 2022, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del novellato art. 581 cod. proc. pen. Sotto altro profilo, deduce l'erronea interpretazione 'estensiva' della riforma Cartabia con riferimento agli atti di impugnazione: il Giudice di merito ha in particolare errato nell'equiparare il decreto penale di condanna ad una sentenza, ed a ritenere applicabile anche a tale speciale provvedimento la disciplina riservata invece alle impugnazioni delle sole "sentenze". Ha conseguentemente censurato la decisione del Giudice laddove ha ritenuto presupposto di ammissibilità dell'impugnazione, il mandato specifico ad impugnare il decreto penale di condanna rilasciato dal condannato al suo difensore. 3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al GIP di [OSCURATO:PERSONA] per il proseguio, ritenendo fondato, ed assorbente, il secondo profilo sollevato in ricorso. fl [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo, assorbente, motivo di ricorso è fondato, 2. Va infatti data continuità al principio di diritto, condiviso dal Collegio, in forza del quale, in tema di opposizione a decreto penale di condanna, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in quanto l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. richiama esclusivamente le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione previste dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche la forma dell'impugnazione e i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 cod. proc. pen., ostando all'estensione della disciplina delle impugnazioni sia il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, sia l'equiparazione dell'opposizione all'atto di impugnazione, che va operata in quanto compatibile con il favor oppositionis (Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, Rv. 285978 - 01). 3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ult
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