CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28 SCALA C. INT 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1'0, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1420/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 30/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - l'[OSCURATO:PERSONA] educativo 'Madre di Dio" agì in giudizio nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia per essere dichiarata proprietaria per usucapione di un complesso immobiliare; - il Tribunale disattese la domanda, nel mentre la Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, l'accolse; - la Cassazione, con l'ordinanza n. 27921 / 2018, accolse entrambi i motivi del ricorso proposto dal Comune, il quale aveva, con la prima censura, lamentato "violazione e falsa applicazione dell'art. 1140, 1141 e 2697 cod. civ. erroneità della sentenza per illogicità ed inadeguatezza della motivazione. Omesso ed insufficiente esame della questione riguardante l'assenza delle condizioni dell'interversio possessionis. Contraddittorietà della motivazione" e con la seconda, "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Motivazione contraddittoria"; - questi i passaggi salienti e di rilievo della decisione: [a] "l'art. 1141 cod. civ. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà, ma richiede, per il mutamento del titolo, o l'intervento di 'una causa proveniente da un terzo', per tale dovendosi intendere qualsiasi atto di trasferimento del diritto idoneo a legittimare il possesso, indipendentemente dalla peOzione, validità, efficacia dell'atto medesimo (compresa l'ipoteii di acquisto da parte del titolare solo apparente), oppure l'opposizione del Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- detentore contro il possessore , opposizione che può aver luogo sia giudizialmente che extragiudizialmente (...) Tale manifestazione deve essere rivolta Jpecificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto de/l'avvenuto mutamento, e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio de/possesso da parte sua (Cass.13-3-2010 n. 6237; Cass. 29-1-2009 n. 2392; Cass. 1-7-2004 n. 12007; Cass. 17-4-2002 n.3487;12-3-1999 n. 4701; Cass. 29-10-1999 n. 12149). [b] Nel caso in esame, la Corte di Appello, ha disatteso questi principi. Intanto (la Corte distrettuale) non ha tenuto conto che il protrarsi, anche a lungo, del godimento del bene, nonostante la scadenza del termine di durata del rapporto contrattuale attributivo della detenzione stessa, l'inerzia del proprietario nel richiedere la restituzione della cosa, la mera esternazione -fatta a persone diverse dal possessore - del considerarsi proprietario del bene, sono circostanze inidonee, tanto ad escludere l'operatività della norma dell'art. 1141, 2 comma c.c. (in base alla quale, come già si è detto, chi ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso, finché il titolo non sia mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore), quanto a configurare un'opposizione al possessore. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale, a sua volta, ha erroneamente riconosciuto valenza di atto di interversione all'attività di edificazione posta in essere dall'Ente sull'immobile di cui è causa, non tenendo conto che l'attività di cui si dice, era stata autorizzata e concessa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia, cioè, dal proprietario del bene di cui si dice. L'interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, se esse manifè stano in modo inequivocabile e riconoscibile da/l'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sé il diritto corriipondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (Cass. n. 3419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010). Non par dubbio, pertanto, che, in via generale ed Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- astratta, l'edificazione di un fabbricato su un terreno ricevuto in detenzione possa manifestare la volontà di comportarsi come proprietario, costituendo l'estrinsecazione di una facoltà tipica del diritto dominicale. Tuttavia, perché l'attività edificatoria possa valere come atto di interversio è necessario che sia attività autonoma e autonomamente decisa dal detentore e non risulti sia stata autori zzata dal proprietario, neppure, in modo tacito. (...) [d] Né può assurgere a prova dell'asserita interversione, la circostanza che, nella ricevuta di pagamento dell'imposta di consumo rilasciata dal soggetto concessionario del servizio di riscossione l'Ente veniva indicato come proprietario dovendo considerare che ai sensi del TUFL n. 1175 del 1931 tenuto al pagamento dell'imposta di consumo (sui materiali di costruzioni) è il soggetto che utilizza materiali e, comunque, che l'interversio non può essere considerata la conseguenza di una intestazione e/ o del pagamento di una qualunque bolletta( ..) [e] è l'Ente appellante a dover dimostrare l'esistenza dei presupposti per l'usucapione. Il Comune ha esercitato le proprie prerogative domenicali destinando l'immobile (parte di esso) a scuola e anche a centro per la riabilitazione motoria, senza alcuna opposizione o contestazione da parte dell'Ente detentore. Come ha avuto modo di affermare questa Corte in altra occasione (Cass. n. 14593 del 2011): la presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell'art. 1141 cod. civ., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d'apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto de/proprietario-possessore. In tal caso, per la traOrmazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di ipecifica opposizione al proprietario possessore, quale, ad esempio, l'arbitrario rifiuto della restituzione del bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'esercizio del possesso, che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale diiponibilità del bene"; Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -4- - la Corte d'appello di Bari in sede di rinvio ha rigettato l'impugnazione e confermato la sentenza di primo grado, eiponendo, in sintesi, che il bene era stato concesso in custodia all'appellante dal Comune, con delibera consiliare del 1933; la controparte non aveva dimostrato di aver tramutato la detenzione in possesso, tanto che il concedente aveva nel tempo, adibito varie parti dell'edificio a scuole e centro di riabilitazione, senza che l'appellante fosse insorta adducendo il proprio possesso sul complesso immobiliare in sua custodia; il contratto di comodato stipulato dalle suore con un terzo non poteva assumere rilievo poiché non portato a conoscenza del Comune; il pagamento dell'imposta di consumo, per le ragioni Jpiccicate dalla Cassazione, era irrilevante; la manutenzione e parziale n'edificazione erano state assentite dal Comune; - l'insoddisfatto appellante ricorre sulla base di due correlate censure /ulteriormente illustrate da memoria] e l'intimato resiste con controricorso; osserva 1. Il ricorrente denuncia: - con il primo motivo, violazione degli artt. 113, 116, 132 cod. proc. civ., 111 Cost., in relazione all'art. 360 nn. 4 e 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 394 cod. proc. dv., in relazione all'art. 360, nn. 4 e 3, cod. proc. d ; violazione degli artt. 1362 e segg., 1141, 1138 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 3, cod. proc. civ.; - con il secondo, osmotico motivo, violazione dell'art. 1141 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 3, cod. proc. civ., degli artt. 113, 116, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, nn. 4 e 3, cod. proc. dm; violazione e falsa applicazione degli arti. 384, 392 e 394 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, nn. 4 e 3, cod. proc. civ.; - lamenta, in sintesi, che la decisione resa in sede di rinvio era incorsa nel vi zio di omessa motivazione sul "concetto di custodia", avendo reso motivazione solo apparente; non aveva fatto corretta applicazione delle norme regolanti il giudizio di rinvio, che avrebbe richiesto, in ragione del "decisum" in sede di legittimità, "nuova Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -5- valutazione dei fatti già acquisiti e di quelli la cui acquisizione si renda necessaria in virtù delle direttive eipresse dalla Corte di cassazione", avendo la determinazione di legittimità portata vincolante esclusivamente in relazione all'enunciazione riguardante la interpretazione della legge; non aveva considerato che con la comparsa di costituzione e riiposta, a seguito della riassunzione, il ricorrente aveva dedotto che la custodia era stata affidata alle Suore missionarie e non all'ente Assistenziale, né che le suore svolgevano attività assistenziale e non di custodia; più in generale, non aveva considerato che tutta la documentazione prodotta in causa dimostrava il pieno possesso delfe,Tonente del complesso immobiliare, che aveva ampiamente ristrutturato, senza che nel verbale di consegna da parte dell'impresa appaltatrice si fosse fatta menzione del Comune, bensì solo dell'Ente ricorrente, così come nelle note di acquisto dei materiali e nelle comunicazioni al Genio Civile, il Comune non era mai intervenuto per vietare le opere di par7jale demolizione e ricostruzione; non aveva tenuto conto del comportamento complessivo delle parti negli accordi intercorsi, né che il custode non è possessore, né detentore; non aveva applicato l'art. 1158 cod. civ., che avrebbe imposto valorivare il fatto che il Comune mai aveva manifestato la volontà di esercitare i diritti del proprietario e che in presenza dell'elemento possessorio era onere della controparte dimostrare il contrario; non aveva considerato che il fabbricato non avrebbe potuto essere considerato omogeneo, bensì scindibile e quindi non rilevava l'utilizzo di alcune parti di esso da parte del Comune; non erano stati valutati tutti gli atti d'interversione (comunicazione dei progetti approvati all'ufficio tecnico comunale, atto dell'ufficio delle imposte di consumo comunale, la licenza di abitabilità, l'attestazione di conformità dell'impiantistica per la sicurezza, rilasciata dal responsabile comunale), né il fatto che il Comune dal giorno dell'atto di donazione, con il quale era divenuto proprietario dello stabile, non era mai entrato nel possesso del bene e, non avendo adempiuto alla condizione di destinazione ad ospedale, non poteva vantare diritti per la parte occupata dall'ente ricorrente. Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -6- 1.1. La doglianza non supera lo scrutinio d'ammissibilità per il concorrere di più ragioni. 1.2. In primo luogo deve ricordarsi che il giudizio di rinvio a seguito di cassazione è a perimetro chiuso, venendo demandato al giudice di esso la definizione della causa attenendosi al principio di diritto enunciato, eiplicitamente o implicitamente, dalla Corte di legittimità, restando, inoltre, definitivamente non più censurabili gli ambiti decisori che trovino soluzione (assorbimento improprio) nella pronuncia di cassazione; conseguendo da ciò che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore de/principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giuriiprudenziali successivi della corte di legittimità (Se. 2, n. 27343, 29/10/ 2018,Rv. 651022; coni Cass. n. 8225/2013). 1.3. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della Jpecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Se. 5, n. 19959, 22/ 9 / 2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure eipressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in ipecifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata diiposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indiipensabile che il motivo individui con chiarezza il Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -7- vizio proipettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/ 2018). b) Da quanto sopra deriva che il ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della Jpecificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato n'entri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confù si e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattiipecie di vizio enucleate dal codice di rito (Sez. 6, n. 11603,14/ 5 / 2018, Rv. 648533). c) Nel caso in esame il prolisso (34 pagine) e, in parte ripetitivo, ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui s'è detto, i singoli passaggi decisionali della statuizione impugnata, sul modello dell'atto d'appello, mostrando in intreccio inestricabile di pretese, nonché di prospettate violazioni, indissolubilmente compenetrate con il fatto; critica che, in ogni caso, si risolve in un'inammissibile istanza di riesame della motivazione, ben al di fuori dell'ipotesi prevista dal n. 5 dell'art. 360, cod. proc. civ. vigente, e in un alternativo accertamento fattuale. d) La narrazione impugnatona, a prescindere dalla sua pertinenza, presuppone fatti, documenti e vicende in questa sede inconoscibili, in palese violazione del dovere di Jpecificità del ricorso. 1.4. Il ricorso, nel suo complesso, invoca, in definitiva, un inammissibile riesame di merito delle valutazioni della Corte locale, rese in relazione ai punti sottopostole dalla decisione cassatoria della precedente pronuncia d'appello. 1.5. Infine, non si riscontra affatto l'ipotesi della motivazione apparente proipettata. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, pen4ibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -8- ragionamento seguito dal giudice per la formazione de/proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23 / 5 / 2019, R1). 654145; ma già S. U. n. 22232 / 2016); - a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell'ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo aprimi, che prescinda dall'effettivo e Jpecifico sindacato sul fatto; - siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., diTosta dall'art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivane, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aJpetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S. U., n. 8053, 7 / 412014, Rv. 629830; 5. U. n. 8054, 714/ 2014, Rv. 629833; Se. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). È evidente che, nonostante gli ,Orzi del ricorrente, non si versa qui in alcuna delle ipotesi residuali di cui sopra: gli argomenti utilizzati dal Giudice sono puntualmente ripercorribili, collegati al caso esaminato e alle risultanze di causa. Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -9- 2. Di conseguerqa, siccome affermato dalle 5. U. (sent. n. 7133, 21/ 3/ 2017, R12. 643349), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'ari'. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. tiv. e dell'art. 606 c.pp., su ragioni di mento, atteso che la furqione di filtro della diiposkione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida deliba:zione dei ricorsi "inconsistenti".» Il soccombente ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un Ric. 2021 n. 09474 sez. M2 - ud. 03-12-2021 ulterio