CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39951/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Pkts,,,z2v;..k. La Corte di appello di ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per i reati di cui all'art. 75, comma 2, d. Ig. N. 159 del 2011, commessi in continuazione, per aver violato gli obblighi di sorveglianza speciale, in particolare la prescrizione di non rincasare più tardi delle ore 24,00, risultando assente dalla sua abitazione alle oe 1,20 del 20 giugno 2015 e alle ore 1,00 del 25 luglio 2015, fatti commessi in Monsampolo del Trorto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa applicazione della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per mancata applicazione delle attenuanti generiche e in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, richiamando le deposizioni dei militari che avevano svolto il controllo nel domicilio del ricorrente. È una mera congettura che il ricorrente fosse, in entrambe le occasioni, pesantemente addormentato, con la quale si vorrebbe introdurre il tema di una rivalutazione del merito della vicenda, che è operazione estranea al sindacato di legittimità. La Corte di appello ha poi adeguatamente motivato in punto di trattamento sanzionatorio e di esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione dei precedenti specifici che sono stati apprezzati, con logicità di argomenti, in termini coerenti al giudizio di pericolosità sociale a fondamento della misura di prevenzione. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co Il presidente [OSCURATO:PERSONA] T