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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 17137/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto con fine pena fissato al 16/09/2025, in esecuzione UI cumulo comprendente i reati o'i ricettazione 'e violazione della legge sugli stupefacenti) contro il provvedimento a mezzo del quale era stata respinta la sua richiesta di concessione di un permesso premio.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in punto di rigetto del permesso, nonostante la documentazione versata in atti.

3. La motivazione è anzitutto inammissibile in quanto interamente versata in fatto, dunque tendente a provocare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già valutati IIIUUI baie Ul sorvegHanza, dunque VUild di conipirnento Ul una Operazione VidlUldliVol 11011 consentita, in sede di legittimità.

4. Assume la difesa, inoltre, come la richiesta di permesso premio avesse ad oggetto la possibilità di recarsi presso un [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rilasciato disponibilità in tal sostiene II ricorrente, allora, LI le mpropriamente sia SLCIld Oisattesa la ncniesta, CSSCIIUUSI fatto invece riferimento a un permesso avente ad oggetto la permanenza presso [OSCURATO:PERSONA].

La doglianza, però, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, infatti, aveva fondato il rigetto sul presupposto che non vi fossero stati irlai contatti con Callegher, oltre che sul: ..'dJSCI !Ltd documentazione inerente a Scolletta; su tali basi, non attaccate efficacemente dalla difesa, si fonda anche il rigetto del reclamo, oggi impugnato.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inarnmissibilità.

Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 03 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; m [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto con fine pena fissato al 16/09/2025, in esecuzione UI cumulo comprendente i reati o'i ricettazione 'e violazione della legge sugli stupefacenti) contro il provvedimento a mezzo del quale era stata respinta la sua richiesta di concessione di un permesso premio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in punto di rigetto del permesso, nonostante la documentazione versata in atti. 3. La motivazione è anzitutto inammissibile in quanto interamente versata in fatto, dunque tendente a provocare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza già valutati IIIUUI baie Ul sorvegHanza, dunque VUild di conipirnento Ul una Operazione VidlUldliVol 11011 consentita, in sede di legittimità. 4. Assume la difesa, inoltre, come la richiesta di permesso premio avesse ad oggetto la possibilità di recarsi presso un [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rilasciato disponibilità in tal sostiene II ricorrente, allora, LI le mpropriamente sia SLCIld Oisattesa la ncniesta, CSSCIIUUSI fatto invece riferimento a un permesso avente ad oggetto la permanenza presso [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza, però, è decentrata rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, infatti, aveva fondato il rigetto sul presupposto che non vi fossero stati irlai contatti con Callegher, oltre che sul: ..'dJSCI !Ltd documentazione inerente a Scolletta; su tali basi, non attaccate efficacemente dalla difesa, si fonda anche il rigetto del reclamo, oggi impugnato. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inarnmissibilità. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 april
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