CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 dicembre 2017
Cassazione n. 14474/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16185/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 3857/2017 depositata il29/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’ Agenzia delle Entrate ha proposto, sulla base di tre motivi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n. 3857/24/2017 che aveva confermato la sentenza di primo grado in forza della quale era stato annullato l’avviso di accertamento in materia di classamento catastale emesso dei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; 2. la società contribuente è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo quanto risulta dalla documentazione in atti l’Ufficio ha depositato rituale rinunzia al ricorsoprima dell’ adunanza camerale; 2. per effetto della intervenuta rinunzia al ricorso in attiva dichiarata l’estinzione del giudizio mentre nessuna statuizione va emessa relativamente alle spese essendo la società contribuente rimasta intimata; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione