Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41656/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen., è privo di specificità (risolvendosi nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza sviluppare effettiva critica alle considerazioni espresse a fondamento della condanna: cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., essendo stati comprovati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa) e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 640 cod. pen., è privo di specificità (risolvendosi nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, senza sviluppare effettiva critica alle considerazioni espresse a fondamento della condanna: cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., essendo stati comprovati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa) e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.