CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 28256/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore del ricorrente in data 17/06/2026, cheha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova, in esito agiudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Genova, emessa l’11 febbraio 2025, che avevacondannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati dimaltrattamenti in famiglia (capo A), atti persecutori (capo B), estorsionecontinuata (capo C), lesioni personali nei confronti della propria convivente (capoD) e di lesioni personali nei confronti di altro soggetto (capo E), oltre che per lacontravvenzione consistente nell’aver portato un cacciavite fuori dalla propriaabitazione senza giustificato motivo (capo F).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXX deducendo:a) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato dimaltrattamenti in famiglia di cui al capo A della imputazione. La Corte nonavrebbe tenuto conto delle argomentazioni difensive, limitandosi a fornire unriassunto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di incidenteprobatorio, senza considerare la mancanza di prova in ordine alla abitualità dellecondotte commesse dal ricorrente, comunque inidonee a configurare il reato,trattandosi di “tre o quattro spinte”, “tre o quattro sberle” ed una solaaggressione nel corso di oltre due anni di convivenza (così a fg. 4 del ricorso).b) Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di attipersecutori di cui al capo B. La Corte avrebbe omesso l’esame dei motivi diappello, volti ad evidenziare che il ricorrente, nel periodo indicato nellaimputazione (dall’aprile 2022 al settembre 2023) non avrebbe commesso chedue sole condotte non idonee a provare la reiterazione dei comportamentirichiesta dalla norma incriminatrice.c) Violazione di legge per avere la Corte ritenuto sussistente il reato di attipersecutori rispetto a condotte semmai rientranti nel reato di estorsione, avutoriguardo alla finalità di tipo economico dell’imputato, con assorbimento inquest’ultimo reato di quello meno grave.d) Vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato diestorsione. La Corte avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni dellapersona offesa, la quale, a più riprese, aveva affermato di aver elargito denaro alricorrente spontaneamente, così dovendosi escludere violenze o minacce di tipoestorsivo.e) Violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante delrisarcimento del danno, che la Corte di appello avrebbe dovuto concedered’ufficio, stante la sua evidenza, anche se non richiesta con i motivi di appello,secondo quanto consentitole dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte nonconsentiti, in parte generici e, comunque, manifestamente infondati.Deve, preliminarmente, rilevarsi che il ricorrente non muove censurerispetto alle imputazioni di lesioni personali di cui ai capi D ed E ed al reato diporto abusivo di un cacciavite di cui al capo F, reati per i quali è statocondannato.2. In ordine ai motivi inerenti al giudizio di responsabilità per i restantireati, che possono essere trattati congiuntamente (primo, secondo e quartomotivo), se ne deve rilevare la totale genericità rispetto al resoconto offerto dallasentenza impugnata, siccome ampiamente dimostrativo della sussistenza deidelitti di maltrattamenti, atti persecutori ed estorsione, ricavata dalledichiarazioni della persona offesa corroborate da una serie di riscontri esterni,indicati a fg. 4 della sentenza impugnata ed ignorati dal ricorrente.La Corte di appello ha messo in luce le grevi modalità del regime diconvivenza instauratosi tra l’imputato e la persona offesa, connotato da violenzae prevaricazioni ripetute ed abituali, attraverso insulti, minacce ed aggressioniche avevano provocato nella vittima, in diverse occasioni, uno stato di pauracostante, portandola ad elargire continuamente denaro, non in modo spontaneo,per cercare di sedare l’animo del suo convivente, invero ispirato da inusitataaggressività nei confronti della donna, costretta ad abbandonare l’abitazione oveintratteneva la convivenza, venendo, poi, ripetutamente cercata e molestata indiverse occasioni ed ancora costretta a corrispondere somme di denaro, fino alculminante episodio della aggressione in strada descritto al capo D, che avevaavuto come vittima della furia dell’imputato finanche un passante, il quale avevaprovato ad intervenire mentre il ricorrente picchiava la sua ex convivente.Il ricorso muove critiche generiche alla ricostruzione della intera vicendaprocessuale restituita dalla Corte di appello, con deduzioni del tutto scollate dallamotivazione della sentenza impugnata e, comunque, inerenti al merito delgiudizio, attraverso una sollecitazione volta ad una diversa lettura solo di alcunecircostanze di fatto, la maggior parte delle quali sono state omesse perchésfavorevoli.Nel che, l’inammissibilità dei motivi prima indicati.3. Il terzo motivo, inerente al presunto assorbimento delle condotte di attipersecutori in quelle di estorsione, non era stato prospettato con l’atto di appelloe pretende ricostruzioni in fatto sottratte al giudice deputato al loro esame,sicché non è consentito in questa sede.4. In ordine al quinto ed ultimo motivo, il ricorrente non può dolersi dellamancata applicazione d’ufficio della circostanza attenuante del risarcimento deldanno, in quanto non vi era stata alcuna richiesta in tal senso con l’atto diappello.In proposito, si ricordi il pacifico principio di diritto secondo il quale, ilmancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio ibenefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcunamotivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione dilegge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioninel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima voltain appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nelgiudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv.276596-02, in fattispecie in cui con la sentenza di condanna emessa in riforma disentenza assolutoria di primo grado, non era stata concessa la non menzionedella condanna nel certificato del casellario giudiziale e non era stata applicata lacircostanza attenuante del risarcimento del danno).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.