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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13099/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, con esclusione della recidiva, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2018 in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] in Lama il 19 agosto 2013.

L'esponente lamenta manifesta illogicità della motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato; errata applicazione dell'art.625 n.2 cod. pen.; mancanza di motivazione in relazione alla tenuità del fatto e al riconoscimento dell'attenuante ex art.62 n.4 cod. pen.

L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 19 agosto 2013 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.

Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente.

Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco.

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.

Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]§iglierfe estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente eudenia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, con esclusione della recidiva, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 19 novembre 2018 in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.2 cod. pen. commesso in [OSCURATO:PERSONA] in Lama il 19 agosto 2013. L'esponente lamenta manifesta illogicità della motivazione in merito all'elemento soggettivo del reato; errata applicazione dell'art.625 n.2 cod. pen.; mancanza di motivazione in relazione alla tenuità del fatto e al riconoscimento dell'attenuante ex art.62 n.4 cod. pen. L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 19 agosto 2013 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato ascritto estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]§iglierfe estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente eudenia [OSCURATO:PERSONA]
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