CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 45056/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 02/12/2020 della Corte di appello di Trento, che ha riformato la sentenza in data 10/06/2019 del Tribunale di Trento, riducendo la pena inflittagli per i reati di truffa e sostituzione di persona. Deduce: 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati contestati a Manca; 1.2. Violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del bis in idem sul presupposto della mancata allegazione della sentenza passata in giudicato. Siprecisa che la mancata allegazione è stata una mera svista della difesa; 1.3. Violazione di legge, erronea applicazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene all'eccezione di violazione del divieto di bis in idem, al cui riguardo produce soltanto in questa sede la sentenza passata in giudicato. Va a tal proposito ribadito che «Il divieto del "bis in idem" [...] presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza definitiva o degli atti necessari per l'accertamento della identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di cassazione, perchè è precluso al giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.» (così, Sez. 5, Sentenza n. 9180 del 29/01/2007 Ud. (dep. 02/03/2007 ) Rv. 236259 - 01). Lo stesso ricorrente ha dichiarato di non avere prodotto la sentenza in questione davanti al giudice del emrito. 2.2. Nel resto i motivi sono inammissipili, perché propongono questioni non c.odre eleaN do consentite in sede di legittimità, non contendo censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, rni rJnde majjjno a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. peri. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/9/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Mar