CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 29.10.2020, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui all'art. 640 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena stimata congrua; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato lamentando: 2.1 errata applicazione e violazione della legge penale in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto che Corte ha confermato la qualificazione giuridica in termini di truffa pur utilizzando ripetutamente espressioni che rievocano piuttosto il delitto di insolvenza fraudolenta che si distingue dalla affine figura per la dissimulazione dello stato di insolvenza. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale correttamente applicato la legge penale conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., Sez. 7, Ord. n. 16723 del 13/01/2015, Caro/i, Rv. 263360 e Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174) secondo cui il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione dello stato di insolvenza dell'agente la cui effettiva esistenza non è stata mai nemmeno allegata. Nel caso di specie, la condotta decettiva non è consistita nella dissimulazione dell'insolvenza, ma in ulteriori attività truffaldine e, in particolare, nell'aver indotto in errore la persona offesa facendole dapprima credere di avere la disponibilità dell'autovettura e di pagare una somma comprensiva del passaggio di proprietà, nell'aver successivamente rinviato più volte la consegna simulando la necessità di riparare il motore, promettendo la restituzione della somma pagata, offrendo anche la possibilità di acquistare un altro veicolo ed infine nell'aver simulato l'avvenuta effettuazione del bonifico di restituzione dell'importo versato. 2.2 errata applicazione e violazione della legge penale in relazione all'art. 23, comma 3, DL 129/2020 per omessa comunicazione del dispositivo alle parti: rileva che il dispositivo della sentenza della Corte di Appello non è mai stato comunicato alle parti. Anche tale motivo è manifestamente infondato atteso che l'imputato ha tempestivamente proposto il presente ricorso e, dunque, l'eventuale nullità per omessa comunicazione del dispositivo sarebbe stata sanata dall'effettiva conoscenza del provvedimento. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.