CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 41760/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Palermo, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; udito per l’indagato l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 6 giugn o 2025 il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA], indagato come capo, organizzatore e promotore dell’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 37) e per numerose violazioni di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi da 38 a 44). 2. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo eccepisce la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione,perché il Tribunale del riesame ha annullato la misura per assenza dell’attualità delle esigenze cautelari rispetto ai fatti contestati nel 2021. Lamenta, in particolare, che il Tribunale non aveva considerato tutti gli elementi a disposizione e, in particolare,il livello organizzativo dello spaccio, la capacità di riorganizzarsi dopo sequestri e arresti, il curriculum criminale del prevenuto, condannato per essere stato un esponente di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, sussistendo i gravi indizi di colpevolezza sia del reato associativo che dei reati fine nel settore degli stupefacenti, in particolare dell’hashish commerciato nella piazza di Palermo. In diritto,dato atto che l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di garanziae che il difensore aveva dichiarato in udienza che la misura carceraria era stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, ha confermato il gravissimo quadro indiziario e le esigenze cautelari, di cui ha tuttavia escluso l’attualità per il decorso del cosiddetto tempo silente. Richiamata la distinzione tra le associazioni dedite al narcotraffico, per le quali è necessaria la dimostrazione da parte del pubblico ministero della perdurante operatività, e le associazioni di tipo mafioso, strutturalmente dotate di una stabilità tale da richiedere la dimostrazioneda parte dell’affiliato dello scioglimento dal sodalizio o de l recesso, ha osservato che i reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 risalivano al 2021 e che non erano risultati elementi concretamente idonei a far emergere l’attualità delle esigenze cautelari, siccome il ricorrente era incensurato e non vi era pericolo di inquinamento probatorio. 2.Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia mal applicato i consolidati principi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità in materia di attualità delle esigenze cautelari. Il decorso del cosiddetto tempo silenteha un peso specifico nel superamento del meccanismo delle presunzioni delineato dall’art. 275 cod. proc. pen. (tra le più recenti, Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, C., Rv. 288803 – 01), operando diversamente, come ricordato nell’ordinanza impugnata, nell’associazione dedita al traffico di stupefacenti enell’associazione di tipo mafioso dell'organizzazione, finalizzata al traffico di stupefacenti di cui l’indagato, già pluripregiudicato,è stato promotore, capo e organizzatore , e con i numerosi episodi di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, documentati per quantitativi di particolare rilievo, indicativi della professionalità e del grado di inserimento in consolidati circuiti criminali. Va ribadito che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha a oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminalie postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 – 01). Peraltro, non può non rimarcarsi che l’ordinanza impugnata non si confronta neanche con l’ordinanza del G.i.p., secondo cui i componenti dell’associazione vivevano dei proventi dell’attività illecita e presentavano una notevole caratura criminale tanto da essere stati capaci di riorganizzarsi dopo i sequestri e gli arresti, omettendo così di offrire una lettura più persuasiva del compendio indiziario. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell