CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 24239/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; è , t Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, nonché alla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. Secondo giurisprudenza consolidata, il dolo del reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 - , n. 37144 del 05/06/2019, Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). Sul punto, il ricorrente si limita a dedurre di non essersi reso conto della produzione dei redditi da parte dei propri familiari, essendo egli disoccupato. Si tratta di deduzione del tutto generica nonché manifestamente inidonea ad escludere l'elemento soggettivo del reato. Stesse considerazioni si impongono relativamente alla ritenuta inapplicabilità della ipotesi di speciale tenuità del fatto: la Corte ha considerato l'elevatissima differenza tra l'importo dei redditi dichiarati ( pari a zero) e quelli accertati, ammontanti ad oltre euro 16.000, segno di una particolare disvalore della condotta. Va invero ribadito che, ai fini della applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità e l'entità del contrasto rispetto alla legge (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei ridetti princìpi e la relativa motivazione si presenta esaustivamente motivata senza alcuna discrasia di ordine logico. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. LCosì deciso in Roma, il 29 maggio 2024 I_ I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente