CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29171/2020 R.G. propostoSICS - [OSCURATO:PERSONA], eletti-vamente domiciliata in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappre-senta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresen-tante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] SARTI4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta edifende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1192/2020depositata il 13/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1192/2020, pubblicata in data 13 febbraio 2020,la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'appellataPIZZAROTTI C., ha respinto integralmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già s.r.l. - [OSCURATO:PERSONA]) - quale capo-gruppo e mandataria dell'ATI costituita tra la [OSCURATO:PERSONA] e la CFC [OSCURATO:PERSONA] a r.l. – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15310/2016 del 27 luglio 2016.2. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale di Roma, riferendo infatto di aver concluso - nella propria qualità di [OSCURATO:PERSONA] dellacommittente [OSCURATO:SOCIETA]. - un contratto di affidamento lavori con laSICS SPA per la realizzazione di un tratto stradale tra Catania e Sira-cusa, concludendo successivamente un nuovo contratto che vedevacome controparte [OSCURATO:PERSONA] quale capogruppo e mandataria dell'ATIcostituita tra la [OSCURATO:PERSONA] e la CFC [OSCURATO:PERSONA] a r.l.Aveva ulteriormente dedotto che l'ATI si era resa responsabile digravi inadempienze, tali da pregiudicare sia la buona riuscita dell'operasia il rispetto termini contrattuali, chiedendo quindi che il Tribunale di-chiarasse la risoluzione del contratto di affidamento per inadempi-mento dell'ATI e condannasse quest'ultima al pagamento sia della pe-nale dell'1% sull'ammontare dei lavori sia dell'ulteriore danno.Si era costituita regolarmente [OSCURATO:PERSONA] - sempre quale capogruppoe mandataria dell'ATI - contestando l'avversa domanda e deducendoSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026che i ritardi nei lavori erano stati causati da carenze ed errori proget-tuali imputabili al Contraente Generale, il quale aveva poi illegittima-mente stralciato alcuni lavori, eseguendoli con propri mezzi.Aveva ulteriormente dedotto il mancato versamento di sommespettanti per lavori eseguiti, contestando altresì l'applicazione della pe-nale, in quanto non convenuta.Aveva, quindi, chiesto in via riconvenzionale di condannare lastessa [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni ed alla correspon-sione delle somme ancora dovute per i lavori eseguiti.3. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria, aveva dichiaratorisolto il contratto di affidamento dei lavori per inadempimento dell'ATI,condannando quest'ultima al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA].della penale, quantificata in € 3.311.165,89 ma - accertato un creditoin capo all'ATI della somma di € 2.412.729,39 a titolo di corrispettivodei lavori eseguiti e accertato altresì l'avvenuto pagamento diretto daparte di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 1.757.065,00 - aveva condan-nato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell'ATI della restantedifferenza nonché della somma di € 534.326,23, a titolo di equo com-penso ex art. 1664 c.c.Nell'articolata motivazione – integralmente riprodotta nella deci-sione della Corte territoriale – il Tribunale aveva, in sintesi, affermato,anche sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso dicausa, che:− il rispetto della tempistica dei lavori era stato precluso da unaserie di fattori, compreso un imprevisto geologico che avevadeterminato una serie di varianti in corso d'opera, tali da giu-stificare il riconoscimento di un maggior tempo utile per il com-pletamento dei lavori;Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026− l'ATI, tuttavia, era incorsa autonomamente in una serie di ca-renze e ritardi anche per errore nella realizzazione di alcunimanufatti, accumulando un notevole ritardo già al momento incui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sospeso i pagamenti;− operando una valutazione comparativa degli opposti inadem-pimenti, erano da ritenersi sussistenti i presupposti per la ri-soluzione del contratto in danno dell'ATI, ex artt. 1453 e 1455c.c. e 21 del [OSCURATO:PERSONA];− risultava, quindi, fondata la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA]. al ri-conoscimento della penale, da calcolarsi tuttavia sul valoredelle opere di ATI meno i lavori oggetto di stralcio ed affida-mento ad altre imprese, in quanto tale scelta derivava da fat-tori non interamente imputabili alla stessa ATI;− non sussistevano i presupposti per la riduzione della penale exart. 1384 c.c.;− la domanda riconvenzionale dell'ATI relativa alle riserve iscrittenel corso dei lavori poteva trovare parziale accoglimento, nonpotendosi tuttavia ritenere imputabili alla [OSCURATO:SOCIETA]. iritardi causati da circostanze imprevedibili e potendosi ricono-scere una parziale applicazione dell'art. 1664, secondo com-ma, c.c., con rideterminazione in via equitativa del danno spet-tante all'ATI;− spettava, infine, a quest'ultima l'importo dei lavori eseguiti econtabilizzati nei SAL.4. La Corte d'appello di Roma ha disatteso tutti i motivi di gravameformulati da [OSCURATO:PERSONA], osservando, in sintesi, che:− quanto al primo motivo – col quale si censurava la decisionedel Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto sussistente unasorpresa geologica e non un fatto imputabile alla PIZZAROTTISez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026 C., lamentando la mancata ammissione e valutazione diprove e documenti da parte del giudice di prime cure – che lostesso era infondato, dovendosi ritenere che la valutazionecirca la sussistenza di una sorpresa geologica – peraltro rico-nosciuta dalla committente [OSCURATO:PERSONA] e non oggetto di conte-stazione da parte di ATI – fosse corretta e che altrettanto cor-rette fossero le iniziative di [OSCURATO:SOCIETA]. volte ad una ri-modulazione dell'intero appalto, con conseguente correttezzadella decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva negato ilriconoscimento di cinque riserve per l'ammontare di €2.655.547,71;− quanto al secondo motivo – col quale si deduceva il vizio diomessa pronuncia sulla domanda dell'odierna ricorrente ba-sata sulla deduzione di un riconoscimento di debito della PIZ-ZAROTTI C. per la somma di € 2.000.000,00 e si denunciavala mancata ammissione dei relativi mezzi istruttori – che il mo-tivo era infondato, in primo luogo perché non sussistevaomessa pronuncia non essendo stata la domanda formalizzatain primo grado e, in secondo luogo, perché “un eventuale ac-cordo, che avesse impegnato [OSCURATO:PERSONA] al riconoscimento di ri-serve dell'ATI e alla ripartizione percentuale di proprie riserveopposte ad ANAS, avrebbe quanto meno postulato il comple-tamento tempestivo dei lavori affidati ad ATI, la quale mancòdi conseguirlo”, risultando quindi superflua e inammissibile laprova volta a dimostrare tali profili;− quanto al terzo motivo – col quale si censurava il mancato ri-conoscimento delle somme richieste con la riserva n. 14 peressere stato il relativo importo ricompreso nel maggior importodei lavori contabilizzati in un SAL – che, in realtà la somma diSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026cui alla riserva era stata esclusa per non essere mai state ese-guite le lavorazioni;− quanto al quarto motivo – col quale si contestava la determi-nazione delle somme spettanti per i lavori realizzati – che ilcalcolo del Tribunale era da ritenersi corretto;− quanto al quinto motivo – col quale si impugnava il rigetto delladomanda di riconoscimento dei lavori a corpo, deducendo laviolazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2720 c.c. – chelo stesso era infondato, in quanto, da un lato, i conguagli eranocontrattualmente previsti dall'atto in via eventuale ed eranosubordinati alla conferma della determinazione, in parte acorpo ed in parte a misura del corrispettivo, in esito all'appro-vazione definitiva dei progetti, con la conseguenza che sino atale momento l'appellata era autorizzata a contabilizzare a mi-sura i lavori, non avendo le parti mai proceduto alla ricogni-zione del compenso spettante a corpo, e, dall'altro lato, nonpoteva farsi ricorso ai computi metrici della contabilità traANAS SPA e [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi di contabilità a ca-rattere pubblicistico e regolata da criteri diversi da quella traprivati, sicché “il solo modo di contabilizzare le lavorazioni erail conteggio a mano a mano che avessero avuto progressi sullabase dei premi unitari contenuti nel computo metrico, venendoin tal modo l'ATI compensata per tutte le opere effettivamenterealizzate, laddove i conguagli pretesi per sovrapposizione del-le opere riconosciute a corpo a [OSCURATO:PERSONA] finirebbero per bene-ficiarla di ingiustificati arricchimenti”;− quanto al sesto motivo – col quale si censurava il riconosci-mento solo parziale della riserva n. 6, contestando la riduzionedella somma operata dal CTU e fatta propria dal Tribunale –Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026che la riduzione era da ritenersi corretta in quanto giustificatadal ritardo in cui l'appellante era già incorsa nel momento incui aveva affrontato i maggiori oneri;− quanto al settimo motivo – col quale si impugnava il mancatoriconoscimento delle somme di cui alla riserva n. 10 per i mag-giori costi affrontati per l'utilizzo di classe di calcestruzzo didiversa consistenza – che lo stesso era infondato in quanto nonera stata rinvenuta una specifica prescrizione di impiego di cal-cestruzzo ed in ogni caso tale profilo non valeva ad escludereil vincolo dell'appellante a rispettare i tempi contrattuali;− quanto all'ottavo motivo – col quale si impugnava l'individua-zione delle detrazioni contabili ritenute ammissibili – che inrealtà la CTU fatta propria dal Tribunale aveva operato un cal-colo corretto;− quanto al nono motivo – col quale si deduceva la violazionedell'art. 1460 c.c. in sede di valutazione degli inadempimentidella [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo ravvisabile alcuna sor-presa geologica ma solo una carenza progettuale – che inveceera nella specie da ravvisarsi una sorpresa geologica;− quanto al decimo motivo – col quale si censurava il riconosci-mento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della penale contestandosia la determinazione dell'ammontare della stessa sia l'esclu-sione della sua riduzione ex art. 1384 c.c. – che lo stesso erainfondato, in quanto: I) le variazioni dell'equilibrio sinallagma-tico del contratto dedotte dall'appellante erano state dalla me-desima cagionate con le carenze e ritardi accumulati sin dall'i-niziale fase dell'esecuzione, “creando da subito gravi difficoltàdi pianificazione e mettendo a rischio la tempestiva consegnadelle opere”, avendo l'appellante con la propria condotta “finitoSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 7 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026per inverare le condizioni di rischio e di danno nell'economiadell'affare che quella penale, pure originariamente concordata,aveva inteso prevenire”; II) il calcolo compiuto dal Tribunaleper determinare l'ammontare delle lavorazioni su cui applicarela percentuale della penale aveva “rispettato l'esercizio di po-teri equitativi nell'accertamento dei parametri per pronunciaresul danno di natura indennitaria”.5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA], sempre capogruppo e mandataria dell'ATI.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza (…) in relazione agli artt. 115,132, 134, 183 c.p.c. per aver omesso di dare ingresso a mezzi di provaritualmente richiesti non contestati ed in parte ammessi per assolvereall'onere, ex art. 2697 c.c., della prova relativa all'imputabilità dellarisoluzione del contratto”.La ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello in quantola stessa avrebbe omesso di accogliere le istanze istruttorie per provaorale e la richiesta di acquisizione documentale, già formulate nel giu-dizio di primo grado e poi reiterate anche nel giudizio di appello.Contesta altresì gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, eviden-ziando che la stessa non avrebbe proceduto all'acquisizione di docu-Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 8 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026menti, sebbene quest'ultima fosse stata direttamente disposta dal giu-dice di prime cure.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 11 e 19 del [OSCURATO:PERSONA] richiamato dal contratto.La ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello – ed ancorprima, quella del Tribunale – per aver disatteso la domanda di risarci-mento dei danni ritenendo che il rallentamento e la successiva sospen-sione dei lavori sarebbero derivati da circostanze eccezionali ed impre-vedibili.Argomenta, in contrario, il ricorso che la decisione non avrebbe te-nuto conto delle previsioni del Capitolato speciale di affidamento – ri-chiamato nel contratto tra le parti – e deduce, testualmente, che “(…)se fosse stato correttamente valutato il [OSCURATO:PERSONA] e le pattui-zioni ivi contenute oltre alla mancata contestazione della debenza deimaggiori oneri (…), andavano riconosciute le riserve relative all'ano-malo andamento dell'appalto sia perché le parti intesero modificare ilregime privatistico dell'appalto sia perché non costituiscono danni daforza maggiore ma maggiori oneri per l'esecuzione delle diverse pre-stazioni richieste e, conseguentemente compensabili ex art. 1664comma 2 cod. civ.”.Deduce, ulteriormente, che la sussistenza di una sorpresa geologicasarebbe stata affermata sulla scorta di quanto concordato dalla contro-ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un diverso e distinto contrattoconcluso tra queste ultime parti – e non con la ricorrente medesima -e che “non pertinente è conseguentemente la statuizione del Giudicein ordine all'inapplicabilità dei rimedi di cui all'art. 1467 c.c. e dell'equocompenso di cui all'art. 1664 comma 2 c.c. per effetto delle statuizioniSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 9 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'art. 3.4 del capitolato Speciale (sentenza pag. 23 ultimo capo-verso). Detto articolo infatti attiene ai prezzi ed al loro eventuale au-mento (revisione prezzi) e non come nel caso in questione - alla diversaesecuzione delle opere ordinate da [OSCURATO:PERSONA] ed alla maggiore onero-sità della prestazione per effetto delle modifiche intervenute”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “in relazione all'art. 132 n. 4, 115,183 c.p.c. e 2697 cod. civ. per aver omesso di dare ingresso a mezzidi prova ritualmente richiesti ed ammessi.”.Ancora una volta la ricorrente impugna la decisione della Corted'appello – ed ancor prima, quella del Tribunale – per aver disatteso ladomanda di risarcimento dei danni - oggetto di riserve iscritte - nono-stante la circostanza non fosse stata contestata dall'odierna controri-corrente e nonostante la ricorrente si fosse offerta di darne prova, for-mulando istanze istruttorie non accolte nei due gradi di giudizio.Conclude affermando che “il Giudice avrebbe dovuto, quindi, inmancanza di contestazione, dare per ammessi i fatti ed in ogni casoammettere la prova tendente a far dimostrare all'ATI, come richiesto,che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il diritto a percepire i maggiori onerie si era obbligata a corrispondere all'ATI le somme per le riserve ritual-mente esplicitate nei SAL.Invece il Giudice di secondo grado, con ragionamento assoluta-mente irrazionale e contraddittorio, in mancanza di contestazione delfatto in primo grado e di richiesta di prove contrarie, ha statuito lasuperfluità della prova volta a dimostrare l'esistenza dell'obbligazioneperché il riconoscimento del credito avrebbe quantomeno postulato ilcompletamento tempestivo dei lavori.”1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 115Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 10 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026c.p.c. per essere stato affermato l'inadempimento della ricorrente, no-nostante sia stata la stessa controricorrente a rendersi per prima ina-dempiente.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1671c.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che:− erroneamente la Corte d'appello avrebbe applicato una clau-sola penale che, per effetto della rideterminazione delle opereaffidate alla ricorrente, con stralcio parziale dei lavori originari,non poteva più trovare applicazione in quanto avrebbe dovutoessere negoziata ex novo, avendo per di più la controricorrentereceduto dal contratto;− in ogni caso la penale sarebbe stata erroneamente calcolata inquanto nella base di calcolo sarebbero state computate anchele opere oggetto di stralcio su iniziativa della controricorrente.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c., peravere la Corte territoriale “male esercitato” il potere di riduzione dellapenale ex art. 1384 c.c., omettendo di considerare che il giudice diprime cure aveva escluso che l'interesse del creditore fosse stato incisodai ritardi dell'ATI e per avere anche incrementato la penale stessa.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367, 2720 c.c.; 3 del contratto; 3 e 12 del Capitolato speciale.La ricorrente impugna la decisione sul quinto motivo di appello e lacensura per avere escluso - sulla base di un'interpretazione delle clau-sole del contratto e del Capitolato speciale che si assume non corretta- i conguagli per lavori a corpo richiesti dalla stessa ricorrente, dedu-Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 11 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026cendo che tale interpretazione si sarebbe tradotta in particolare nellaviolazione del canone di cui all'art. 1367 c.c., negando effetti alle pat-tuizioni contrattuali.2. Il primo motivo è inammissibile.Il giudizio di inammissibilità, va chiarito, non può fondarsi sull'ec-cezione sollevata dalla controricorrente in quanto, fermo l'orienta-mento da quest'ultima richiamato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19352del 3/08/2017; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019;Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 10767 del 4/04/2022), emerge in modo univoco dagli attiche la ricorrente aveva comunque operato un richiamo alle proprieistanze istruttorie, risultando tale richiamo sufficiente per escludereuna rinuncia alle istanze medesime.Si deve, semmai, richiamare il principio, da questa Corte enunciato,per cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova te-stimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solonel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e,quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto siaidonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di me-rito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Or-dinanza n. 5654 del 7/03/2017; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del29/10/2018).Ulteriormente, si deve rammentare che qualora con il ricorso percassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttorie vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dareingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onereSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 12 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026non solo di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo lecircostanze che costituiscono oggetto di prova ma anche di dimostraresia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'i-stanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senzaquell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di le-gittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. Sez. 6 - 1, Or-dinanza n. 23194 del 04/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985del 10/08/2017).Orbene, il motivo ora in esame – il quale per molti versi appareindirizzato più alla decisione di prime cure ed echeggia uno dei motividi appello – si limita a censurare la mera mancata ammissione deimezzi istruttori e tuttavia non solo non deduce l'omesso esame di unfatto decisivo ma anche omette di illustrare la decisività delle prove,ove acquisite, e ciò in particolare per quanto riguarda la mancata ac-quisizione della documentazione, da parte della CTU, essendo tale do-cumentazione indicata in modo ampiamente sommario e non rispettosodella regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.Si deve escludere, poi, che la decisione impugnata risulti imperniatasull'applicazione della regola residuale di distribuzione degli oneri pro-batori di cui all'art. 2697 c.c., emergendo per contro dalla lettura delladecisione che la stessa ha operato una valutazione complessiva delleprove acquisite in corso di giudizio e quindi senza fare ricorso alla re-gola supplettiva di cui la ricorrente lamenta la violazione.Risulta, a questo punto, pienamente condivisibile quanto eccepitodalla controricorrente, nel momento in cui quest'ultima contesta la per-tinenza del richiamo operato dalla ricorrente agli artt. 115 e 116 c.p.c.,ferma restando l'assoluta estraneità di tale richiamo rispetto al correttoambito di deduzione del vizio di violazione delle due previsioni appenaSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 13 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026citate, come delimitato da questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n.20867 del 30/09/2020).3. Il secondo motivo risulta, parimenti, inammissibile.Un'osservazione preliminare appare opportuna: anche in questocaso ci si misura con un motivo che sembra costituire la mera ripropo-sizione di un precedente motivo di appello, al punto che lo stesso ri-corso (pag. 23, ultimo periodo) opera un riferimento alla “sentenzapag. 23 ultimo capoverso”, laddove si deve constatare che la pagina23 della sentenza qui impugnata risulta contenere il solo dispositivopreceduto da due righe finali di motivazione concernenti unicamentel'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.Al di là di tale annotazione, si deve in primo luogo rilevare una ca-renza di specificità ex art. 366 c.p.c., non emergendo in alcun mododall'esposizione del ricorso che le deduzioni svolte nel mezzo sianostate effettivamente oggetto di uno specifico motivo di appello e si deveanzi constatare che non risulta ravvisabile una concreta conformità trale deduzioni ora in esame e la sintesi del contenuto del quinto motivodi appello operata nella decisione impugnata, anch'esso riferito al temedella corretta interpretazione delle previsioni pattizie.Ove, poi, si scenda all'ulteriore esame del mezzo, non si può nonconstatare che lo stesso non muove alcuna specifica censura al proce-dimento interpretativo seguito dalla Corte d'appello ed anzi omette diprecisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del meritosi sia discostato dai canoni ermeneutici legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od in-sufficienti, risolvendosi invece la censura nella mera contrapposizionedell'interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza im-pugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021; Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), laddove si deve rammentareSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 14 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026che l'interpretazione accolta dal giudice di merito non deve essere l'u-nica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni,sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'inter-pretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legitti-mità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - , Sentenzan. 28319 del 28/11/2017).Il motivo, poi, omette di misurarsi con una ulteriore ratio espostanella decisione impugnata, la quale (pag. 17) è venuta a stabilire che“la natura di “sorpresa geologica” degli inconvenienti sopravvenuti alavori iniziati è stata fatto pacifico non messo in discussione dell'ATI(…)”, senza che tale giudizio sia oggetto di alcuna concreta censura,tale ratio risultando di per sé idonea a sorreggere la decisione dellaCorte sul punto.4. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile.In primo luogo, infatti, si deve rilevare che - come anche dedottodalla controricorrente - la decisione della Corte capitolina relativa almotivo di appello viene a basarsi ancora una volta su una doppia ratio,avendo la Corte medesima, da un lato, rilevato che nessuna domandabasata su un riconoscimento di debito dell'odierna controricorrente erastata formulata in sede di giudizio di prime cure e, dall'altra parte, cheun eventuale accordo avente ad oggetto il riconoscimento di riservesarebbe stato condizionato al completamento tempestivo dei lavori af-fidati all'ATI, laddove tale condizione non si era verificata.Tale essendo la doppia ratio sulla quale si viene a basare la deci-sione, si deve constatare che il motivo in esame viene a censurare laseconda delle rationes prima individuate, mentre omette di impugnarela prima di esse, con l'evidente conseguenza di confermare il giudiziodi superfluità ed inammissibilità delle istanze probatorie espresso dallaSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 15 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026Corte territoriale, atteso che tali istanze venivano a riguardare una do-manda da ritenersi tardiva ed inammissibile.In secondo luogo, non può che constatarsi che l'odierna ricorrenteinvoca a proprio favore una condotta di non contestazione della con-troricorrente omettendo tuttavia – in diretta violazione della regola dispecificità di cui all'art. 366 c.p.c. – di riprodurre o localizzare anche ilbenché minimo contenuto delle difese articolate dalla controricorrentestessa, da cui dovrebbe potersi evincere che quanto originariamentededotto dalla ricorrente non era stato oggetto di concreta contesta-zione.È solo per completezza, quindi, che si deve rammentare ulterior-mente che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giu-dizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una con-dotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 3680 del 7/02/2019), in quanto tale apprezzamento esigel'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e dellededuzioni delle parti, da ciò derivando che l'accertamento della sussi-stenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sin-dacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza dimotivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 - Or-dinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del3/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).5. Il quarto mezzo è ulteriormente inammissibile.Questa Corte afferma costantemente che il vizio della sentenza pre-visto dall'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366,n. 4), c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioniSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 16 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qualmodo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza im-pugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giuri-sprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regola-trice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fonda-mento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o-nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le afferma-zioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745del 28/10/2020).Ebbene, nel motivo ora in esame la ricorrente si è sottratta a taleonere di analisi critica, limitandosi a sommarie deduzioni accompa-gnate da una superflua riproduzione di precedenti produzioni documen-tali e da una serie di argomentazioni ampiamente versate in fatto chevalgono a dimostrare che il contenuto del mezzo si sostanzia in una –inammissibile nella presente sede di legittimità – censura alla valuta-zione delle prove e del merito operata dalla Corte di merito ed a que-st'ultima riservata.6. Anche il quinto motivo deve essere ritenuto inammissibile, neidue profili che lo stesso viene a dedurre.Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 17 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026Quanto al primo profilo dedotto – e cioè l'aver la Corte territorialeritenuto applicabile una clausola penale che, per effetto della modificadell'oggetto dell'appalto e del successivo recesso della controricor-rente, non poteva più ritenersi applicabile, necessitando di pattuizioneex novo – si osserva che lo stesso omette radicalmente di confrontarsicon l'ulteriore ratio decidendi espressa dalla decisione, nella quale siargomenta che “le variazioni sono dipese da imprevisti non imputabilia [OSCURATO:PERSONA], né potrebbe l'ATl dolersi dell'incongruenza della penalepattuita per appalto che avrebbe perduto l'originario equilibrio sinal-lagmatico, avendovi essa stessa dato causa” e che quindi “è vero chele lavorazioni commissionate subirono la riduzione di circa un quarto,ma ciò accadde in buona parte a causa di carenze e ritardi accumulatisin dall'iniziale fase dell'esecuzione, creando da subito gravi difficoltàdi pianificazione e mettendo a rischio la tempestiva consegna delleopere (…)”, concludendo che “la complessiva condotta dell'ATI ha finitoper inverare le condizioni di rischio e di danno nell'economia dell'affareche quella penale, pure originariamente concordata, aveva inteso pre-venire”.Inevitabile concludere, quindi, nel senso della inammissibilità delladeduzione, in ossequio al principio per cui qualora la decisione impu-gnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed auto-nome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche do-glianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. Sez. U, Sentenzan. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).Quanto al secondo profilo – concernente, questa volta, l'erroneaindividuazione della base di calcolo della penale – si deve rilevare cheil motivo non censura in alcun modo il ragionamento giuridico dellaSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 18 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026Corte d'appello, che comunque risulta avere escluso dalla base di cal-colo della penale le somme per opere stralciate senza colpa dell'ATI,peraltro facendo propria la scelta del Giudice di prime cure di far ricorsoad un criterio di natura equitativa, senza che vi sia alcuna censura dellaricorrente in ordine alla scelta ed alle modalità con cui tale criterio èstato applicato, con un esito che ha comunque condotto alla riduzionedell'originaria penale.7. Il sesto mezzo è infondato.Ancora una volta, invero, il motivo appare censurare la decisionedel Giudice di prime cure e non quella della Corte d'appello, la quale siè limitata a confermare la quantificazione della penale operata dalprimo Giudice e non risulta in alcun modo aver operato un incrementodella penale, come invece dedotto nel motivo.8. Il settimo ed ultimo motivo risulta in parte inammissibile e inparte infondato.richiamo in sede di esame del secondo motivo, si osserva che, anchenel caso ora in esame, il motivo censura inadeguatamente l'interpreta-zione delle clausole operata motivatamente dalla Corte d'appello - conun approdo del tutto ragionevole - limitandosi ad opporre a tale inter-pretazione una diversa, senza in alcun modo evidenziare la radicaleimplausibilità dell'approdo ermeneutico esposto nella decisione impu-gnata.Quest'ultima, del resto, non è incorsa nella violazione dell'art. 1367c.c. ulteriormente denunciata dalla ricorrente, perché l'interpretazioneadottata dalla Corte non è venuta a privare di effetti le clausole pat-tuite, ma le ha intese nel senso che il conguaglio in esse contemplatorestava pur sempre subordinato all'adozione di un successivo atto ri-cognitivo.Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 19 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/20269. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.10. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315del 20/02/2020).Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]: Appalto lavoripubbliciANDREA ZULIANI - ConsigliereLUCIANO VAROTTI - ConsigliereR.G.N. 29171/2020ANNAMARIA CASADONTE - Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29171/2020 R.G. propostoSICS - [OSCURATO:PERSONA], eletti-vamente domiciliata in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 269,presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappre-senta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresen-tante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] SARTI4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta edifende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1192/2020depositata il 13/02/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1192/2020, pubblicata in data 13 febbraio 2020,la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'appellataPIZZAROTTI C., ha respinto integralmente l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già s.r.l. - [OSCURATO:PERSONA]) - quale capo-gruppo e mandataria dell'ATI costituita tra la [OSCURATO:PERSONA] e la CFC [OSCURATO:PERSONA] a r.l. – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.15310/2016 del 27 luglio 2016.2. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva adito il Tribunale di Roma, riferendo infatto di aver concluso - nella propria qualità di [OSCURATO:PERSONA] dellacommittente [OSCURATO:SOCIETA]. - un contratto di affidamento lavori con laSICS SPA per la realizzazione di un tratto stradale tra Catania e Sira-cusa, concludendo successivamente un nuovo contratto che vedevacome controparte [OSCURATO:PERSONA] quale capogruppo e mandataria dell'ATIcostituita tra la [OSCURATO:PERSONA] e la CFC [OSCURATO:PERSONA] a r.l.Aveva ulteriormente dedotto che l'ATI si era resa responsabile digravi inadempienze, tali da pregiudicare sia la buona riuscita dell'operasia il rispetto termini contrattuali, chiedendo quindi che il Tribunale di-chiarasse la risoluzione del contratto di affidamento per inadempi-mento dell'ATI e condannasse quest'ultima al pagamento sia della pe-nale dell'1% sull'ammontare dei lavori sia dell'ulteriore danno.Si era costituita regolarmente [OSCURATO:PERSONA] - sempre quale capogruppoe mandataria dell'ATI - contestando l'avversa domanda e deducendoSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 2 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026che i ritardi nei lavori erano stati causati da carenze ed errori proget-tuali imputabili al Contraente Generale, il quale aveva poi illegittima-mente stralciato alcuni lavori, eseguendoli con propri mezzi.Aveva ulteriormente dedotto il mancato versamento di sommespettanti per lavori eseguiti, contestando altresì l'applicazione della pe-nale, in quanto non convenuta.Aveva, quindi, chiesto in via riconvenzionale di condannare lastessa [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni ed alla correspon-sione delle somme ancora dovute per i lavori eseguiti.3. Il Tribunale di Roma, all'esito dell'istruttoria, aveva dichiaratorisolto il contratto di affidamento dei lavori per inadempimento dell'ATI,condannando quest'ultima al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA].della penale, quantificata in € 3.311.165,89 ma - accertato un creditoin capo all'ATI della somma di € 2.412.729,39 a titolo di corrispettivodei lavori eseguiti e accertato altresì l'avvenuto pagamento diretto daparte di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 1.757.065,00 - aveva condan-nato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore dell'ATI della restantedifferenza nonché della somma di € 534.326,23, a titolo di equo com-penso ex art. 1664 c.c.Nell'articolata motivazione – integralmente riprodotta nella deci-sione della Corte territoriale – il Tribunale aveva, in sintesi, affermato,anche sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso dicausa, che:− il rispetto della tempistica dei lavori era stato precluso da unaserie di fattori, compreso un imprevisto geologico che avevadeterminato una serie di varianti in corso d'opera, tali da giu-stificare il riconoscimento di un maggior tempo utile per il com-pletamento dei lavori;Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 3 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026− l'ATI, tuttavia, era incorsa autonomamente in una serie di ca-renze e ritardi anche per errore nella realizzazione di alcunimanufatti, accumulando un notevole ritardo già al momento incui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sospeso i pagamenti;− operando una valutazione comparativa degli opposti inadem-pimenti, erano da ritenersi sussistenti i presupposti per la ri-soluzione del contratto in danno dell'ATI, ex artt. 1453 e 1455c.c. e 21 del [OSCURATO:PERSONA];− risultava, quindi, fondata la pretesa di [OSCURATO:SOCIETA]. al ri-conoscimento della penale, da calcolarsi tuttavia sul valoredelle opere di ATI meno i lavori oggetto di stralcio ed affida-mento ad altre imprese, in quanto tale scelta derivava da fat-tori non interamente imputabili alla stessa ATI;− non sussistevano i presupposti per la riduzione della penale exart. 1384 c.c.;− la domanda riconvenzionale dell'ATI relativa alle riserve iscrittenel corso dei lavori poteva trovare parziale accoglimento, nonpotendosi tuttavia ritenere imputabili alla [OSCURATO:SOCIETA]. iritardi causati da circostanze imprevedibili e potendosi ricono-scere una parziale applicazione dell'art. 1664, secondo com-ma, c.c., con rideterminazione in via equitativa del danno spet-tante all'ATI;− spettava, infine, a quest'ultima l'importo dei lavori eseguiti econtabilizzati nei SAL.4. La Corte d'appello di Roma ha disatteso tutti i motivi di gravameformulati da [OSCURATO:PERSONA], osservando, in sintesi, che:− quanto al primo motivo – col quale si censurava la decisionedel Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto sussistente unasorpresa geologica e non un fatto imputabile alla PIZZAROTTISez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 4 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026 C., lamentando la mancata ammissione e valutazione diprove e documenti da parte del giudice di prime cure – che lostesso era infondato, dovendosi ritenere che la valutazionecirca la sussistenza di una sorpresa geologica – peraltro rico-nosciuta dalla committente [OSCURATO:PERSONA] e non oggetto di conte-stazione da parte di ATI – fosse corretta e che altrettanto cor-rette fossero le iniziative di [OSCURATO:SOCIETA]. volte ad una ri-modulazione dell'intero appalto, con conseguente correttezzadella decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva negato ilriconoscimento di cinque riserve per l'ammontare di €2.655.547,71;− quanto al secondo motivo – col quale si deduceva il vizio diomessa pronuncia sulla domanda dell'odierna ricorrente ba-sata sulla deduzione di un riconoscimento di debito della PIZ-ZAROTTI C. per la somma di € 2.000.000,00 e si denunciavala mancata ammissione dei relativi mezzi istruttori – che il mo-tivo era infondato, in primo luogo perché non sussistevaomessa pronuncia non essendo stata la domanda formalizzatain primo grado e, in secondo luogo, perché “un eventuale ac-cordo, che avesse impegnato [OSCURATO:PERSONA] al riconoscimento di ri-serve dell'ATI e alla ripartizione percentuale di proprie riserveopposte ad ANAS, avrebbe quanto meno postulato il comple-tamento tempestivo dei lavori affidati ad ATI, la quale mancòdi conseguirlo”, risultando quindi superflua e inammissibile laprova volta a dimostrare tali profili;− quanto al terzo motivo – col quale si censurava il mancato ri-conoscimento delle somme richieste con la riserva n. 14 peressere stato il relativo importo ricompreso nel maggior importodei lavori contabilizzati in un SAL – che, in realtà la somma diSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 5 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026cui alla riserva era stata esclusa per non essere mai state ese-guite le lavorazioni;− quanto al quarto motivo – col quale si contestava la determi-nazione delle somme spettanti per i lavori realizzati – che ilcalcolo del Tribunale era da ritenersi corretto;− quanto al quinto motivo – col quale si impugnava il rigetto delladomanda di riconoscimento dei lavori a corpo, deducendo laviolazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 2720 c.c. – chelo stesso era infondato, in quanto, da un lato, i conguagli eranocontrattualmente previsti dall'atto in via eventuale ed eranosubordinati alla conferma della determinazione, in parte acorpo ed in parte a misura del corrispettivo, in esito all'appro-vazione definitiva dei progetti, con la conseguenza che sino atale momento l'appellata era autorizzata a contabilizzare a mi-sura i lavori, non avendo le parti mai proceduto alla ricogni-zione del compenso spettante a corpo, e, dall'altro lato, nonpoteva farsi ricorso ai computi metrici della contabilità traANAS SPA e [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi di contabilità a ca-rattere pubblicistico e regolata da criteri diversi da quella traprivati, sicché “il solo modo di contabilizzare le lavorazioni erail conteggio a mano a mano che avessero avuto progressi sullabase dei premi unitari contenuti nel computo metrico, venendoin tal modo l'ATI compensata per tutte le opere effettivamenterealizzate, laddove i conguagli pretesi per sovrapposizione del-le opere riconosciute a corpo a [OSCURATO:PERSONA] finirebbero per bene-ficiarla di ingiustificati arricchimenti”;− quanto al sesto motivo – col quale si censurava il riconosci-mento solo parziale della riserva n. 6, contestando la riduzionedella somma operata dal CTU e fatta propria dal Tribunale –Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 6 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026che la riduzione era da ritenersi corretta in quanto giustificatadal ritardo in cui l'appellante era già incorsa nel momento incui aveva affrontato i maggiori oneri;− quanto al settimo motivo – col quale si impugnava il mancatoriconoscimento delle somme di cui alla riserva n. 10 per i mag-giori costi affrontati per l'utilizzo di classe di calcestruzzo didiversa consistenza – che lo stesso era infondato in quanto nonera stata rinvenuta una specifica prescrizione di impiego di cal-cestruzzo ed in ogni caso tale profilo non valeva ad escludereil vincolo dell'appellante a rispettare i tempi contrattuali;− quanto all'ottavo motivo – col quale si impugnava l'individua-zione delle detrazioni contabili ritenute ammissibili – che inrealtà la CTU fatta propria dal Tribunale aveva operato un cal-colo corretto;− quanto al nono motivo – col quale si deduceva la violazionedell'art. 1460 c.c. in sede di valutazione degli inadempimentidella [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo ravvisabile alcuna sor-presa geologica ma solo una carenza progettuale – che inveceera nella specie da ravvisarsi una sorpresa geologica;− quanto al decimo motivo – col quale si censurava il riconosci-mento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della penale contestandosia la determinazione dell'ammontare della stessa sia l'esclu-sione della sua riduzione ex art. 1384 c.c. – che lo stesso erainfondato, in quanto: I) le variazioni dell'equilibrio sinallagma-tico del contratto dedotte dall'appellante erano state dalla me-desima cagionate con le carenze e ritardi accumulati sin dall'i-niziale fase dell'esecuzione, “creando da subito gravi difficoltàdi pianificazione e mettendo a rischio la tempestiva consegnadelle opere”, avendo l'appellante con la propria condotta “finitoSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 7 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026per inverare le condizioni di rischio e di danno nell'economiadell'affare che quella penale, pure originariamente concordata,aveva inteso prevenire”; II) il calcolo compiuto dal Tribunaleper determinare l'ammontare delle lavorazioni su cui applicarela percentuale della penale aveva “rispettato l'esercizio di po-teri equitativi nell'accertamento dei parametri per pronunciaresul danno di natura indennitaria”.5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA], sempre capogruppo e mandataria dell'ATI.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sette motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenza (…) in relazione agli artt. 115,132, 134, 183 c.p.c. per aver omesso di dare ingresso a mezzi di provaritualmente richiesti non contestati ed in parte ammessi per assolvereall'onere, ex art. 2697 c.c., della prova relativa all'imputabilità dellarisoluzione del contratto”.La ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello in quantola stessa avrebbe omesso di accogliere le istanze istruttorie per provaorale e la richiesta di acquisizione documentale, già formulate nel giu-dizio di primo grado e poi reiterate anche nel giudizio di appello.Contesta altresì gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, eviden-ziando che la stessa non avrebbe proceduto all'acquisizione di docu-Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 8 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026menti, sebbene quest'ultima fosse stata direttamente disposta dal giu-dice di prime cure.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 11 e 19 del [OSCURATO:PERSONA] richiamato dal contratto.La ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello – ed ancorprima, quella del Tribunale – per aver disatteso la domanda di risarci-mento dei danni ritenendo che il rallentamento e la successiva sospen-sione dei lavori sarebbero derivati da circostanze eccezionali ed impre-vedibili.Argomenta, in contrario, il ricorso che la decisione non avrebbe te-nuto conto delle previsioni del Capitolato speciale di affidamento – ri-chiamato nel contratto tra le parti – e deduce, testualmente, che “(…)se fosse stato correttamente valutato il [OSCURATO:PERSONA] e le pattui-zioni ivi contenute oltre alla mancata contestazione della debenza deimaggiori oneri (…), andavano riconosciute le riserve relative all'ano-malo andamento dell'appalto sia perché le parti intesero modificare ilregime privatistico dell'appalto sia perché non costituiscono danni daforza maggiore ma maggiori oneri per l'esecuzione delle diverse pre-stazioni richieste e, conseguentemente compensabili ex art. 1664comma 2 cod. civ.”.Deduce, ulteriormente, che la sussistenza di una sorpresa geologicasarebbe stata affermata sulla scorta di quanto concordato dalla contro-ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un diverso e distinto contrattoconcluso tra queste ultime parti – e non con la ricorrente medesima -e che “non pertinente è conseguentemente la statuizione del Giudicein ordine all'inapplicabilità dei rimedi di cui all'art. 1467 c.c. e dell'equocompenso di cui all'art. 1664 comma 2 c.c. per effetto delle statuizioniSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 9 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026dell'art. 3.4 del capitolato Speciale (sentenza pag. 23 ultimo capo-verso). Detto articolo infatti attiene ai prezzi ed al loro eventuale au-mento (revisione prezzi) e non come nel caso in questione - alla diversaesecuzione delle opere ordinate da [OSCURATO:PERSONA] ed alla maggiore onero-sità della prestazione per effetto delle modifiche intervenute”.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza “in relazione all'art. 132 n. 4, 115,183 c.p.c. e 2697 cod. civ. per aver omesso di dare ingresso a mezzidi prova ritualmente richiesti ed ammessi.”.Ancora una volta la ricorrente impugna la decisione della Corted'appello – ed ancor prima, quella del Tribunale – per aver disatteso ladomanda di risarcimento dei danni - oggetto di riserve iscritte - nono-stante la circostanza non fosse stata contestata dall'odierna controri-corrente e nonostante la ricorrente si fosse offerta di darne prova, for-mulando istanze istruttorie non accolte nei due gradi di giudizio.Conclude affermando che “il Giudice avrebbe dovuto, quindi, inmancanza di contestazione, dare per ammessi i fatti ed in ogni casoammettere la prova tendente a far dimostrare all'ATI, come richiesto,che [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il diritto a percepire i maggiori onerie si era obbligata a corrispondere all'ATI le somme per le riserve ritual-mente esplicitate nei SAL.Invece il Giudice di secondo grado, con ragionamento assoluta-mente irrazionale e contraddittorio, in mancanza di contestazione delfatto in primo grado e di richiesta di prove contrarie, ha statuito lasuperfluità della prova volta a dimostrare l'esistenza dell'obbligazioneperché il riconoscimento del credito avrebbe quantomeno postulato ilcompletamento tempestivo dei lavori.”1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 115Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 10 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026c.p.c. per essere stato affermato l'inadempimento della ricorrente, no-nostante sia stata la stessa controricorrente a rendersi per prima ina-dempiente.1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1382 e 1671c.c.Argomenta, in particolare, il ricorso che:− erroneamente la Corte d'appello avrebbe applicato una clau-sola penale che, per effetto della rideterminazione delle opereaffidate alla ricorrente, con stralcio parziale dei lavori originari,non poteva più trovare applicazione in quanto avrebbe dovutoessere negoziata ex novo, avendo per di più la controricorrentereceduto dal contratto;− in ogni caso la penale sarebbe stata erroneamente calcolata inquanto nella base di calcolo sarebbero state computate anchele opere oggetto di stralcio su iniziativa della controricorrente.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c., peravere la Corte territoriale “male esercitato” il potere di riduzione dellapenale ex art. 1384 c.c., omettendo di considerare che il giudice diprime cure aveva escluso che l'interesse del creditore fosse stato incisodai ritardi dell'ATI e per avere anche incrementato la penale stessa.1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363,1366, 1367, 2720 c.c.; 3 del contratto; 3 e 12 del Capitolato speciale.La ricorrente impugna la decisione sul quinto motivo di appello e lacensura per avere escluso - sulla base di un'interpretazione delle clau-sole del contratto e del Capitolato speciale che si assume non corretta- i conguagli per lavori a corpo richiesti dalla stessa ricorrente, dedu-Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 11 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026cendo che tale interpretazione si sarebbe tradotta in particolare nellaviolazione del canone di cui all'art. 1367 c.c., negando effetti alle pat-tuizioni contrattuali.2. Il primo motivo è inammissibile.Il giudizio di inammissibilità, va chiarito, non può fondarsi sull'ec-cezione sollevata dalla controricorrente in quanto, fermo l'orienta-mento da quest'ultima richiamato (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19352del 3/08/2017; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019;Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 10767 del 4/04/2022), emerge in modo univoco dagli attiche la ricorrente aveva comunque operato un richiamo alle proprieistanze istruttorie, risultando tale richiamo sufficiente per escludereuna rinuncia alle istanze medesime.Si deve, semmai, richiamare il principio, da questa Corte enunciato,per cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova te-stimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solonel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e,quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto siaidonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanzeistruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di me-rito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Cass. Sez. 6 - 1, Or-dinanza n. 5654 del 7/03/2017; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27415 del29/10/2018).Ulteriormente, si deve rammentare che qualora con il ricorso percassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttorie vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dareingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onereSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 12 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026non solo di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo lecircostanze che costituiscono oggetto di prova ma anche di dimostraresia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'i-stanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senzaquell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di le-gittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. Sez. 6 - 1, Or-dinanza n. 23194 del 04/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19985del 10/08/2017).Orbene, il motivo ora in esame – il quale per molti versi appareindirizzato più alla decisione di prime cure ed echeggia uno dei motividi appello – si limita a censurare la mera mancata ammissione deimezzi istruttori e tuttavia non solo non deduce l'omesso esame di unfatto decisivo ma anche omette di illustrare la decisività delle prove,ove acquisite, e ciò in particolare per quanto riguarda la mancata ac-quisizione della documentazione, da parte della CTU, essendo tale do-cumentazione indicata in modo ampiamente sommario e non rispettosodella regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c.Si deve escludere, poi, che la decisione impugnata risulti imperniatasull'applicazione della regola residuale di distribuzione degli oneri pro-batori di cui all'art. 2697 c.c., emergendo per contro dalla lettura delladecisione che la stessa ha operato una valutazione complessiva delleprove acquisite in corso di giudizio e quindi senza fare ricorso alla re-gola supplettiva di cui la ricorrente lamenta la violazione.Risulta, a questo punto, pienamente condivisibile quanto eccepitodalla controricorrente, nel momento in cui quest'ultima contesta la per-tinenza del richiamo operato dalla ricorrente agli artt. 115 e 116 c.p.c.,ferma restando l'assoluta estraneità di tale richiamo rispetto al correttoambito di deduzione del vizio di violazione delle due previsioni appenaSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 13 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026citate, come delimitato da questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n.20867 del 30/09/2020).3. Il secondo motivo risulta, parimenti, inammissibile.Un'osservazione preliminare appare opportuna: anche in questocaso ci si misura con un motivo che sembra costituire la mera ripropo-sizione di un precedente motivo di appello, al punto che lo stesso ri-corso (pag. 23, ultimo periodo) opera un riferimento alla “sentenzapag. 23 ultimo capoverso”, laddove si deve constatare che la pagina23 della sentenza qui impugnata risulta contenere il solo dispositivopreceduto da due righe finali di motivazione concernenti unicamentel'attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.Al di là di tale annotazione, si deve in primo luogo rilevare una ca-renza di specificità ex art. 366 c.p.c., non emergendo in alcun mododall'esposizione del ricorso che le deduzioni svolte nel mezzo sianostate effettivamente oggetto di uno specifico motivo di appello e si deveanzi constatare che non risulta ravvisabile una concreta conformità trale deduzioni ora in esame e la sintesi del contenuto del quinto motivodi appello operata nella decisione impugnata, anch'esso riferito al temedella corretta interpretazione delle previsioni pattizie.Ove, poi, si scenda all'ulteriore esame del mezzo, non si può nonconstatare che lo stesso non muove alcuna specifica censura al proce-dimento interpretativo seguito dalla Corte d'appello ed anzi omette diprecisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del meritosi sia discostato dai canoni ermeneutici legali assunti come violati o selo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od in-sufficienti, risolvendosi invece la censura nella mera contrapposizionedell'interpretazione della ricorrente e quella accolta nella sentenza im-pugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 9/04/2021; Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017), laddove si deve rammentareSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 14 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026che l'interpretazione accolta dal giudice di merito non deve essere l'u-nica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni,sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'inter-pretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legitti-mità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - , Sentenzan. 28319 del 28/11/2017).Il motivo, poi, omette di misurarsi con una ulteriore ratio espostanella decisione impugnata, la quale (pag. 17) è venuta a stabilire che“la natura di “sorpresa geologica” degli inconvenienti sopravvenuti alavori iniziati è stata fatto pacifico non messo in discussione dell'ATI(…)”, senza che tale giudizio sia oggetto di alcuna concreta censura,tale ratio risultando di per sé idonea a sorreggere la decisione dellaCorte sul punto.4. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile.In primo luogo, infatti, si deve rilevare che - come anche dedottodalla controricorrente - la decisione della Corte capitolina relativa almotivo di appello viene a basarsi ancora una volta su una doppia ratio,avendo la Corte medesima, da un lato, rilevato che nessuna domandabasata su un riconoscimento di debito dell'odierna controricorrente erastata formulata in sede di giudizio di prime cure e, dall'altra parte, cheun eventuale accordo avente ad oggetto il riconoscimento di riservesarebbe stato condizionato al completamento tempestivo dei lavori af-fidati all'ATI, laddove tale condizione non si era verificata.Tale essendo la doppia ratio sulla quale si viene a basare la deci-sione, si deve constatare che il motivo in esame viene a censurare laseconda delle rationes prima individuate, mentre omette di impugnarela prima di esse, con l'evidente conseguenza di confermare il giudiziodi superfluità ed inammissibilità delle istanze probatorie espresso dallaSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 15 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026Corte territoriale, atteso che tali istanze venivano a riguardare una do-manda da ritenersi tardiva ed inammissibile.In secondo luogo, non può che constatarsi che l'odierna ricorrenteinvoca a proprio favore una condotta di non contestazione della con-troricorrente omettendo tuttavia – in diretta violazione della regola dispecificità di cui all'art. 366 c.p.c. – di riprodurre o localizzare anche ilbenché minimo contenuto delle difese articolate dalla controricorrentestessa, da cui dovrebbe potersi evincere che quanto originariamentededotto dalla ricorrente non era stato oggetto di concreta contesta-zione.È solo per completezza, quindi, che si deve rammentare ulterior-mente che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giu-dizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una con-dotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 3680 del 7/02/2019), in quanto tale apprezzamento esigel'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda e dellededuzioni delle parti, da ciò derivando che l'accertamento della sussi-stenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sin-dacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza dimotivazione o per manifesta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2 - Or-dinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del3/05/2007; Cass. Sez. L, n. 27833 del 16/12/2005).5. Il quarto mezzo è ulteriormente inammissibile.Questa Corte afferma costantemente che il vizio della sentenza pre-visto dall'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dev'essere dedotto, apena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366,n. 4), c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumonoviolate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioniSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 16 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qualmodo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza im-pugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giuri-sprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regola-trice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fonda-mento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o-nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le afferma-zioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745del 28/10/2020).Ebbene, nel motivo ora in esame la ricorrente si è sottratta a taleonere di analisi critica, limitandosi a sommarie deduzioni accompa-gnate da una superflua riproduzione di precedenti produzioni documen-tali e da una serie di argomentazioni ampiamente versate in fatto chevalgono a dimostrare che il contenuto del mezzo si sostanzia in una –inammissibile nella presente sede di legittimità – censura alla valuta-zione delle prove e del merito operata dalla Corte di merito ed a que-st'ultima riservata.6. Anche il quinto motivo deve essere ritenuto inammissibile, neidue profili che lo stesso viene a dedurre.Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 17 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/2026Quanto al primo profilo dedotto – e cioè l'aver la Corte territorialeritenuto applicabile una clausola penale che, per effetto della modificadell'oggetto dell'appalto e del successivo recesso della controricor-rente, non poteva più ritenersi applicabile, necessitando di pattuizioneex novo – si osserva che lo stesso omette radicalmente di confrontarsicon l'ulteriore ratio decidendi espressa dalla decisione, nella quale siargomenta che “le variazioni sono dipese da imprevisti non imputabilia [OSCURATO:PERSONA], né potrebbe l'ATl dolersi dell'incongruenza della penalepattuita per appalto che avrebbe perduto l'originario equilibrio sinal-lagmatico, avendovi essa stessa dato causa” e che quindi “è vero chele lavorazioni commissionate subirono la riduzione di circa un quarto,ma ciò accadde in buona parte a causa di carenze e ritardi accumulatisin dall'iniziale fase dell'esecuzione, creando da subito gravi difficoltàdi pianificazione e mettendo a rischio la tempestiva consegna delleopere (…)”, concludendo che “la complessiva condotta dell'ATI ha finitoper inverare le condizioni di rischio e di danno nell'economia dell'affareche quella penale, pure originariamente concordata, aveva inteso pre-venire”.Inevitabile concludere, quindi, nel senso della inammissibilità delladeduzione, in ossequio al principio per cui qualora la decisione impu-gnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed auto-nome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente asorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche do-glianze avverso una di tali rationes decidendi (Cass. Sez. U, Sentenzan. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 4/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).Quanto al secondo profilo – concernente, questa volta, l'erroneaindividuazione della base di calcolo della penale – si deve rilevare cheil motivo non censura in alcun modo il ragionamento giuridico dellaSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 18 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026Corte d'appello, che comunque risulta avere escluso dalla base di cal-colo della penale le somme per opere stralciate senza colpa dell'ATI,peraltro facendo propria la scelta del Giudice di prime cure di far ricorsoad un criterio di natura equitativa, senza che vi sia alcuna censura dellaricorrente in ordine alla scelta ed alle modalità con cui tale criterio èstato applicato, con un esito che ha comunque condotto alla riduzionedell'originaria penale.7. Il sesto mezzo è infondato.Ancora una volta, invero, il motivo appare censurare la decisionedel Giudice di prime cure e non quella della Corte d'appello, la quale siè limitata a confermare la quantificazione della penale operata dalprimo Giudice e non risulta in alcun modo aver operato un incrementodella penale, come invece dedotto nel motivo.8. Il settimo ed ultimo motivo risulta in parte inammissibile e inparte infondato.richiamo in sede di esame del secondo motivo, si osserva che, anchenel caso ora in esame, il motivo censura inadeguatamente l'interpreta-zione delle clausole operata motivatamente dalla Corte d'appello - conun approdo del tutto ragionevole - limitandosi ad opporre a tale inter-pretazione una diversa, senza in alcun modo evidenziare la radicaleimplausibilità dell'approdo ermeneutico esposto nella decisione impu-gnata.Quest'ultima, del resto, non è incorsa nella violazione dell'art. 1367c.c. ulteriormente denunciata dalla ricorrente, perché l'interpretazioneadottata dalla Corte non è venuta a privare di effetti le clausole pat-tuite, ma le ha intese nel senso che il conguaglio in esse contemplatorestava pur sempre subordinato all'adozione di un successivo atto ri-cognitivo.Sez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 19 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicaz ion e 28/03/20269. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadella ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.10. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 ottobre 2025.Il PresidenteSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 20 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026GUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 21 di 21P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di cassazione, che liquida in € 12.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 ottobre 2025.Il PresidenteSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 20 di 21Numero registro generale 29171/2020Numero sezionale 3663/2025Numero di raccolta generale 7442/2026Data pubblicazione 28/03/2026GUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 29171/2020 – CC 29/10/2025 - Pagina nr. 21 di 21