CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 19306/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ELISA;-ricorrente-controV.A. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.P.[OSCURATO:PERSONA], 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO GENOVA n. 77/2021depositata il 14/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7498/2022Numero sezionale 2733/2023Numero di raccolta generale 19306/2023Data pubblicazione 07/07/2023La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 77/2021, pubblicatail 14/10/2021, ha confermato la decisione di primo grado che, aseguito di sentenza parziale di scioglimento del matrimoniocontratto tra E.E. e V.A. definitivamentepronunciando, in relazione alle condizioni economiche, aveva postoa carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere alla V.A. unassegno divorzile di € 200,00 mensili, con funzione assistenziale.In particolare, i giudici di appello, respingendo il gravame delE.E. , hanno osservato che la V.A. durante il matrimonio(durato tre anni e dal quale non erano nati figli), aveva contrattouna patologia oncologica, per la quale le era stata riconosciuta unainvalidità permanente del 67%, cui era conseguita una malattiadepressiva, con disturbi d’ansia e cefalea intensiva, con limitazionedella capacità lavorativa, tanto che era stata assunta con contrattodi lavoro part-time, anziché con il più remunerativo contratto atempo pieno: doveva quindi esserle riconosciuto un assegno infunzione assistenziale, determinato «comunque in misura esigua edinferiore» a quello concordato in sede di separazione (€ 400,00).Avverso la suddetta pronuncia, E.E. propone ricorsoper cassazione, notificato il 21/3/22, affidato a tre motivi, neiconfronti di V.A. (che resiste con controricorso,notificato il 28/4/22). Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la nullità dellasentenza e/o del procedimento di secondo grado, per violazionedegli artt.112, 329, 342, 346 e 347 c.p.c. e 2909 c.c. in relazioneal giudicato interno conseguente al rigetto, in primo grado,dell’impianto difensivo della V.A. sulla non incidenza dellecondizioni di salute della medesima sulla sua capacità di reddito; b)con il secondo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, exart.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5, comma 6, l.898/1970, 115 c.p.c. e2 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7498/2022Numero sezionale 2733/2023Numero di raccolta generale 19306/20232697 c.c., sia l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., delleData pubblicazione 07/07/2023condizioni economico-patrimoniali della V.A. proprietariadell’appartamento in cui abita, non gravata da alcuna spesa dimutuo, nonché titolare di un patrimonio mobiliare «nontrascurabile», appartenente «ad una facoltosa famiglia genovese»;c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, exart.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5, comma 6, l.898/1970, 115 c.p.c. e2697 c.c., avendo la Corte d’appello dato rilievo a criterio dei c.d.«mancati guadagni», non contemplato dal legislatore.2. La prima censura è infondata.Invero, come più volte chiarito da questa Corte la mancataimpugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenzapuò dar luogo alla formazione del giudicato interno «soltanto se lestesse siano configurabili come capi completamente autonomi,avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate dipropria individualità ed autonomia, integrino una decisione deltutto indipendente, e non anche quando si tratti di mereargomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessaridi fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capounico della decisione» (Cass.21566/2017; Cass. 4732/2012).Nella specie, il Tribunale nel riconoscere alla V.A. un assegnodivorzile di € 200,00 al mese con funzione assistenziale, in quanto,pur dotata di capacità lavorativa, era verosimile che «la sua età edi problemi di salute che attualmente la affliggono possano rendereproblematica in avvenire la ricerca di una nuova occupazione».Non vi è alcuna statuizione, idonea al passaggio in giudicato qualecapo autonomo, ma una valutazione circa le conseguenze dellamalattia di cui è affetta circa le possibilità lavorative della stessa.Per effetto del gravame dell’ex marito, sulla non spettanzadell’assegno divorzile, ogni questione circa la sussistenza deipresupposti di legge per l’attribuzione è tornata alla Corted’appello, in conseguenza dell’effetto devolutivo dell’appello.3 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7498/2022Numero sezionale 2733/20233. Le successive censure sono fondate.Numero di raccolta generale 19306/2023In ordine ai presupposti dell'assegno divorzile, questa DCatoa rptubeb,li caazio ne 07/07/2023Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, conriferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) «ilriconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge,cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misuracompensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzidell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli perragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla primaparte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorredell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, allaluce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalrichiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazionedel patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascunodegli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'etàdell'avente diritto»; 2) «all'assegno divorzile in favore dell'exconiuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anchenatura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalladeclinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce alriconoscimento di un contributo volto a consentire al coniugerichiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economicasulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento inconcreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nellarealizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delleaspettative professionali sacrificate»; 3) «la funzione equilibratricedel reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatoreall'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenoredi vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e delcontributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla4 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7498/2022Numero sezionale 2733/2023formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degliNumero di raccolta generale 19306/2023ex coniugi». Data pubblicazione 07/07/2023Da ultimo (Cass. 23977/2022; conf. Cass. 35710/2021) si èribadito: «il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui devecompensativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6,richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniugeistante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive,applicandosi i criteri equi -ordinati di cui alla prima parte dellanorma i quali costituiscono il parametri cui occorre attenersi perdecidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazionedell'assegno».Si è quindi affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio,cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misuracompensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento del prerequisitodell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante edell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi icriteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i qualicostituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere siasulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La rilevanzadell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente vaaccertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire unlivello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari edè perciò necessariamente collegato, secondo la compositadeclinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa ecompensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senzache sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai dannidell'altro coniuge (cfr. Cass. 5055/2021, in motivazione).Può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente,a determinate condizioni (cfr. Cass. n. 18681/2020; Cass. n.24934/2019; Cass. n. 10084/2019), in base al principio5 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7498/2022Numero sezionale 2733/2023Numero di raccolta generale 19306/2023solidaristico di derivazione costituzionale che fonda il dirittoData pubblicazione 07/07/2023all'assegno di divorzio anche secondo il nuovo orientamentointerpretativo, così valorizzando la funzione sociale che l'assegnodivorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire allecarenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge deboleun'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta nonautosufficienza economica del richiedente (così Cass. n.21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra lacomponente perequativa-compensativa del sopravvenutodepauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigorosoaccertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza,la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultimaipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva econcreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente,non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avutoriguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare conindici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia statoirreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storiaconiugale e familiare». (Cass. 5055/2021, in motivazione). Inparticolare, si è osservato che la funzione assistenziale tornerà ingioco o potrà tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tuttele volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, eincolpevole, peggioramento della condizione economica di vita diuno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile dicompensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme disostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonioe capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia inpassato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se nonincidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrioeconomico tra i coniugi, da parte di quello successivamenteimpoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso6 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7498/2022Numero sezionale 2733/2023Numero di raccolta generale 19306/2023ampio. Inoltre, poichè la finalità assistenziale assume rilievoData pubblicazione 07/07/2023preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, che,nelle ipotesi in disamina, avrà valenza residuale, stante l'assettoeconomico-patrimoniale di equilibrio, concordato o stabilito, inessere tra i coniugi all'epoca della risoluzione del vincolomatrimoniale, la quantificazione dell'assegno divorzile dovràtendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore ominore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniugeonerando.L'assegno divorzile, nella sua componente esclusivamenteassistenziale, da quantificarsi, ove risulti dovuto, tendenzialmentesulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c. nei termini precisati,potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti econcorrenti condizioni: a) sussista un'effettiva e concreta nonautosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado diprovvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valoregiuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato - oaccordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazionedel richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi ditutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per lamancanza di forme di sostegno pubblico; c) l'ex coniuge onerandosia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso dicui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apportisignificativi da parte dell'ex coniuge richiedente.Orbene, nella specie, la Corte di merito, esclusa una funzioneperequativa – compensativa dell’assegno divorzile (anche inrapporto alla breve durata dell’unione coniugale, tre anni, dallaquale non erano nati figli e della mancata allegazione di rinunce osacrifici nelle realizzazioni professionali per effetto di scelteconcordate dei coniugi) ha dato unicamente rilievo alla ridottacapacità lavorativa della V.A. la quale era stata costretta a7 di 8Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7498/2022Numero sezionale 2733/2023scegliere un lavoro part-time, in luogo di quello a tempo pieno, maNumero di raccolta generale 19306/2023non ha compiuto alcuna verifica sulla effettiva non autosuDfaftai cpuiebbnliczaazio ne 07/07/2023economica della stessa, sulla base delle complessive condizionipatrimoniali e reddituali, contestata dall’ex marito (il quale avevadedotto che la stessa percepisce uno stipendio per effetto di nuovoimpiego, di € 1.140,00 mensili, è titolare di un patrimonioimmobiliare e mobiliare, proviene da «una facoltosa famigliagenovese», ha percepito indennizzo a titolo di incentivo all’esododall’ex datore di lavoro, di circa € 70.000,00) .Ricorrono, pertanto, nei termini di cui si è detto, i vizi denunciati.4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei motivisecondo e terzo del ricorso, respinto il primo, va cassata lasentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, indiversa composizione, che provvederà a valutare la eventualesussistenza del profilo assistenziale del richiesto assegno allastregua dei principi giurisprudenziali menzionati.Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, respinto ilprimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello diGenova in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 sianoomessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso didiffusione del presente provvedimento.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio2023 Il PresidenteGiacinto Bisogni8 di 8