CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36219/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 ottobre 2020 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sentenza in data 26 febbraio 2020 della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio l'ordinanza in data 23 maggio 2019 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente presenta due motivi di doglianza. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Non era un soggetto contiguo all'organizzazione, perché altrimenti non avrebbe avuto bisogno di accreditarsi portando i saluti di una persona di rilievo. La vicenda che lo riguardava consisteva in un unico episodio. Per quanto a sua conoscenza, [OSCURATO:PERSONA] era solo un commerciante di verdura al mercato di Polistena. Non vi erano elementi per sostenere che avesse saputo delle microspie da Oppedisano. La frase "a disposizione" era una formula di cortesia correntemente usata nelle relazioni interpersonali. Si era recato a casa di [OSCURATO:PERSONA] per la consegna di mattonelle e aveva portato con sé il cognato per chiedere la raccomandazione per i test di medicina del nipote. Non aveva tuttavia coltivato la raccomandazione. Ricorda di non essere stato mai intercettato e che il suo nome non compariva nella banca dati. Evidenzia che il Pelle non aveva tenuto in conto le sue informazioni, tant'era vero che nella sua abitazione era continuato il via vai di persone. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto il profilo dell'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 314 cod. pen. e della carenza assoluta di motivazione. Nulla aveva detto nell'interrogatorio perché nulla sapeva. In subordine, il suo silenzio poteva integrare una colpa lieve. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. La Corte di cassazione aveva annullato la precedente ordinanza perché la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta d'indennizzo sulla base della condotta extraprocessuale tenuta dall'imputato. La vicenda che lo aveva riguardato concerneva un unico episodio e non una pluralità di contatti; non erano stati indicati gli elementi che avrebbe taciuto e il nesso sinergico tra tale omissione e l'addebito formulato; la decisione impugnata non aveva preso in considerazione, neanche per escluderla, l'eventuale colpa lieve idonea a determinare non l'esclusione dell'indennizzo ma la riduzione dell'importo da liquidare. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha ricostruito in fatto che il Gagliardi era stato ristretto in carcere per il delitto dell'art. 416-bis cod. pen., quale appartenente al mandamento tirrenico della 'ndrangheta, dal 7 luglio 2012 al 27 febbraio 2014, data di assoluzione perché il fatto non sussiste; che nella sentenza di assoluzione era stato evidenziato che il Gagliardi si era recato a casa del Pelle insieme al cognato per chiedere la raccomandazione in favore del nipote per i test di medicina; che, nell'occasione, aveva portato i saluti di don [OSCURATO:PERSONA]; che aveva comunicato al Pelle che Oppedisano l'aveva informato del rinvenimento di alcune microspie nelle auto dei reggini i quali avevano parlato liberamente, facendo anche il nome del responsabile provinciale; che il Pelle aveva mostrato preoccupazione per tanto clamore; che si erano congedati ribadendo la piena disponibilità reciproca. Dopo aver sinteticamente descritto la spietata organizzazione a base familistica con entrature in ambienti insospettabili della società, la Corte territoriale ha commentato che la richiesta formulata al capocosca costituiva una manifestazione di disponibilità incondizionata per altre, successive e ingombranti richieste. In particolare, il Gagliardi si era accreditato presso il Pelle portando i saluti di Oppedisano, soggetto a capo dell'organigramma criminale dell'intera organizzazione; Oppedisano non era un mero commerciante di verdura, altrimenti il Gagliardi non avrebbe aperto il suo discorso portando i suoi saluti; del resto era stato proprio Oppedisano a comunicargli notizie riservate circa le indagini in corso nei confronti dell'organizzazione criminale, come desunto dal rinvenimento di alcune microspie sull'autovettura di alcuni affiliati; il Gagliardi aveva detto che nelle conversazioni si era fatto il nome del responsabile provinciale e Pelle si era detto preoccupato per la fondata possibilità di un altro processo per associazione; il Gagliardi aveva quindi avuto la possibilità di ricevere informazioni assai riservate, destinate, secondo le rigide regole dell'organizzazione criminale, solo agli affiliati o comunque a persone di assoluta fiducia da parte di Oppedisano e le aveva offerte al Pelle con una condotta ai limiti del favoreggiamento, infatti molti dei soggetti attinti dal provvedimento cautelare nel processo "Crimine" si erano resi latitanti; i due si erano congedati dall'incontro, rinnovando la messa a disposizione. In diritto, i Giudici hanno osservato che l'assoluzione era stata possibile perché le indagini non avevano consentito di apprezzare compiutamente le ragioni per le quali il Gagliardi si era relazionato nelle forme descritte con i due esponenti della 'ndrangheta, ma, al contempo, avevano evidenziato il suo ruolo, comunque di fiancheggiatore o anche di semplice simpatizzante, interessato a relazionarsi occasionalmente con l'organizzazione per necessità contingenti. Quanto al profilo concernente la condotta processuale, hanno evidenziato che l'atteggiamento tenuto nel corso dell'interrogatorio a fronte di una così pesante contestazione, il non aver voluto o saputo offrire una ricostruzione dei fatti in termini alternativi a quelli proposti dall'accusa, aveva contribuito ulteriormente ad accreditare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria che lo vedeva inserito a pieno titolo nel sodalizio criminale. La condotta extraprocessuale e quella processuale avevano quindi agito sinergicamente, determinando l'adozione e il mantenimento del provvedimento restrittivo a suo carico, integrando la colpa grave, elemento questo ostativo all'accoglimento dell'istanza d'ingiusta detenzione. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Quanto alla condotta extraprocessuale, pur essendo stato fotografato un unico episodio, la Corte territoriale ha ben motivato sulla sua assoluta pregnanza. Secondo la giurisprudenza di legittimità, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Cass., Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01). Quanto alla condotta processuale, è pacifico che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento della decisione (Cass., Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744-01). Nel caso in esame, nonostante il numero e la significatività degli elementi nel contesto, il ricorrente non ha offerto alcun chiarimento. Il ricorso va pertanto rigettato. Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il