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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 16780/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7426/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente incidentale - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente, ricorrente incidentale - PROPRIETÀ Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 77/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Prato, con sentenza n. 263/2015, accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna del fratello [OSCURATO:PERSONA] alla chiusura di una porta, al primo piano, aperta sulla scala esterna di accesso alla porzione di immobile a lei assegnata dal padre [OSCURATO:PERSONA] con testamento del novembre 2007, e l’accertamento della natura pertinenziale della scala esterna rispetto al suo appartamento e del suo diritto a installare un portoncino di accesso all’inizio della scala in corrispondenza all’ingresso comune a pianterreno.

Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato che il padre nulla aveva disposto in ordine alla chiusura della porta (al primo piano) e che, anzi, successivamente, aveva manifestato la volontà di porre rimedio agli errori contenuti nelle planimetrie (allegate alla DIA che era stata predisposta per i lavori finalizzati alla divisione “fisica” del fabbricato in due distinte unità), dal medesimo sottoscritte, che indicavano la chiusura di quell’accesso;

2. la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza menzionata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sulla scala di accesso alla porzione di fabbricato ereditata dal genitore, e del suo diritto ad installare un portoncino d’ingresso alla sua proprietà all’inizio della scala, in corrispondenza dell’ingresso comune; nel resto, ha confermato la decisione del Tribunale di Prato e ha compensato, tra le parti, le spese dei gradi di merito;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso a ricorso incidentale; infine, in prossimità dell’adunanza camerale, la stessa parte ha depositato memoria exart. 380-bis.1, cod. proc. civ.; Consideratoche:

I. la sentenza di appello ha così sintetizzato l’antefatto: -[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile di due piani, oltre al pianterreno e alla mansarda, nel suo testamento [pubblico] dà atto che sono in corso lavori di ristrutturazione e lascia al figlio Giuseppe il pianterreno e il primo piano e alla figlia Mirella il secondo piano e la mansarda con accesso dalla c.d. scala esterna; - nell’àmbito dei lavori in corso (come da DIA 4/07/2007), vengono creati sia un nuovo ingresso alla palazzina dall’esterno, attraverso un andito a destra del quale viene realizzato l’accesso all’appartamento sito a pianterreno, nel quale il testatore viveva con il figlio Giuseppe, accesso diverso dall’originaria porta di ingresso alla porzione di appartamento sita al primo piano e affacciante sulla scala (esterna) oggetto del giudizio, sia una scala interna di collegamento tra la porzione di fabbrica sita a pianterreno e quella al primo piano, destinata a Giuseppe; -nell’ottobre del 2008, [OSCURATO:PERSONA] «firma la DIA a chiusura dei lavori» e i relativi grafici che prevedono l’eliminazione dell’ingresso ai locali del primo piano attraverso la “vecchia” porta sita al pianerottolo della scala “comune” c.d. esterna, di accesso anche al secondo piano; -[OSCURATO:PERSONA] muore nell’agosto 2009; [OSCURATO:PERSONA], poiché il fratello Giuseppenon provvede ad eliminare la porta che dà sul primo piano, lo invita (inutilmente) ad ottemperare;

II. ciò premesso, la Corte d’appello concorda con l’accertamento della volontà del de cuius operato dal primo giudice e ritiene che: - per quanto nella sche da testamentaria non fosse indicata la sorte della porta, è altresì vero che il riferimento, nel testamento, ai lavori in corso consentiva di utilizzare le planimetrie sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] come elementi esterni idonei a ricostruire in modo più completo la sua volontà.

E l’intenzione di disporre tra gli eredi una vera e propria divisione delle due porzioni lasciate ai germani, in modo da renderle indipendenti anche quanto ad accesso dall’esterno, trovava un logico e oggettivo riscontro sia nella indiscussa conflittualità tra i due fratelli, sia nella creazione della scala di collegamento interno, che aveva la funzione sostitutiva dell’accesso che la porzione d’immobile sita al primo piano già aveva attraverso la porta oggetto del giudizio; - la cond anna di [OSCURATO:PERSONA] alla chiusura della porta disposta dal primo giudice è condivisibile.

È vero che taluni testimoni hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espresso la volontà di eliminare la prevista chiusura quando i progetti erano già depositati e la porta non era stata ancora chiusa.

Tuttavia, a parte la scarsa attendibilità di alcuni dichiaranti, ravvisata dal primo giudice, per l’espressa finalità che determinava tale manifestazione di intenti (segnatamente, quella di lasciare aperta la portafinché il disponente era in vita dato che dormiva in una camera al primo piano e la scala a chiocciola di collegamento tra pianterreno e primo piano gli era scomoda), essa non era in contrasto con la volontà di dividere l’immobile tra i due figli, come da testamento e da planimetrie sottoscritte, perché (appunto) riguardava l’assetto temporaneo del bene finché egli era in vita, ferma la volontà di chiusura, per dopo la sua morte, allorché la materiale divisione dei beni sarebbe divenuta “operativa”; - va i nvece rigettata la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva sulla scala esterna e del connesso diritto a collocare un “portoncino” a chiusura del manufatto, alla luce del tenore letterale della disposizione testamentaria «a mia figlia Mirella il piano secondo e mansarda con accesso dalla scala esterna».

Tale terminologia evidenzia la strumentalità propria della pertinenza e non una volontà divisionale attributiva della proprietà della scala, specie ove si consideri che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era volta ad inglobare nella sua proprietà non soltanto la porzione di scala esistente tra il primo e il secondo piano a lei assegnato, ma tutte le rampe da pianterreno in su;

1. con il primo motivo di ricorso principale, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “Mirella”) censura la contraddittorietà e l’illogicità manifesta della sentenza d’appello che, per un verso, ha disposto la chiusura della porta collocata al primo piano dell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “Giuseppe”); per altro verso, ha dichiarato la “condominialità” della scala esterna creata al fine di consentire a Mirella di accedere dal pianterreno alla sua unità immobiliare, posta al secondo piano del fabbricato;

1.1. il primo motivo è inammissibile;

1.2. la censura in esso contenuta mira a sollecitare questa Corte, in maniera non consentita, a compiere un diverso apprezzamento del significato della scheda testamentaria, già valutato dal giudice di merito in rigorosa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. artt. 1362 e seguenti, cod. civ.;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362-1365, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che, nel decidere la questione relativa alla proprietà della scala esterna e al suo uso esclusivo da parte di Mirella, ha individuato la volontà di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “Duilio”) sulla base soltanto dell’espressione letterale usata «con accesso dalla scala esterna» [in dettaglio, la disposizione ha il seguente tenore: «a mia figlia Mirella il piano secondo e mansarda con accesso dalla scala esterna»], trascurando che il criterio dell’art. 1362, cod. civ., impone di indagare la volontà del testatore senza fermarsi al senso letterale delle parole, ma anche utilizzando elementi extratestuali.

In questo caso gli elementi esterni, e cioè le DIA e le planimetrie sottoscritte (il dato è pacifico) dal de cuius, consentivano di concludere che Duilio, nel prevedere espressamente nella scheda testamentaria l’accesso all’immobile di Mirella attraverso la scala esterna, e nel prevedere la creazione della scala interna all’immobile di Giuseppe (che collegava il pianterreno alle stanze del primo piano), aveva inteso attribuire a Mirella la proprietà esclusiva della scala esterna, configurandola come pertinenza dell’immobile principale, ai sensi degli artt. 817, 818, cod. civ.;

3. con il terzo motivo [«omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.»], formulato in subordine rispetto al secondo mezzo di impugnazione, la ricorrente censura la sentenza d’appello che ha omesso di considerare tre «fatti storici decisivi», quali: (i) due planimetrie catastali (redatte dal geom.

Ballini) che non riportavano nella rappresentazione dell’unità assegnata a Giuseppe la nuova scala cd. esterna, che invece era inclusa nell’unità assegnata a Mirella, specificando che essa era “scala esclusiva” dell’unità della ricorrente e includeva il pianerottolo del primo piano, specificando che si trattava di “vano scala esclusivo” dell’appartamento di Mirella; (ii) la chiara indicazione, nelle planimetrie firmate da Duilio nel 2007 e nel 2008, della chiusura dell’accesso esistente prima della ristrutturazione in corrispondenza del primo piano dell’appartamento di Giuseppe; (iii) che per Giuseppe la nuova scala esterna era inutile poiché, stante la chiusura dell’accesso dal vano scala del primo piano all’appartamento di quest’ultimo, essa poteva condurre soltanto al secondo piano, ossia all’appartamento di Mirella;

4. il secondo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, sono inammissibili;

4.1. è ius receptum della Corte (cfr. Cass. n. 10882/2018; conf., tra le tante, Cass. n. 15882/2019) che «nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa , salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento.

Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 23393 del 2017, in motiv.; in senso conf., Cass. n. 23278 del 2013, per la quale, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa).

L’accertamento della volontà del testatore si risolve, infatti, in un’indagine di fatto da parte del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti (applicabili al testamento con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa) nonché per vizi logici e giuridici attinenti alla motivazione (Cass. 5604 del 2001).

Costituisce, in effetti, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello per cui, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può avere ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti (Cass. n. 7927/2017, in motiv.): l’indagine ermeneutica è, in fatto, riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione, nei limiti in cui, trattandosi di sentenza depositata dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è sindacabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero per violazione delle relative regole di interpretazione (Cass. n. 2465/2015, in motiv.; Cass. n. 7927/2017, in motiv.)»;

4.2. nella fattispecie concreta, la Corte di Firenze ha individuato la volontà del testatore mediante l’interpretazione letterale delle disposizioni della scheda testamentaria ed utilizzando anche elementi estrinseci, quali le planimetrie redatte per le opere di frazionamento dell’unità immobiliare in due distinti appartamenti, da dividere, secondo la volontà del disponente, tra i due figli: quello a pianterreno e al primo piano, da assegnare a Giuseppe; quello al secondo piano e mansarda, da assegnare a Mirella.

Ed è proprio facendo leva sulle dette planimetrie allegate alla DIA che, come si è visto, la sentenza impugnata ha condiviso il capo della decisione di primo grado che condannava Giuseppe a chiudere la porta che dal suo appartamento al primo piano dava sulla scala esterna;

4.3. la sentenza impugnata, senza discostarsi dai richiamati princìpi di ermeneutica contrattuale, ha però ritenuto insuperabile e non contraddetto da elementi di segno opposto il dato testuale relativo alla scala («con accesso dalla scala esterna») ed è pervenuta alla conclusione, inappuntabile sul piano logico-giuridico, che la locuzione utilizzata, in sé anòdina, non fosse, per così dire, la spia di una mal enunciata volontà del disponente di assegnare in proprietà esclusiva alla figlia (non soltanto l’appartamento comprendente il secondo piano e la mansarda, ma anche), appunto, la scala esterna che si diparte dal pianerottolo a pianterreno verso i piani superiori;

4.4. è, quella del giudice fiorentino, un’esegesi lineare e coerente, nella scia dei criteri legali a presidio del procedimento interpretativo della volontà del testatore.

Sul punto, val la pena di ricordare che «per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra» (Cass. n. 10882/2018, che menziona «Cass.27136 del 2017, in motiv.; Cass. n. 6125 del 2014; Cass. n. 16254/2012; Cass. n. 24539 del 2009»);

4.5. debbono essere disattese, pertanto, entrambe le censure che attengono ad aspetti meritali, insindacabilmente valutati dalla Corte territoriale;

5. con il primo motivo di ricorso incidentale, allegando la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce la legittimità della permanenza dell’apertura della porta posta al primo piano, di accesso all’appartamento dal medesimo acquistato per successione mortis causa.

Al riguardo, egli assume che la sentenza di secondo grado – nulla per violazione del principio di gerarchia delle norme di ermeneutica contrattuale – è viziata per avere interpretato la scheda testamentaria valorizzando elementi interpretativi estrinseci, come le planimetrie allegate alla pratica di ristrutturazione dell’immobile, senza che ve ne fosse bisogno.

E infatti la volontà del testatore, risultante con chiarezza dalla scheda testamentaria, era quella di nominare eredi universali i propri figli, Giuseppe e Mirella, e di dividere l’unico bene immobile di sua proprietà in due appartamenti: quello ubicato a pianterreno e al primo piano, da assegnare a Giuseppe; quello ubicato al secondo piano e mansarda, da assegnare a Mirella.

Ebbene, la volontà del testatore non era certo quella di attribuire a Mirella la proprietà esclusiva della scala esterna, né di rendere detta scala di esclusiva pertinenza dell’appartamento posto al secondo piano, e nemmeno di attribuirle la proprietà esclusiva del vano di accesso interno – cd. pianerottolo – ubicato a pianterreno.

Pertanto, le porzioni immobiliari non assegnate in via esclusiva all’uno o all’altro erede dovevano necessariamente essere considerate di proprietà comune e indivisa;

6. con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per manifesta contraddittorietà o illogicità, per non avere colto che da tutte le testimonianze assunte in primo grado risultava che la volontà di [OSCURATO:PERSONA] era quella di mantenere l’apertura della porta ubicata al primo piano;

7. il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale sono inammissibili per le stesse ragioni per le quali lo sono i primi due motivi di ricorso principale (ad essi speculari).

A ciò si aggiunga che i due mezzi sono privi della necessaria menzione delle norme di diritto che si assumono violate;

8. in conclusione, sono inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale;

9. le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate, tra le parti, per la loro soccombenza reciproca; P.Q.M. dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7426/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente, controricorrente incidentale - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente, ricorrente incidentale - PROPRIETÀ Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze, n. 77/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023. Rilevato che: 1. il Tribunale di Prato, con sentenza n. 263/2015, accolse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la condanna del fratello [OSCURATO:PERSONA] alla chiusura di una porta, al primo piano, aperta sulla scala esterna di accesso alla porzione di immobile a lei assegnata dal padre [OSCURATO:PERSONA] con testamento del novembre 2007, e l’accertamento della natura pertinenziale della scala esterna rispetto al suo appartamento e del suo diritto a installare un portoncino di accesso all’inizio della scala in corrispondenza all’ingresso comune a pianterreno. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato che il padre nulla aveva disposto in ordine alla chiusura della porta (al primo piano) e che, anzi, successivamente, aveva manifestato la volontà di porre rimedio agli errori contenuti nelle planimetrie (allegate alla DIA che era stata predisposta per i lavori finalizzati alla divisione “fisica” del fabbricato in due distinte unità), dal medesimo sottoscritte, che indicavano la chiusura di quell’accesso; 2. la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza menzionata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento del suo diritto di proprietà esclusiva sulla scala di accesso alla porzione di fabbricato ereditata dal genitore, e del suo diritto ad installare un portoncino d’ingresso alla sua proprietà all’inizio della scala, in corrispondenza dell’ingresso comune; nel resto, ha confermato la decisione del Tribunale di Prato e ha compensato, tra le parti, le spese dei gradi di merito; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso a ricorso incidentale; infine, in prossimità dell’adunanza camerale, la stessa parte ha depositato memoria exart. 380-bis.1, cod. proc. civ.; Consideratoche: I. la sentenza di appello ha così sintetizzato l’antefatto: -[OSCURATO:PERSONA], proprietario di un immobile di due piani, oltre al pianterreno e alla mansarda, nel suo testamento [pubblico] dà atto che sono in corso lavori di ristrutturazione e lascia al figlio Giuseppe il pianterreno e il primo piano e alla figlia Mirella il secondo piano e la mansarda con accesso dalla c.d. scala esterna; - nell’àmbito dei lavori in corso (come da DIA 4/07/2007), vengono creati sia un nuovo ingresso alla palazzina dall’esterno, attraverso un andito a destra del quale viene realizzato l’accesso all’appartamento sito a pianterreno, nel quale il testatore viveva con il figlio Giuseppe, accesso diverso dall’originaria porta di ingresso alla porzione di appartamento sita al primo piano e affacciante sulla scala (esterna) oggetto del giudizio, sia una scala interna di collegamento tra la porzione di fabbrica sita a pianterreno e quella al primo piano, destinata a Giuseppe; -nell’ottobre del 2008, [OSCURATO:PERSONA] «firma la DIA a chiusura dei lavori» e i relativi grafici che prevedono l’eliminazione dell’ingresso ai locali del primo piano attraverso la “vecchia” porta sita al pianerottolo della scala “comune” c.d. esterna, di accesso anche al secondo piano; -[OSCURATO:PERSONA] muore nell’agosto 2009; [OSCURATO:PERSONA], poiché il fratello Giuseppenon provvede ad eliminare la porta che dà sul primo piano, lo invita (inutilmente) ad ottemperare; II. ciò premesso, la Corte d’appello concorda con l’accertamento della volontà del de cuius operato dal primo giudice e ritiene che: - per quanto nella sche da testamentaria non fosse indicata la sorte della porta, è altresì vero che il riferimento, nel testamento, ai lavori in corso consentiva di utilizzare le planimetrie sottoscritte da [OSCURATO:PERSONA] come elementi esterni idonei a ricostruire in modo più completo la sua volontà. E l’intenzione di disporre tra gli eredi una vera e propria divisione delle due porzioni lasciate ai germani, in modo da renderle indipendenti anche quanto ad accesso dall’esterno, trovava un logico e oggettivo riscontro sia nella indiscussa conflittualità tra i due fratelli, sia nella creazione della scala di collegamento interno, che aveva la funzione sostitutiva dell’accesso che la porzione d’immobile sita al primo piano già aveva attraverso la porta oggetto del giudizio; - la cond anna di [OSCURATO:PERSONA] alla chiusura della porta disposta dal primo giudice è condivisibile. È vero che taluni testimoni hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espresso la volontà di eliminare la prevista chiusura quando i progetti erano già depositati e la porta non era stata ancora chiusa. Tuttavia, a parte la scarsa attendibilità di alcuni dichiaranti, ravvisata dal primo giudice, per l’espressa finalità che determinava tale manifestazione di intenti (segnatamente, quella di lasciare aperta la portafinché il disponente era in vita dato che dormiva in una camera al primo piano e la scala a chiocciola di collegamento tra pianterreno e primo piano gli era scomoda), essa non era in contrasto con la volontà di dividere l’immobile tra i due figli, come da testamento e da planimetrie sottoscritte, perché (appunto) riguardava l’assetto temporaneo del bene finché egli era in vita, ferma la volontà di chiusura, per dopo la sua morte, allorché la materiale divisione dei beni sarebbe divenuta “operativa”; - va i nvece rigettata la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del diritto di proprietà esclusiva sulla scala esterna e del connesso diritto a collocare un “portoncino” a chiusura del manufatto, alla luce del tenore letterale della disposizione testamentaria «a mia figlia Mirella il piano secondo e mansarda con accesso dalla scala esterna». Tale terminologia evidenzia la strumentalità propria della pertinenza e non una volontà divisionale attributiva della proprietà della scala, specie ove si consideri che la domanda di [OSCURATO:PERSONA] era volta ad inglobare nella sua proprietà non soltanto la porzione di scala esistente tra il primo e il secondo piano a lei assegnato, ma tutte le rampe da pianterreno in su; 1. con il primo motivo di ricorso principale, denunciando, in relazione art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “Mirella”) censura la contraddittorietà e l’illogicità manifesta della sentenza d’appello che, per un verso, ha disposto la chiusura della porta collocata al primo piano dell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “Giuseppe”); per altro verso, ha dichiarato la “condominialità” della scala esterna creata al fine di consentire a Mirella di accedere dal pianterreno alla sua unità immobiliare, posta al secondo piano del fabbricato; 1.1. il primo motivo è inammissibile; 1.2. la censura in esso contenuta mira a sollecitare questa Corte, in maniera non consentita, a compiere un diverso apprezzamento del significato della scheda testamentaria, già valutato dal giudice di merito in rigorosa applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. artt. 1362 e seguenti, cod. civ.; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362-1365, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata che, nel decidere la questione relativa alla proprietà della scala esterna e al suo uso esclusivo da parte di Mirella, ha individuato la volontà di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi anche “Duilio”) sulla base soltanto dell’espressione letterale usata «con accesso dalla scala esterna» [in dettaglio, la disposizione ha il seguente tenore: «a mia figlia Mirella il piano secondo e mansarda con accesso dalla scala esterna»], trascurando che il criterio dell’art. 1362, cod. civ., impone di indagare la volontà del testatore senza fermarsi al senso letterale delle parole, ma anche utilizzando elementi extratestuali. In questo caso gli elementi esterni, e cioè le DIA e le planimetrie sottoscritte (il dato è pacifico) dal de cuius, consentivano di concludere che Duilio, nel prevedere espressamente nella scheda testamentaria l’accesso all’immobile di Mirella attraverso la scala esterna, e nel prevedere la creazione della scala interna all’immobile di Giuseppe (che collegava il pianterreno alle stanze del primo piano), aveva inteso attribuire a Mirella la proprietà esclusiva della scala esterna, configurandola come pertinenza dell’immobile principale, ai sensi degli artt. 817, 818, cod. civ.; 3. con il terzo motivo [«omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.»], formulato in subordine rispetto al secondo mezzo di impugnazione, la ricorrente censura la sentenza d’appello che ha omesso di considerare tre «fatti storici decisivi», quali: (i) due planimetrie catastali (redatte dal geom. Ballini) che non riportavano nella rappresentazione dell’unità assegnata a Giuseppe la nuova scala cd. esterna, che invece era inclusa nell’unità assegnata a Mirella, specificando che essa era “scala esclusiva” dell’unità della ricorrente e includeva il pianerottolo del primo piano, specificando che si trattava di “vano scala esclusivo” dell’appartamento di Mirella; (ii) la chiara indicazione, nelle planimetrie firmate da Duilio nel 2007 e nel 2008, della chiusura dell’accesso esistente prima della ristrutturazione in corrispondenza del primo piano dell’appartamento di Giuseppe; (iii) che per Giuseppe la nuova scala esterna era inutile poiché, stante la chiusura dell’accesso dal vano scala del primo piano all’appartamento di quest’ultimo, essa poteva condurre soltanto al secondo piano, ossia all’appartamento di Mirella; 4. il secondo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, sono inammissibili; 4.1. è ius receptum della Corte (cfr. Cass. n. 10882/2018; conf., tra le tante, Cass. n. 15882/2019) che «nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa , salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 23393 del 2017, in motiv.; in senso conf., Cass. n. 23278 del 2013, per la quale, nell’interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa). L’accertamento della volontà del testatore si risolve, infatti, in un’indagine di fatto da parte del giudice di merito sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti (applicabili al testamento con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa) nonché per vizi logici e giuridici attinenti alla motivazione (Cass. 5604 del 2001). Costituisce, in effetti, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello per cui, con riguardo all’interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l’invocato sindacato di legittimità non può avere ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti (Cass. n. 7927/2017, in motiv.): l’indagine ermeneutica è, in fatto, riservata al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione, nei limiti in cui, trattandosi di sentenza depositata dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è sindacabile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero per violazione delle relative regole di interpretazione (Cass. n. 2465/2015, in motiv.; Cass. n. 7927/2017, in motiv.)»; 4.2. nella fattispecie concreta, la Corte di Firenze ha individuato la volontà del testatore mediante l’interpretazione letterale delle disposizioni della scheda testamentaria ed utilizzando anche elementi estrinseci, quali le planimetrie redatte per le opere di frazionamento dell’unità immobiliare in due distinti appartamenti, da dividere, secondo la volontà del disponente, tra i due figli: quello a pianterreno e al primo piano, da assegnare a Giuseppe; quello al secondo piano e mansarda, da assegnare a Mirella. Ed è proprio facendo leva sulle dette planimetrie allegate alla DIA che, come si è visto, la sentenza impugnata ha condiviso il capo della decisione di primo grado che condannava Giuseppe a chiudere la porta che dal suo appartamento al primo piano dava sulla scala esterna; 4.3. la sentenza impugnata, senza discostarsi dai richiamati princìpi di ermeneutica contrattuale, ha però ritenuto insuperabile e non contraddetto da elementi di segno opposto il dato testuale relativo alla scala («con accesso dalla scala esterna») ed è pervenuta alla conclusione, inappuntabile sul piano logico-giuridico, che la locuzione utilizzata, in sé anòdina, non fosse, per così dire, la spia di una mal enunciata volontà del disponente di assegnare in proprietà esclusiva alla figlia (non soltanto l’appartamento comprendente il secondo piano e la mansarda, ma anche), appunto, la scala esterna che si diparte dal pianerottolo a pianterreno verso i piani superiori; 4.4. è, quella del giudice fiorentino, un’esegesi lineare e coerente, nella scia dei criteri legali a presidio del procedimento interpretativo della volontà del testatore. Sul punto, val la pena di ricordare che «per sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra» (Cass. n. 10882/2018, che menziona «Cass.27136 del 2017, in motiv.; Cass. n. 6125 del 2014; Cass. n. 16254/2012; Cass. n. 24539 del 2009»); 4.5. debbono essere disattese, pertanto, entrambe le censure che attengono ad aspetti meritali, insindacabilmente valutati dalla Corte territoriale; 5. con il primo motivo di ricorso incidentale, allegando la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce la legittimità della permanenza dell’apertura della porta posta al primo piano, di accesso all’appartamento dal medesimo acquistato per successione mortis causa. Al riguardo, egli assume che la sentenza di secondo grado – nulla per violazione del principio di gerarchia delle norme di ermeneutica contrattuale – è viziata per avere interpretato la scheda testamentaria valorizzando elementi interpretativi estrinseci, come le planimetrie allegate alla pratica di ristrutturazione dell’immobile, senza che ve ne fosse bisogno. E infatti la volontà del testatore, risultante con chiarezza dalla scheda testamentaria, era quella di nominare eredi universali i propri figli, Giuseppe e Mirella, e di dividere l’unico bene immobile di sua proprietà in due appartamenti: quello ubicato a pianterreno e al primo piano, da assegnare a Giuseppe; quello ubicato al secondo piano e mansarda, da assegnare a Mirella. Ebbene, la volontà del testatore non era certo quella di attribuire a Mirella la proprietà esclusiva della scala esterna, né di rendere detta scala di esclusiva pertinenza dell’appartamento posto al secondo piano, e nemmeno di attribuirle la proprietà esclusiva del vano di accesso interno – cd. pianerottolo – ubicato a pianterreno. Pertanto, le porzioni immobiliari non assegnate in via esclusiva all’uno o all’altro erede dovevano necessariamente essere considerate di proprietà comune e indivisa; 6. con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per manifesta contraddittorietà o illogicità, per non avere colto che da tutte le testimonianze assunte in primo grado risultava che la volontà di [OSCURATO:PERSONA] era quella di mantenere l’apertura della porta ubicata al primo piano; 7. il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale sono inammissibili per le stesse ragioni per le quali lo sono i primi due motivi di ricorso principale (ad essi speculari). A ciò si aggiunga che i due mezzi sono privi della necessaria menzione delle norme di diritto che si assumono violate; 8. in conclusione, sono inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale; 9. le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate, tra le parti, per la loro soccombenza reciproca; P.Q.M. dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei pre
Sentenza Cassazione n. 16780/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris