Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36123/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3RANCACCIO; OSSERVA

1. Visto il ricorso e la memoria difensiva proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e tentato furto aggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2), è anche manifestamente infondato, posto che "in tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è conficiurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile (per mancanza di sorveglianza o di recinzione o di altra forma di preclusione utile al libero accesso) e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede" (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 5778 del 12/11/2020 Ud. (dep. 15/02/2021), Pellegrini, Rv. 280913; Sez. 5, n. 41375 del 16/9/2008, Brina, Rv. 242593).

Nel caso di specie, si tratta di un furto di beni riposti in un immobile cui si accedeva liberamente perché privo di sorveglianza e di proprietà di una società; un immobile, dunque, che si caratterizzava per essere, sostanzialmente, abbandonato da lungo tempo;

3. Rilevato che il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela è inammissibile perché generico sulla necessità della condizione di procedibilità su istanza di parte, non richiamandosi l'applicazione della nuova legislazione introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 ed è manifestamente infondato, soprattutto, visto che la Corte d'Appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha chiarito che, nel caso di specie, la querela era stata regolarmente proposta;

4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen.) e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266);

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3RANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso e la memoria difensiva proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e tentato furto aggravato; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 2), è anche manifestamente infondato, posto che "in tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è conficiurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile (per mancanza di sorveglianza o di recinzione o di altra forma di preclusione utile al libero accesso) e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede" (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 5778 del 12/11/2020 Ud. (dep. 15/02/2021), Pellegrini, Rv. 280913; Sez. 5, n. 41375 del 16/9/2008, Brina, Rv. 242593). Nel caso di specie, si tratta di un furto di beni riposti in un immobile cui si accedeva liberamente perché privo di sorveglianza e di proprietà di una società; un immobile, dunque, che si caratterizzava per essere, sostanzialmente, abbandonato da lungo tempo; 3. Rilevato che il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata dichiarazione di non doversi procedere per mancanza di querela è inammissibile perché generico sulla necessità della condizione di procedibilità su istanza di parte, non richiamandosi l'applicazione della nuova legislazione introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 ed è manifestamente infondato, soprattutto, visto che la Corte d'Appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha chiarito che, nel caso di specie, la querela era stata regolarmente proposta; 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (nel caso di specie, è stata ritenuta sussistente la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod.pen.) e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); 5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 36123/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris