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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 19292/2026

Testo disponibile della fonte

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nale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 05/12/2025, ha confermatol’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Milano del 10/09/2025, con la quale era statarespinta l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 299 cod. proc. pen. volta adottenere la revoca della misura cautelare in carcere.2.

Il Tribunale, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare del [OSCURATO:PERSONA](soggetto latitante, trasferitosi a Dubai insieme alla famiglia, al quale era stataapplicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioniprovvisorie ai sensi degli artt. 110,81, art. 10-quater, 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, artt.110, 81, 648 ter.1 cod. pen.) ha ampiamente disatteso la richiesta del ricorrente, cheaveva sostenuto l’intervenuto decorso del termine massimo in relazione alla misuracautelare predetta, non potendosi ritenere lo stesso sottoposto, come sostenuto dalladifesa, alla misura cautelare da oltre tredici mesi in relazione al disposto di cui all’art.722 cod. proc. pen., atteso che la misura cautelare della custodia in carcere era stataeseguita a Dubai, a seguito di richiesta di estradizione, in data 30/07/2024, ma ilPolese era stato scarcerato quasi immediatamente in data 07/08/2024 dalle autoritàdegli [OSCURATO:PERSONA], con applicazione di un non meglio precisato divieto di espatrio conritiro del passaporto, misura non solo non allegata ed esplicata, nei suoi contenuti enatura, dalla difesa, ma anche certamente non sovrapponibile o equiparabile allacustodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 722 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] disecondo grado, ricostruendo la vicenda cautelare del [OSCURATO:PERSONA], le allegazioni difensive ele caratteristiche della posizione cautelare dello stesso, ha ampiamente disattesoanche le considerazioni della difesa in tema di illegittimità costituzionale delladisposizione evocata (pag. 10).3.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PoleseMarcello, mediante il proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.3.1.Contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova e/o illogicitàdella motivazione quanto alla natura del divieto di espatrio imposto dalle autoritàemiratine; la difesa ha sostenuto che la motivazione resa sul punto non poteva esserecondivisa e che dal provvedimento allegato emergeva senza alcuna incertezza lanatura giurisdizionale del vincolo imposto dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] (cauzione einserimento nella lista di divieto di espatrio), di fatto il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad unvincolo cautelare equivalente e i termini di cui all’art. 308 si dovevano ritenereampiamente superati.3.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 303, 308, 722 cod. proc. pen.; erada ritenere un dato oggettivo la sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare perun periodo pari a diciassette mesi, anche in relazione alla diversa misura applicatadalle autorità emiratine, come emergeva dalla lettura della portata dell’art. 722 cod.proc. pen. resa dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 253 del 2004, n. 143 del2008), sicché il disposto della previsione evocata non poteva essere riferito solo edesclusivamente alla custodia cautelare in carcere.

L’inserimento nella lista del divietodi espatrio doveva quindi essere ritenuto elemento equivalente alla custodia cautelarein carcere.3.3.

Mancanza e illogicità della motivazione quanto alla questione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen.; il Tribunale aveva del tutto pretermesso leallegazioni difensive e non si era confrontata con le sentenze della Cortecostituzionale citate.4.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengarigettato.5.

La difesa ha depositato memoria in data 20/03/2026 ribadendo le proprieconsiderazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.2.

I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi tra loro.3.

In via preliminare, si deve osservare come i motivi proposti sianototalmente reiterativi delle censure proposte dinnanzi al Tribunale del riesame, senzaun effettivo confronto con la ragione della decisione che ha portato al rigetto dellarichiesta di revoca della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen.In tal senso, si deve rilevare come il Tribunale abbia escluso, con motivazionelogica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, che la non meglioindividuata limitazione, asseritamente imposta al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità degli EmiratiArabi, consistente a dire del ricorrente nell’inserimento in una lista con ritiro delpassaporto, non possa essere ritenuta equivalente alla custodia cautelare in carcereunica misura alla quale riferire il disposto dell’art. 722 cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato ha, dunque, chiarito che, a prescindere dallaallegazione della difesa, del tutto generica sul punto, comunque il tipo diprovvedimento richiamato in alcun modo potrebbe rientrare nell’alveo della disciplinaevocata, con conseguente impossibilità di poter ritenere decorsi i termini massimi dicustodia cautelare in relazione alle imputazioni provvisoriamente ascritte.Nel chiarire tale concetto il Tribunale ha correttamente applicato il principioaffermato da questa Corte (in tema di mandato di arresto europeo, ma applicabile peridentità di ratio al caso di specie, quanto al decorso del termine massimo riferibile allamisura cautelare della custodia in carcere), che qui si intende ribadire, secondo ilquale il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione incarcere, sofferto all'estero non può essere computato ai fini della decorrenza deltermine massimo o di quello di fase della custodia cautelare in Italia, nel caso in cui lapersona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione deltipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino unaprivazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. (Fattispecierelativa ad indagato arrestato in Francia a seguito di mandato di arresto europeo esottoposto a controllo giudiziario, consistente nella firma settimanale presso l'autoritàdi polizia e in un'informativa mensile al giudice) (Sez. 2, n. 2820 del 19/12/2024,Sordella, Rv. 28749101).

Nello stesso senso si è chiarito che il periodo di tempooccorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziariaitaliana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazionitermine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona daconsegnare sia stata rimessa in libertà ed assoggettata a misure preventive checomportino l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia. (In motivazione la Corteha affermato che non può essere equiparata alla custodia cautelare in carcere lamisura della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelleore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni allasettimana alla polizia, essendo tale misura equiparabile a quella dell'art. 283 commaquarto cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 9203 del 18/12/2012, Dines, Rv. 254513-01).In conclusione, si deve osservare che il Tribunale ha correttamente rilevato comenel caso di specie non sia stato provato, ma in realtà neanche allegato, un effetto diprivazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da esserequindi qualificabile come “custodia”.

Ne consegue l’assorbimento dei residui motivi diricorso, superati ampiamente dalla specifica considerazione del Tribunale, oltre chedalla lettura approfondita, anche questa non effettivamente criticata dalla partericorrente, ma solo genericamente evocata, quanto alla piena compatibilitàcostituzionale della disciplina evocata, sicché è stata ritenuta la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale posta relativamente allasituazione riferibile al [OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 05/12/2025, ha confermatol’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Milano del 10/09/2025, con la quale era statarespinta l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 299 cod. proc. pen. volta adottenere la revoca della misura cautelare in carcere.2. Il Tribunale, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare del [OSCURATO:PERSONA](soggetto latitante, trasferitosi a Dubai insieme alla famiglia, al quale era stataapplicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle imputazioniprovvisorie ai sensi degli artt. 110,81, art. 10-quater, 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, artt.110, 81, 648 ter.1 cod. pen.) ha ampiamente disatteso la richiesta del ricorrente, cheaveva sostenuto l’intervenuto decorso del termine massimo in relazione alla misuracautelare predetta, non potendosi ritenere lo stesso sottoposto, come sostenuto dalladifesa, alla misura cautelare da oltre tredici mesi in relazione al disposto di cui all’art.722 cod. proc. pen., atteso che la misura cautelare della custodia in carcere era stataeseguita a Dubai, a seguito di richiesta di estradizione, in data 30/07/2024, ma ilPolese era stato scarcerato quasi immediatamente in data 07/08/2024 dalle autoritàdegli [OSCURATO:PERSONA], con applicazione di un non meglio precisato divieto di espatrio conritiro del passaporto, misura non solo non allegata ed esplicata, nei suoi contenuti enatura, dalla difesa, ma anche certamente non sovrapponibile o equiparabile allacustodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 722 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] disecondo grado, ricostruendo la vicenda cautelare del [OSCURATO:PERSONA], le allegazioni difensive ele caratteristiche della posizione cautelare dello stesso, ha ampiamente disattesoanche le considerazioni della difesa in tema di illegittimità costituzionale delladisposizione evocata (pag. 10).3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PoleseMarcello, mediante il proprio difensore, proponendo motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.3.1.Contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova e/o illogicitàdella motivazione quanto alla natura del divieto di espatrio imposto dalle autoritàemiratine; la difesa ha sostenuto che la motivazione resa sul punto non poteva esserecondivisa e che dal provvedimento allegato emergeva senza alcuna incertezza lanatura giurisdizionale del vincolo imposto dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] (cauzione einserimento nella lista di divieto di espatrio), di fatto il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto ad unvincolo cautelare equivalente e i termini di cui all’art. 308 si dovevano ritenereampiamente superati.3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 303, 308, 722 cod. proc. pen.; erada ritenere un dato oggettivo la sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare perun periodo pari a diciassette mesi, anche in relazione alla diversa misura applicatadalle autorità emiratine, come emergeva dalla lettura della portata dell’art. 722 cod.proc. pen. resa dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 253 del 2004, n. 143 del2008), sicché il disposto della previsione evocata non poteva essere riferito solo edesclusivamente alla custodia cautelare in carcere. L’inserimento nella lista del divietodi espatrio doveva quindi essere ritenuto elemento equivalente alla custodia cautelarein carcere.3.3. Mancanza e illogicità della motivazione quanto alla questione di illegittimitàcostituzionale dell’art. 722 cod. proc. pen.; il Tribunale aveva del tutto pretermesso leallegazioni difensive e non si era confrontata con le sentenze della Cortecostituzionale citate.4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso vengarigettato.5. La difesa ha depositato memoria in data 20/03/2026 ribadendo le proprieconsiderazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.2. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi tra loro.3. In via preliminare, si deve osservare come i motivi proposti sianototalmente reiterativi delle censure proposte dinnanzi al Tribunale del riesame, senzaun effettivo confronto con la ragione della decisione che ha portato al rigetto dellarichiesta di revoca della misura cautelare ex art. 299 cod. proc. pen.In tal senso, si deve rilevare come il Tribunale abbia escluso, con motivazionelogica ed argomentata, che non si presta a censure in questa sede, che la non meglioindividuata limitazione, asseritamente imposta al [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità degli EmiratiArabi, consistente a dire del ricorrente nell’inserimento in una lista con ritiro delpassaporto, non possa essere ritenuta equivalente alla custodia cautelare in carcereunica misura alla quale riferire il disposto dell’art. 722 cod. proc. pen.Il provvedimento impugnato ha, dunque, chiarito che, a prescindere dallaallegazione della difesa, del tutto generica sul punto, comunque il tipo diprovvedimento richiamato in alcun modo potrebbe rientrare nell’alveo della disciplinaevocata, con conseguente impossibilità di poter ritenere decorsi i termini massimi dicustodia cautelare in relazione alle imputazioni provvisoriamente ascritte.Nel chiarire tale concetto il Tribunale ha correttamente applicato il principioaffermato da questa Corte (in tema di mandato di arresto europeo, ma applicabile peridentità di ratio al caso di specie, quanto al decorso del termine massimo riferibile allamisura cautelare della custodia in carcere), che qui si intende ribadire, secondo ilquale il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione incarcere, sofferto all'estero non può essere computato ai fini della decorrenza deltermine massimo o di quello di fase della custodia cautelare in Italia, nel caso in cui lapersona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione deltipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino unaprivazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. (Fattispecierelativa ad indagato arrestato in Francia a seguito di mandato di arresto europeo esottoposto a controllo giudiziario, consistente nella firma settimanale presso l'autoritàdi polizia e in un'informativa mensile al giudice) (Sez. 2, n. 2820 del 19/12/2024,Sordella, Rv. 28749101). Nello stesso senso si è chiarito che il periodo di tempooccorrente per la effettiva consegna della persona richiesta dall'autorità giudiziariaitaliana, quando la stessa sia stata sospesa o differita per fatti o determinazionitermine - massimo o di fase - della custodia cautelare in Italia, se la persona daconsegnare sia stata rimessa in libertà ed assoggettata a misure preventive checomportino l'obbligo di dimora o di presentazione alla polizia. (In motivazione la Corteha affermato che non può essere equiparata alla custodia cautelare in carcere lamisura della libertà su cauzione con obbligo di dimora e di non allontanamento nelleore notturne dalla propria abitazione nonché di presentazione per tre giorni allasettimana alla polizia, essendo tale misura equiparabile a quella dell'art. 283 commaquarto cod. proc. pen.) (Sez. 4, n. 9203 del 18/12/2012, Dines, Rv. 254513-01).In conclusione, si deve osservare che il Tribunale ha correttamente rilevato comenel caso di specie non sia stato provato, ma in realtà neanche allegato, un effetto diprivazione della libertà analogo a quello determinato dalla carcerazione e da esserequindi qualificabile come “custodia”. Ne consegue l’assorbimento dei residui motivi diricorso, superati ampiamente dalla specifica considerazione del Tribunale, oltre chedalla lettura approfondita, anche questa non effettivamente criticata dalla partericorrente, ma solo genericamente evocata, quanto alla piena compatibilitàcostituzionale della disciplina evocata, sicché è stata ritenuta la manifestainfondatezza della questione di legittimità costituzionale posta relativamente allasituazione riferibile al [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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