Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01967/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, per quanto qui rileva ha confermato la statuizione sulla confisca delle somme di denaro trovate in possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca delle somme di danaro in sequestro.

Deduce parte ricorrente che il giudice di merito ha solo rilevato di non aver compreso alcunché in ordine alla dimensione patrimoniale e reddituale delle società riconducibili ai prevenuti, limitandosi ad affermare che i documenti societari fossero in lingua spagnola, laddove in realtà era stata allegata traduzione giurata in italiano.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

5. L'unico motivo dedotto non rispetta il requisito dell'autosufficienza, non risultando allegata al ricorso l'asserita traduzione giurata in italiano della documentazione societaria in lingua spagnola prodotta dalla difesa.

La mancata dimostrazione della sussistenza in atti di una traduzione giurata in lingua italiana non consente al Collegio di rilevare il dedotto vizio motivazionale, dovendosi, piuttosto, ritenere congrue e non manifestamente illogiche le argomentazioni offerte dalla Corte capitolina per la conferma della confisca delle somme di denaro in questione, non avendo gli imputati - secondo le insindacabili considerazion•3 dei giudici di merito - fornito dimostrazione della lecita provenienza degli ingenti importi di denaro contante rinvenuti in loro possesso (euro 20.000 al Bisioli e euro 34.000 al Ferrero).

Tali importi sono stati ritenuti - non illogicamente - del tutto sproporzionati rispetto ai guadagni e al patrimonio dei prevenuti.

Del resto, anche rispetto alla somma di denaro asseritamente liquidata a titolo assicurativo al Ferrero (euro 170.000), i giudici territoriali hanno plausibilmente osservato che il relativo sinistro risale al 10.11.2014, ovvero ad un momento molto antecedente rispetto ai fatti per cui si procede.

6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, per quanto qui rileva ha confermato la statuizione sulla confisca delle somme di denaro trovate in possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) vizio di motivazione in relazione alla mancata revoca della confisca delle somme di danaro in sequestro. Deduce parte ricorrente che il giudice di merito ha solo rilevato di non aver compreso alcunché in ordine alla dimensione patrimoniale e reddituale delle società riconducibili ai prevenuti, limitandosi ad affermare che i documenti societari fossero in lingua spagnola, laddove in realtà era stata allegata traduzione giurata in italiano. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 5. L'unico motivo dedotto non rispetta il requisito dell'autosufficienza, non risultando allegata al ricorso l'asserita traduzione giurata in italiano della documentazione societaria in lingua spagnola prodotta dalla difesa. La mancata dimostrazione della sussistenza in atti di una traduzione giurata in lingua italiana non consente al Collegio di rilevare il dedotto vizio motivazionale, dovendosi, piuttosto, ritenere congrue e non manifestamente illogiche le argomentazioni offerte dalla Corte capitolina per la conferma della confisca delle somme di denaro in questione, non avendo gli imputati - secondo le insindacabili considerazion•3 dei giudici di merito - fornito dimostrazione della lecita provenienza degli ingenti importi di denaro contante rinvenuti in loro possesso (euro 20.000 al Bisioli e euro 34.000 al Ferrero). Tali importi sono stati ritenuti - non illogicamente - del tutto sproporzionati rispetto ai guadagni e al patrimonio dei prevenuti. Del resto, anche rispetto alla somma di denaro asseritamente liquidata a titolo assicurativo al Ferrero (euro 170.000), i giudici territoriali hanno plausibilmente osservato che il relativo sinistro risale al 10.11.2014, ovvero ad un momento molto antecedente rispetto ai fatti per cui si procede. 6. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 01967/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris