CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 16377/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9961/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calceal ricorso, elettivamente domiciliato presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8 e come da domicilio digitale indicato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]:Revocatoria ordinaria – PDA – Opposizione – Inammissibile. CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione – società cooperativa ) , i n persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso ed elettivamente domicialiata presso il suo studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 15e come da domicilio digitale indicato; - controricorre nte - avverso la sentenza n. 401/2023 della Corte d’appello di Venezia , pubblicata in data22 febbraio 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA] . Ritenuto che 1. ilTribunale di Verona, con sentenza n. 351 /20 20 , ri gettava la domanda di simulazione e accoglieva quella di revocatoria , proposta in via subordinata, dalla S ocietà cattolica di assicurazione s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di impugnare l’atto del 20/02/2018 con cui il primo aveva trasferito alla seconda,al prezzo di € 10.500,00, beni immobili aventi ad oggetto diversi appezzamenti di terreni agricoli con fabbricati ruralisiti in Montepulciano (Siena) al fine di ottenerne la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.; 2.la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 401/2023, ha respinto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e confermato lasentenza di primo grado; 3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] sorretto da tre motivi di ricorso; ha resistito con controricorso la Società cattolica di assicurazione s.p.a.; 4. E’ stata formulat a una proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022; CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4.1. parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 1/07/2024; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; Entrambe le parti hanno depositato distinte e rispettiv e memorie. Considerato che 1.C on il primo motivo il ricorrent e denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 CC –illegittimo rigetto richiesta di entrambe le parti di ammissione di CTU (art. 360, comma 1, n. 3), per essersi pronunciata la Corte in ordine alla richiesta di C.T.U. con motivazione erronea – nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4)”;in particolare, contesta il fatto che, erroneamente applicando la normativa in tema di revocatoria e motivando in modo irrazionale, la Corte d’appello ha ritenuto superflua la richiesta consulenza tecnica d’ufficio, richiesta da entrambe le parti, che avrebbe dimostrato che il valore dei beni oggetto di revocatoria fosse sostanzialmente inesistente e che, per tali ragioni, non sussistesse l’eventus damni; osserva altresì che la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio, pur costituendo un potere discrezionale del giudice, questi deve motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, che non può mai ritenersi tardiva, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza limitarsi a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare; 2.1.il motivo è inammissibile rispetto sia al preteso error in iudicandosia a quello in procedendo prospettati ; 2.1.1. in primo luogo,la censura non censura ( quantomeno idoneamente ) la ratio decidendi della sentenza impugnata là CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dove, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la corte di merito ha ritenuto infondato lo speculare motivo d’appello affermando che «L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate dimesso dallo stesso appellante dimostra come i beni trasferiti avrebbero un valore di € 2.220.455,00, a fronte di un prezzo dichiarato di € 10,500,00. Il dato non è stato ignorato dal giudice di prime cure, il quale ha evidenziato come la verifica dell’eventus damni, in presenza di creditori ipotecari, non possa esaurirsi nel confronto tra l’ammontare del credito garantito da ipoteca ed il valore dei beni, essendo il giudice della revocatoria chiamato ad effettuare una valutazione prognostica sulla possibilità che, in futuro, nell’eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca, il creditore chirografario possa valersi della garanzia patrimoniale in riferimento ai beni in questione» (pag. 7 della sentenza impugnata); a fronte di tali emergenze, la corte d’appello ha ritenuto superfluo accertare, mediante perizia, se il valore dei beni di cui ha disposto il debitore sia maggiore di quello (comunque enormemente superiore al prezzo indicato nel contratto) che lo stesso appellante indica come veritiero e ha affermato la correttezza della decisione del Tribunale di Verona di non procedere ad una CTU estimativa (pag. 8 della sentenza impugnata); 2.1.2. in secondo luogo , come questa Corte - anche a Sezioni Unite(Cass. Sez. U, nn . 8053 e 8054 / 2014 ) - ha avuto più volte modo di affermare, « la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione»; che quindi il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo incasellabile né nel paradigma del n. 5 né in quello del n. 4 (per il tramite della deduzione della violazione del n. 4 dell’art. 132 c.p.c. nei termini ora indicati), non trova di per sé alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione; nella specie, è quindi inammissibile l'evocazione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c. n. 4, tenuto conto che la corte di merito, con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede, ha pianamente e adeguatamente spiegato le ragioni per le qualinon haritenuto di ammettere la CTU, non basandosi affatto sul mero presupposto che il valore dei beni trasferiti a [OSCURATO:SOCIETA]. fosse superiore a quello sopra indicato, ma considerando il mancato assolvimento da parte del disponente dell’onere di provare alcuni degli elementi necessari per fondare il giudizio prognostico sulla possibilità che, in futuro, nell’eventualità della cessazione o del ridimensionamento dell'ipoteca, il creditore chirografario potesse valersi della garanzia patrimoniale in riferimento ai beni in questione. 3.con il secondo motivo il ricorrent e denuncia “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. – inammissibilità azione revocatoria per mancanza della scientia damni- (art. 360, comma CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1, n. 3)”; a parere delricorrente, la corte d’appello, erroneamente applicando la normativa in tema di revocatoria e motivando in modo irrazionale, non avrebbe tenuto conto della ordinanza n. 26485/2020 della Suprema Corteche ha individuato la ragionedel trasferimento nella necessità di riunire giuridicamente tutta la proprietà fondiaria agraria, di fatto, già unica anche prima, in quanto la Società acquirente è di proprietà del medesimo venditore; 3.1. ilmotivo è inammissibile; con esso, nonostante la formale intestazione, il ricorrente tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); nella specie la corte d’appello, condividendoquanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, ha affermato la sussistenza del presupposto della scientia damni mediante una presunzione logica, tenuto conto che il debitore, con l’atto oggetto di revocazione successivo al sorgere del credito, aveva disposto degli unici beni immobili che componevano il suo patrimonio, senza tra l’altro che fosse stato proposto alcun specifico motivo di impugnazione sull’accertamento della consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente, compiutamente ritenuto dal Tribunale(pag. 9 della sentenza impugnata ; CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ha quindi ritenuto sufficiente la mera previsione da parte del debitore del pregiudizio dei creditori in conformità con l’indirizzo di questa Corte (Cass. 15/10/2010n. 21338); non giova al ricorrente il richiamo alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Siena del 9.10.2014, (confermata da questa Corte con ordinanza n. 26485/2020 allegata sub n. 14 doc. prime cure) , che dimostrerebbe, a suo avvisola ragione del trasferimento immobiliare volto alla riuni one giuridicadi tutta la proprietà fondiaria agraria in capo allo stesso soggetto, in quanto , di fatto , detta proprietà era già unica, in quanto la società acquirente era amministrata dal venditore stesso; alla luce dei richiamati principi, il vizio di violazione di legge prospettato si rivela insussistente e la motivazione non si rivela punto irrazionale; 4. con il terzo motivo il ricorrent e denuncia “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 2697 c.c. – inammissibilità azione revocatoria per mancanza dell’eventus damni - (art. 360, comma 1, n. 3) – erroneità, illogicità, irrazionalità della motivazione – nullità della sentenza o d el procedimento (art. 360, comma 1, n. 4)”; a parere del ricorrente, la sentenza impugnata, erroneamente applicando la normativa in tema di revocatoria, avrebbe illogicamente motivato sulla base di una distorta applicazione della sussistenza dell’ eventus d amni , quale presuppostonecessario per l’azione revocatoria; 4.1. ilmotivo è inammissibile; il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove a differenza di quanto dal medesimo sostenuto risulta ravvisata l’ infondat ezza del lo speculare motivo d’appello e affermato che, come già rilevato dal primo giudice, il doc. 7 cui faceva riferimento l’appellante, pur essendo indicato nell’elenco degli atti dimessi con la comparsa di risposta, non fosse CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tra i documenti effettivamente allegati (mancata produzione dei contratti di mutuo ed i piani di ammortamento), che anche la missiva del 17.1.2019 di [OSCURATO:SOCIETA]. (valorizzata dall’appellante al fine di dare riscontro a quanto dedotto circa il valore residuo dei mutui ipotecari)non fosse effettivamente inidonea allo scopo, non essendo possibile ricollegarla con certezza ai rapporti di mutuo in questione e che infine alcun accenno aveva formulato sulla sorte esecutiva dei mutui in questione, né circa la sussistenza di ulteriori garanzie a presidio dei crediti dei mutuanti(pag. 9 della sentenza impugnata); 4.1.2.per un altro verso, la c orte d’appello ripercorre l ’iter decisorio del giudice di prime cure, spiegando adeguatamente le ragioni di condivisioneed esprimendo, con autonoma motivazione, quelle per le quali ha ritenuto sussistente l’eventus damni; 5. le spese del giudizio di cassazione, liquidato come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Il ricorrente va altresìcondannato al pagamento di somme, liquidate come in dispositivo, ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna il ricorrenteal pagamento in favore della part e controricorrente : delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi e uro 9.200,00,di cui euro 9.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge;della somma di euro 9.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. C ondanna il ricorrent e al pagamento della somma di e uro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4° co., c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali CC 28.02.2025 Ric. n. 9961/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi per il versamento, da parte del rico