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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40944/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22905/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Roma, parco Europa; ct ,Dvi.ìc (1•2.,:ra i o yl ((erC c(C((3,- [OSCURATO:PERSONA] ov- -Controricorrente- avverso la sentenza n.90/08/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, emessa il 25/5/2011, depositata in data 8/7/2011 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi contro la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito società) avverso la sentenza n.90/08/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), emessa il 25/5/2011, depositata in data 8/7/2011 e non notificata, che ha parzialmente accolto l'appello della società relativamente ai ricavi non contabilizzati per differenze di magazzino non giustificate; con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che «a fronte della mancata produzione di qualsiasi documento a giustificazione concreta delle discrepanze (tra le rimanenze risultanti dalle scritture ausiliarie di magazzino e quelle registrate), la quantità, qualità e tipologia dei beni (piccola minuteria metallica di scarso valore individuale e prodotti semilavorati) contrastano logicamente con la presunzione di cessione o vendita di tali beni senza la fattura, sia per il quasi irrilevante vantaggio economico delle presunte singole cessioni, sia per l'invendibilità del prodotto semifinito»; secondo il giudice di appello, la sostanziale correttezza delle scritture contabili e dei procedimenti di controllo del magazzino, nonché la considerazione della complessità della specifica realtà imprenditoriale, avrebbero reso plausibili le giustificazioni della contribuente, per il superamento della presunzione semplice di cui all'art.4 d.P.R. n.441/1997, conformemente all'invito contenuto nella circolare n.31/E; a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato dinanzi all'adunanza in camera di consiglio del 28 febbraio 2019 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con istanza depositata in data 1 giugno 2019, la società ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2019; con ordinanza del 28 febbraio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; nelle more dell'udienza, parte controricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo ex art. 6 e 7, comma 2, lett.

B) e comma 3, d.l. n. 119 del 2018 con allegati documenti, il cui elenco è stato comunicato a controparte; [OSCURATO:PERSONA]: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'elenco dei documenti depositati è stato notificato via p.e.c. a controparte, che ntilla ha eccepito; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22905/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla via Roma, parco Europa; ct ,Dvi.ìc (1•2.,:ra i o yl ((erC c(C((3,- [OSCURATO:PERSONA] ov- -Controricorrente- avverso la sentenza n.90/08/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, emessa il 25/5/2011, depositata in data 8/7/2011 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi contro la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito società) avverso la sentenza n.90/08/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), emessa il 25/5/2011, depositata in data 8/7/2011 e non notificata, che ha parzialmente accolto l'appello della società relativamente ai ricavi non contabilizzati per differenze di magazzino non giustificate; con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che «a fronte della mancata produzione di qualsiasi documento a giustificazione concreta delle discrepanze (tra le rimanenze risultanti dalle scritture ausiliarie di magazzino e quelle registrate), la quantità, qualità e tipologia dei beni (piccola minuteria metallica di scarso valore individuale e prodotti semilavorati) contrastano logicamente con la presunzione di cessione o vendita di tali beni senza la fattura, sia per il quasi irrilevante vantaggio economico delle presunte singole cessioni, sia per l'invendibilità del prodotto semifinito»; secondo il giudice di appello, la sostanziale correttezza delle scritture contabili e dei procedimenti di controllo del magazzino, nonché la considerazione della complessità della specifica realtà imprenditoriale, avrebbero reso plausibili le giustificazioni della contribuente, per il superamento della presunzione semplice di cui all'art.4 d.P.R. n.441/1997, conformemente all'invito contenuto nella circolare n.31/E; a seguito del ricorso, la società resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato dinanzi all'adunanza in camera di consiglio del 28 febbraio 2019 ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; con istanza depositata in data 1 giugno 2019, la società ha chiesto la sospensione del processo ed il rinvio a nuovo ruolo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n.119/2018, conv. dalla legge n.136/2019; con ordinanza del 28 febbraio 2019, la Corte ha sospeso il processo ai sensi dell'art.6, comma 10, d.l. n.119/2018, convertito dalla legge n.136/2019, e rinviato la causa a nuovo ruolo; nelle more dell'udienza, parte controricorrente ha depositato istanza di estinzione del processo ex art. 6 e 7, comma 2, lett. B) e comma 3, d.l. n. 119 del 2018 con allegati documenti, il cui elenco è stato comunicato a controparte; [OSCURATO:PERSONA]: vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che l'elenco dei documenti depositati è stato notificato via p.e.c. a controparte, che ntilla ha eccepito; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. la Corte dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Così dec
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