CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 11477/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte (W-e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8741/2016 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Albenga (SV), elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Genova il 29 settembre 2015 n. 989/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] di Bari - Sezione Staccata di Genova il 29 settembre 2015 n. 989/04/2015, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la revoca delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), a causa della mancata produzione della certificazione rilasciata dall'IPA e della mancata iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in relazione all'acquisto della proprietà di un terreno in Comune di Cisano sul Neva (SV), con rogito notarile del 20 maggio 2009, ha rigettato l'appello proposto in via principale dal medesimo ed ha accolto in parte l'appello proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Savona il 13 novembre 2014 n. 602/02/2014, con condanna alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente non potesse invocare l'esimente della forza maggiore per giustificare il mancato conseguimento dei requisiti soggettivi per assumere la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Il ricorso è affidato a cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia falsa applicazione del 'art. 1, nota I, della tariffa - parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente non potesse usufruire delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (IPA), ancorché il mancato conseguimento dei requisiti per assumere tale qualifica fosse dipeso da cause di forza maggiore. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non aver tenuto conto: a) che il Comune di Cisano sul Neva (SV) aveva rilasciato due permessi di costruire sul terreno per gli interventi necessari ad avviare l'azienda agricola; b) che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rilasciato due autorizzazioni (in corso di voltura) per gli interventi necessari ad avviare l'azienda agricola; c) che, dopo un'iniziale sospensione, sulla scorta di parere pro ventate reso da un eminente avvocato (il quale aveva consigliato la conferma del rogito notarile per un'omissione inerente alla normativa in materia di terreni interessati da incendi), il Comune di Cisano sul Neva (SV) aveva disposto la prosecuzione dei lavori; d) che la natura di terreno interessato da incendi non era desumibile dal contesto del rogito notarile né dall'allegato certificato di destinazione urbanistica.3. Con il terzo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver deciso l'appello incidentale dell'amministrazione finanziaria con motivazione assolutamente carente o apparente in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, che era stata esclusa dal giudice di prime cure. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver ritenuto la nullità dell'atto impositivo per carenza di motivazione in ordine alla revoca delle agevolazioni, dovendo escludersi l'obbligatorietà della produzione della certificazione rilasciata dall'IPA. 5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art. 6 della Legge 18 dicembre 1997 n. 472, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente non potesse beneficiare dell'esimente della forza maggiore a causa della perduranza del sequestro preventivo del terreno acquistato oltre la scadenza del termine triennale e dell'esimente dell'incertezza oggettiva sulla portata della norma applicabile a causa delle difficoltà interpretative in ordine alla disciplina urbanistica ed alla disciplina antincendio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto, per la comune attinenza alla questione dei presupposti della revoca delle agevolazioni previste per l'imprenditore agricolo professionale (art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99) - sono infondati, ma occorre procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, che pure è corretta nel dispositivo.1.1 La questione della obbligatorietà della produzione della certificazione rilasciata dall'IPA per il godimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di terreni da parte degli imprenditori agricoli professionali (IAP) è stata nuovamente affrontata - sulla scia di un orientamento consolidato - in un recente arresto di questa Corte, le cui conclusioni possono essere confermate anche in questa sede (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3100). 1.2 I! D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 ha introdotto la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio dei 14 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (art. 1, comma 1). I suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (art.1, comma 2). L'accertamento regionale è necessario ai fini dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (vedasi la circolare emanata dall'INPS il 24 maggio 2004 n. 85), a sua volta presupposto per il trattamento tributario. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. e siano in possesso dei requisiti indicati dal D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, ed in particolare: a) nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3). La società agricola, che abbia ad oggetto esclusivo l'attività agricola, ha la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex art. 1, comma 3, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99; nella misura in cui vi sia l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, alle società agricole munite dei suddetti requisiti «sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto». L'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 dispone che: «Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto». Dunque, ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l'imprenditore agricolo professionale deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale per essere equiparato alla persona fisica coltivatore diretto; ciò soprattutto ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani. Le due qualifiche, comunque, non coincidono, sicché è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e non quella di imprenditore agricolo professionale. La legge non chiarisce che tipo di documentazione lo IAP debba produrre al fine di ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Infatti, nel TUR il requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale, ora IAP, non è richiesto sin dal momento della stipulazione della compravendita con aliquota agevolata, ma può anche essere conseguito nel triennio successivo. 1.3. Nella fattispecie in esame, l'amministrazione finanziaria ha contestato il trattamento agevolativo, facendo rilevare che il contribuente non aveva mai documentato il possesso dei requisiti per potere usufruire dei benefici fiscali di cui al D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99. Per cui, la questione all'esame della Corte è se sia necessaria, ai fini del riconoscimento del trattamento agevolativo di cui all'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, la produzione della certificazione rilasciata dall'IPA al momento della registrazione della compravendita di un terreno agricolo ovvero entro un triennio dalla registrazione della compravendita di un terreno agricolo. La risposta è negativa. Secondo l'indirizzo sostenuto da questa Corte, non sono necessari, ai fini del trattamento agevolativo, né il certificato definitivo né l'attestato provvisorio, ciò in quanto l'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 non prevede l'obbligo della presentazione del certificato attestante la qualifica di IAP, ma solo il riconoscimento da parte dell'ufficio competente della qualifica. Infatti, con riferimento alla questione della prova del possesso dei requisiti (soggettivi e previdenziali), anche l'indirizzo prevalente della dottrina ritiene che la mancanza di specifiche disposizioni che la impongano comporta che essi vadano solamente esposti nell'atto (poiché il notaio che registra telematicamente deve liquidare le imposte sulla base delle risultanze dello stesso), salva la successiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della concreta insussistenza (così come avviene in altre ipotesi analoghe: vedasi la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 1990 n. 85, in tema di agevolazioni per i territori montani). Si ritiene, infatti, che il D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 abbia esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, ma senza richiedere la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della Legge 6 agosto 1954 n. 604, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto ed incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende promuovere. Va, quindi, ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui: «In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit. trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto" (Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071 - nello stesso senso: ; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2014, n. 23630; Cass., Sez. 5", 13 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11320; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16213). Né sarebbe possibile argomentare che se, a seguito della abrogazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, è venuto meno l'obbligo di presentare al pubblico ufficiale rogante o all'ufficio del registro entro il triennio successivo alla registrazione la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art.12 della Legge 9 maggio 1975 n.153, tuttavia, sostituita per effetto dell'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale con quella di imprenditore agricolo professionale, all'obbligo di presentare la certificazione di cui all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n.153, si è sostituito l'obbligo di presentare la documentazione di accertamento rilasciata dalle Regioni ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99. Simile argomentazione, oltre a forzare la lettera del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, la quale non si esprime in termini di obbligo di presentazione della documentazione regionale né, tanto meno, in termini di obbligo di presentazione sanzionato con la decadenza dai benefici fiscali, si scontrerebbe con il rilievo, conseguente alla rimarcata incompatibilità delle condizioni previste dall'art. 2 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717). L'enunciato principio è stato richiamato anche con riferimento alle compravendite escluse dall'applicazione del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005). A tale riguardo, è stato rilevato che appare, in definitiva, congruo leggere l'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 101, per cui: «All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto», ha inteso riconoscere a favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) un'agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch'essa dà luogo alla riduzione d'aliquota ivi prevista, che ha la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un'agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince, appunto, dall'incompatibilità degli stessi rispetto all'imprenditore agricolo professionale (IAP); beneficio che per assolvere la sua funzione, quella dell'incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, non può essere subordinato all'esistenza, da certificare, dei requisiti che, nella sostanza, la neghino (Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071). 2. Ciò non di meno, l'esenzione dall'obbligo di produrre la certificazione non comporta l'automatico riconoscimento dei benefici fiscali in base alla sola dichiarazione del contribuente di volersene avvalere. 2.1 Difatti, l'imprenditore agricolo professionale - persona fisica è ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; ma ciò soltanto «se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale» (art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99). In proposito, si stabilisce che «l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura» (art. 1, comma 5 -bis, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 101) (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10542; Cass., Sez. 5^, 8 giugno 2018, n. 14963; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19182; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16213). Per cui, le agevolazioni in discorso presuppongono l'iscrizione dell'imprenditore agricolo alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10542; Cass., Sez. 5^, 17 luglio 2019, n. 19182; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16213), che è rilevante anche se disposta con riserva e successiva retrodatazione dell'obbligazione contributiva (Cass., Sez. 5^, 16 ottobre 2020, n. 22485; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16213). L'imprenditore agricolo professionale - persona fisica è, infatti, ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto solo se, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del il D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, «iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale». All'art. 1, comma 5 -bis, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 101, si precisa che «l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura». Ai sensi dell'art. 1, comma 5 -ter, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 101: «Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP»; tale disposizione, quindi, rende sufficiente la mera presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica di IAP, con termine di ventiquattro mesi per il riconoscimento, ma non incide né sulla decorrenza del riconoscimento né sul requisito dell'iscrizione, per il quale non è previsto alcun differimento (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2020, n. 2644).2.2 Nella specie, come si evince dalla prospettazione fattane in ricorso, il contribuente aveva chiesto ed ottenuto il 20 aprile 2009 l'iscrizione provvisoria ("con riserva") nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura presso l'INPS, ma non aveva conseguito l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale dalla Regione entro il termine di ventiquattro mesi, per cui l'iscrizione provvisoria era stata cancellata d'ufficio (vedasi la circolare emanata dall'INPS il 24 marzo 2006 n. 48). Così che la carenza definitiva di tale requisito giustificava la revoca delle agevolazioni fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria. 2.3 Pertanto, il giudice di appello si è sostanzialmente attenuto a tale principio, avendo ritenuto che la carenza di iscrizione del contribuente nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura giustificasse la revoca delle agevolazioni spettanti all'imprenditore agricolo professionale. 3. Ancora, il contribuente ha invocato la forza maggiore a giustificazione - oltre che della mancata allegazione della certificazione - anche del mancato conseguimento dei requisiti per assumere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, indicando una serie di sopravvenienze ostative (tra le quali, il sequestro preventivo del fondo rustico in sede di un procedimento penale). 3.1 Come è noto, la figura della "forza maggiore" è stata codificata dall'art. 6, comma 5, del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 472 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come "causa di non punibilità" del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l'infrazione di una norma tributaria. L'esimente è stata oggetto di un'attenta rielaborazione da parte di questa Corte (vedansi, in motivazione: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175) sulla scorta della giurisprudenza euro-unitaria. In proposito, si è affermato che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale - da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dìcembre 2007, in causa C-314/06, punto 24, e con l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C-325/03, punto 25 - comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. Peraltro, è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzionì del caso (vedansi la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19). Pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6^, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17027; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28818). 3.2 Ciò detto, questa Corte non ha mancato dì ampliare l'operatività della forza maggiore, estendendola, in particolare, nel campo delle agevolazioni fiscali, all'impossibilità per il contribuente di adempiere l'obbligazione assunta verso l'amministrazione finanziaria di trasferire entro diciotto mesi la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato per evitare la decadenza dall'agevolazione della c.d. "prima casa". A tale riguardo, l'orientamento interpretativo si è consolidato nel senso dì ritenere che, «in tema di imposta di registro, l'art. 2 del D. L. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella Legge 5 aprile 1985 n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore vi trasferisca la residenza, rilevante ai fini del godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto; detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall'agevolazione, solo qualora tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2013, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7067; Cass., Sez. 6^-5, 2 aprile 2014, n. 7764; Cass., Sez. 6^-5, 14 luglio 2014, n. 16082; Cass., Sez. 6^-5, 10 marzo 2015, n. 4800; Cass., Sez. 6^-5, 12 marzo 2015, n. 5015; Cass., Sez. 6^-5, 8 novembre 2019, n. 28838; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10719; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17629; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2022, n. 5021). Quanto alla ricorrenza della forza maggiore, quale causa di giustificazione del mancato trasferimento della residenza, si è precisato che per forza maggiore deve intendersi «un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di "abitare" nella prima casa entro il termine suddetto» (Cass., Sez. 5^, 26 marzo 2014, n. 7067; Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2014, n. 13177); «un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento» (Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2013, n. 14399; Cass., Sez. 6^-5, 4 gennaio 2016, n. 25; Cass., Sez. 6^-5, 19 gennaio 2016, n. 864; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13148; Cass., Sez. 6^-5, 9 marzo 2017, n. 6076; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6213; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39788). Più specificamente, nel confermare, sempre in tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", che la forza maggiore idonea ad impedirne la decadenza dell'acquirente di un immobile ubicato in un Comune diverso da quello di sua residenza, qualora egli non abbia trasferito ivi quest'ultima nel perentorio termine di diciotto mesi dall'acquisto, deve consistere in un evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine suddetto, si è ritenuta la sussistenza della forza maggiore negli ostacoli frapposti da un'inquilina all'esecuzione per rilascio in tre diversi accessi, con differimento di circa dieci mesi nell'acquisizione del possesso dell'immobile (Cass., Sez. 16 6^-5, 17 dicembre 2015, n. 25437). Ancora, è stato di recente affermato che, in tema di agevolazioni c.d. "prima casa", l'occupazione abusiva dell'immobile da parte di un terzo integra un'ipotesi di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dal beneficio fiscale, trattandosi di un evento imprevedibile ed indipendente dalla volontà del contribuente (in termini: Cass. Sez. 6^-5, 18 aprile 2019, n. 10936), precisando ancora che, «essendo il terzo un occupante abusivo, e dunque privo di titolo, vi era una legittima aspettativa da parte dell'acquirente - a prescindere dalla conoscenza del previo stato di occupazione - all'immediato escomio, sicché le vicende successive all'invito al rilascio ed i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dell'acquirente, trattandosi di eventi non prevedibili, che sopraggiungono inaspettati e sovrastanti la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine dei diciotto mesi». 3.3 Un'ulteriore estensione dell'esimente (sempre in difetto di specifica previsione) è stata operata dalla Corte in relazione all'agevolazione per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, allorquando l'utilizzazione edificatoria dell'area non possa avvenire entro il termine di cinque anni dal trasferimento. Sul punto, componendo un precedente conflitto di orientamenti (in senso favorevole: Cass., Sez. 5", 20 luglio 2016, n. 14892; Cass., Sez. 6A-5, 9 febbraio 2017, n. 3535; Cass., Sez. 5", 19 aprile 2017, n. 9851; in senso contrario: Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2014, n. 24573; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3198), si è detto che, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio dì cui all'art. 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nella formulazione vigente ratione temporis, si applica anche qualora l'edificazione non sia realizzata nel termine di legge, purché tale esito derivi non da un comportamento direttamente o indirettamente ascrivibile all'acquirente, tempestivamente attivatosi, ma da una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile, tale da configurare la forza maggiore ovvero il factum principis, ciò rendendo inesigibile, secondo una regola generale immanente nell'ordinamento, il comportamento richiesto dalla norma nel termine da essa previsto (in termini: Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8094; Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2021, n. 2781; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19764; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 36212; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1372). 3.4 Alla luce dell'evoluzione esegetica che ha condotto a dilatare il campo d'azione della forza maggiore oltre il ristretto ambito delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, vi è da chiedersi se ne sia possibile l'estensione anche ai fatti incidenti (in senso negativo) sul possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso ad un'agevolazione fiscale. Nel sistema del diritto tributario, la forza maggiore assurge al rango di esimente con riguardo all'inadempimento di obbligazioni aventi, direttamente o indirettamente, ad oggetto un'imposta, tanto se la conseguenza sia l'irrogazione di una sanzione amministrativa, quanto se la conseguenza sia la perdita di un'agevolazione fiscale (Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757). Per cui, allorquando non si delinei la preesistenza di una qualche obbligazione del contribuente verso l'amministrazione finanziaria, si deve escludere che la sopravvenienza di circostanze idonee ad ostacolare il conseguimento di condizioni soggettive previste da norme legislative per usufruire di benefici fiscali possa configurare un esimente per evitarne la revoca (Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4757). 3.5 Pertanto, sia pure con motivazione succinta - ma, comunque, sufficiente - sulla rilevanza della forza maggiore (in presenza di «eventi eccezionali ed imprevedibili», che non sono stati ravvisati nella fattispecie scrutinata), il giudice di appello ha correttamente escluso che le circostanze addotte dal contribuente potessero giustificare il mancato conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed il godimento dell'esenzione dalle sanzioni amministrative. 4. Da ultimo, il contribuente ha invocato l'esimente dell'incertezza oggettiva sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni a cui si riferiscono le violazioni contestate, deducendo la carenza di motivazione della sentenza impugnata sull'accoglimento in parte qua dell'appello proposto in via incidentale dall'amministrazione finanziaria. 4.1 Per costante giurisprudenza, ìnvero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 4.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento dell'appello proposto in via incidentale, avendo evidenziato - sia pure in forma sintetica - la "chiarezza" della disciplina normativa in materia di agevolazioni fiscali a favore dell'imprenditore agricolo professionale ed avendo escluso, di riflesso, la sussistenza di una complessità idonea ad integrare uno stato di "incertezza oggettiva" sul piano esegetico. Per cui, il decisum raggiungeva la soglia motivazionale del minimo costituzionale. 5. In definitiva, alla stregua delle Suesposte argomentazioni, valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il