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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40971/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 635 bis e 615 ter cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione di una prova decisiva rappresentata da documentazione in lingua inglese dai quali si deducevano le caratteristiche del sistema che si assumeva violato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il vizio della sentenza previsto dall 'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva costituisce un "error in procedendo" che si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa: il che ha luogo quando la prova abbia ad oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, conduca a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta così come risultava sulla base delle precedenti acquisizioni (sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Rv. 226326).

Nel caso di specie, come aveva già rilevato la Corte di merito, l 'acquisizione della documentazione non avrebbe potuto scalfire l'inequivoco quadro probatorio illustrato dalla medesima da pagina 4 della sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 635 bis e 615 ter cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa acquisizione di una prova decisiva rappresentata da documentazione in lingua inglese dai quali si deducevano le caratteristiche del sistema che si assumeva violato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il vizio della sentenza previsto dall 'articolo 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e consistente nella mancata assunzione di prova decisiva costituisce un "error in procedendo" che si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa: il che ha luogo quando la prova abbia ad oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, conduca a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta così come risultava sulla base delle precedenti acquisizioni (sez. 6, Sentenza n. 35122 del 24/06/2003 Rv. 226326). Nel caso di specie, come aveva già rilevato la Corte di merito, l 'acquisizione della documentazione non avrebbe potuto scalfire l'inequivoco quadro probatorio illustrato dalla medesima da pagina 4 della sentenza impugnata. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E7
Sentenza Cassazione n. 40971/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris