CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 25480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.27312/2019 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesodagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- tino e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata a Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l ’ordinanza del Tribunale di Patti n. 1 557 / 201 8 depositata i l 5/06/2019. Ascoltata la relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/07/2023. Fatti di causa Con distinti ricorsi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conveniva di- nanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].r.l. per la condanna al paga- mento di compensi professionali. L’attore allegava di aver svolto atti- vità professionale nell'interesse della convenuta in un procedimento monitorio, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e in un 2di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. giudizio di opposizione a precetto.Nel costituirsi in giudizio la conve- nuta eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda, argo- mentando che l’attività professionale ha carattere unitario, poiché i tre processi in relazione ai quali è stata svolta sono stati instaurati sulla base di uno stesso titolo esecutivo. Di conseguenza, le distinte inizia- tive giudiziali per la liquidazione del compenso determinano un frazio- namento abusivo di un credito unitario.Disposta la riunione d ei ricorsi , il Tribunale dichiara improcedibile la domanda nell’uno e accoglie la domanda nell’altro. Rilevando il carattere unitario dell’attività profes- sionale, il Tribunale ha accertato l’abusivo frazionamento del credito. Ricorre in cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso . Ragioni della decisione 1. - Con l’unico motivo di ricorso si censura che il Tribunale abbia dichiarato improcedibileuno dei ricorsi per la liquidazione di compens o professionale, poiché ha considerato che la proposizione di domande giudiziali di compenso professionale distinte per diverse prestazioni professionali costituisca un caso di frazionamento abusivodel credito. Si deduce violazionedegli artt. 24 Cost., 2907 c.c., 100 e 112 c.p.c., nonché 1704, 1708, 1709 c.c., 83 c.p.c., 2233 c.c., 13 l. 247/2012, 2 e 4 d.m. 55/2014. L’esame nel merito del ricorso non incontra ostacolo nell’eccezione d’inammissibilità del ricorso in quanto notificato a mezzo p.e.c. in for- mato .pdf non nativo. In ogni caso si applica la sanatoria per consegui- mento dello scopo(cfr. Cass. SU 7665/2016). 2. -Il motivo non è fondato. Corretta è la mossa di partenza del Tribunale: il confronto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul frazionamento processuale de i 3di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. crediti(a partire da Cass. SU 23726/2007 , passando poi per Cass. SU 4090 e 4091/2017). Mutando l’orientamento precedente, Cass. SU 23726/2007 statui- rono che, ove vi sia un unico rapporto obbligatorio, il principio di cor- rettezza e buona fede e la garanzia del giusto processo impediscono che il creditore pecuniario possa frazionare il credito in più domande giudiziali di adempimento(nemmeno scaglionate nel tempo) . T ale par- cellizzazione si risolve infatti in abuso degli strumenti processuali. Nell’intervenire con un nuovo grand arrêt nel 2017 (anzi con due sentenze gemelle), le Sezioni Unite hanno impresso una svolta al per- corso, che è poi stata seguita dalla giurisprudenza successiva. Dopo aver premesso che l’indirizzo inaugurato da Cass. SU 23726/2007 ha sempre fatto riferimento ad un singolo credito, le Sezioni Unite del 2017 hanno intesoestendere l’orientamento ai casi di pluralità di crediti «facenti capo a» ovvero (vel) «riferibili a» ovvero (vel) «relativi a» un rapporto complesso. Cass. SU 4090 e 4091/2017si sono pronunciate in materia di diritto del lavoro, hanno pensatoal rapporto di lavoro come esempio tipico di rapporto complesso e parlano preferibilmente di rapporto di durata. Nondimeno l’esordio e l’intera struttura argomentativa abbracciano il rapporto complesso o comunque ascrivono (come, d’altra parte, è dif- ficilmente evitabile) al termine rapporto di durata un significato ampio e indeterminato. Con riferimento a tali rapporti complessi e/o di durata (si potrebbe parlare anche di «durata complessa» o «complessità durevole»), Cass. SU 4090 e 4091/2017riconoscono che la disciplina giuridica è «intesa a consentire, ove possibile, latrattazione unitaria […] e comunque ad attenuare o elidere gli inconvenienti della proposizione e trattazione separata deimedesimi». Illuminano gli esempi: « Di tale esigenza si è 4di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. espressamente fatta carico la giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr. in particolare Cass. SU 12310 /2015 in materia di modificabilità della domanda ex art. 183 c.p.c., nonché Cass. SU 26242/2014 in ma- teria di patologia negoziale), nella consapevolezza che la trattazione dinanzi a giudici diversi, incontrasto con il principio di economia pro- cessuale, di una medesimavicenda ‘esistenziale’» presenta risvolti ne- gativi, che secondo le Sezioni unite incidono particolarmente: (a)sulla ‘giustizia’ sostanziale della decisione (chepuò essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti idiversi aspetti e le possibili ri- cadute della stessa vicenda, evitando difornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamenteframmentata); (b) sulla durata ragionevole dei processi (in relazione allapossibile duplicaz ione di at- tività istruttoria e decisionale); (c) sulla stabilità dei rapporti (in rela- zione al rischio di giudicaticontrastanti). Ne segue l’elaborazione di un complesso principio di diritto. Esso si origina dalla presa d’atto che distinti diritti di credito, benché relativi ad un unico rapporto tra le parti, possonoessere tratti ad og- gettodi domande in processi distinti . Si introduce però una limitazione fondamentale: ovetali pretese creditorie , oltre che far capo ad un me- desimo rapporto, rientrino anche in u n unico ambito oggettivo di un potenziale giudicato o comunque si fondino sul medesimo fatto costi- tutivo,le relative domande possono proporsi in più processi solo se il creditore dimostri di avere «un interesse oggettivamente valutabi le» ex art. 100 c.p.c. a tali distinte iniziative di tutela giurisdizionale, sì da rendere tollerabileil costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente diseconomia nella duplice cognizione di un’identica vicenda sostanziale. Come si può constatare, ciascuna delle proposizioni che compongono il principio è provvista di parole indeterminate o elastiche, protese ad 5di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. arginare (per le ragioni indicate indietro, nel penultimo capoverso) l’ambito in cui è possibile frammentare in più processi la cognizione di una «identica vicenda sostanziale». In primo luogo, a proposito di quest’ultima, è da notare che le Sezioni Unite si erano lasciate sfuggire in precedenza un aggettivo poco frequentato nelle argomentazioni giu- ridiche: hanno parlato di vicenda «esistenziale», quasi a incorporare, in questa parola comune, poco compromessa da usi pregressi del lin- guaggio specialistico della giurisprudenza di legittimità, l’apertura di un senso nuovo. Un’apertura di senso presaga altresì di dover affidare la propria consistenza al lavorio della giurisprudenza successiva, al co- spetto di vicende della vita mai del tutto identichetra di loro. In secondo luogo, si parla di più diritti che «fanno capo a», «sono relativi a» o anche «sono riferibili a» un unico rapporto tra le parti. Il solo aspetto certo del significato di questi termini è negativo: essi non indicano necessariamente una connessione fra diritti per identità (co- munanza) di fatto costitutivo. Infatti, tale seconda ipotesi di collega- mento è rilevata partitamente: «o comunque si fondino sul medesimo fatto costitutivo». In terzo luogo, si aggiunge il riferimento ad «un unico ambito ogget- tivo di un potenziale giudicato». È superfluo ricordare la generosa no- zione dell’ambito oggettivo del giudicato propria di questa Corte (ma si ripensi di nuovo a Cass. SU 26242/2014 9) per riconoscere che anche tale elemento risponde alla funzione di «arginamento» menzionata (per tacere della flessibilità della locuzione impiegata dalle Sezioni Unite: «distinti diritti di credito relativi a un medesimo rapporto di durata tra le parti che siano anche, in proiezione, inscrivibilinel medesimo ambito di un possibile giudicato). In quarto luogo, con l’espressione «interesse oggettivamente valu- tabile» si tocca il colmo dell’elasticità. Di oggettivamente valutabile in 6di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. questa espressione vi è soprattutto la sua studiata indeterminatezza. Né aiuta il caso di specie sul quale Cass. SU 4090 e 4091/2017si sono pronunciate, poiché hanno rilevato che la parte «ben poteva […] pro- porre le domande […] in diversi processi, senza neppure la necessità di verificare la sussistenza di uninteresse oggettivamente valutabile a tale separata proposizione». Concretamente, si trattava di un lavora- tore che aveva domandato giudizialmente il ricalcolo del premio fedeltà con inclusione dello straordinario prestato a titolo continuativo, dopo aver proposto in precedenza (ma sempre dopo la cessazione del rap- porto di lavoro) una domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto tenendo conto di alcune voci retributive percepite in via continuativa. A sostegno le Sezioni Unite adducono che gli istituti del TFR e del premio fedeltà hanno diversa fonte (legale l'uno e pattizia l'altro), nonché differenti presupposti e finalità, cosicché non risulta che il credito azionato in relazione al premio fedeltà sia inscrivibile nel me- desimo ambito oggettivo del giudicato ipotizzabile in relazione alla pre- cedente domanda riguardante la rideterminazionedel TFR, né che i due crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo. Cass. SU 4090 e 4091/2017 individuano solo due orli dell’ambito di occorrenza diinteressi oggettivament e valutabil i: «n on si tratta […] di valutare ‘caso per caso’(in relazione al bilanciamento degli interessi di ricorrente e resistente) l'azionabilità separata dei diversi crediti, né tanto meno si tratta di accertareeventuali intenti emulativi o di inda- gare i comportamenti processuali del creditore agente sul versante psico-soggettivistico.Quel che rileva è che il creditore abbia un inte- resse oggettivamentevalutabile alla proposizione separata di azioni re- lative a creditiriferibili al medesimo rapporto di durata ed inscrivibili nel medesimoambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato, ovvero fon- dati sulmedesimo fatto costitutivo». 7di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, molto dipende evidentemente dal senso che la per- sona interpretante è chiamata ad ascrivere a ciascunodei «giunti ela- stici»contenuti nel principio di diritto enunciato da Cass. SU 4090 e 4091/2017,nonché alla loro combinazione sotto la pressione (che può essere anche un’illuminazione) del caso da decidere. 3. -Ed allora si rivolge lo sguardo al caso di specie , assumendo ipo- teticamentein questo paragrafo la posizione del ricorrente e cercando di esporre la sua tesi nel modo migliore. Il menzionato orientamento delle Sezioni Unite non può essere invo- cato persuasivamente a fondamento della pronuncia impugnata. In- fatti, esso vale «allorché le diversedomande traggano origine da un ‘unico rapporto obbligatorio’ ovvero tendano all’adempimento di una ‘singola obbligazione’, suscettibile di ‘ un’unica soluzione ’ ; se , invece , [come nel caso di specie]i crediti sono fondati su diversi fatti costitutivi e se il rapporto obbligatorio non è unitario, non sussiste alcunfrazio- namento del credito, né abuso del processo». Infatti, l’attività professionale dell’avvocato nei confronti del cliente rinviene la propria fonte nel contratto di patrocinio che è una specie del mandato ex art. 1703 c.c. In quanto tale, esso non richiede la forma scritta, che è invece richiesta ex art. 83 co. 2 c.p.c. per la procura alle liti. Il conferimento di quest’ultima, congiunto alla redazione scritta di atti processuali ad opera dell’avvocato in rappresentanza della parte, configura altresì di regola il perfezionarsi di un correlativo contratto di patrocinio, che rispetta altresì la forma scritta richiesta ad substantiam quando l’incarico professionale è conferito dalla p.a. (cfr. in questo senso, tra le altre Cass. 13963/2006, 2266/2012, 3721/2015). Più in generale, cioè con formulazione non specificamente focalizzata sulla necessità di ravvedere una forma scritta anche per il contratto di patrocinio, si è argomentato: «Quando la procura, rilasciata per iscritto 8di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c., venga accettata dal legale attra- verso il concreto esercizio del potere rappresentativo emergente dalla sottoscrizione degli attidifensivi […], il collegamento necessario, fun- zionale e di contenuto, tra questi ultimi e la prima consente di ritenere concluso il contratto di patrocinio, sussistendone tutti i requisiti, dall'in- contro di volontà tra le parti alla funzione economico-sociale del nego- zio, all'oggetto ed alla forma che rende possibile l'assoggettamento al controllo» (così Cass. 3721/2015, 2266/2012, cit.). In questo senso sono da interpretare le osservazioni che «la procura ad litem è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale» (così, espressa- mente, Cass. 11326/2004, ma si veda anche Cass. 21924/2006, 1419/2011, 20047/2011). Consonanti affermazioni si riscontrano in dottrina. Pertanto, il diritto del difensore al compenso professionale rinviene nella procura alle liti la propria fonte autonoma. Ne segue che distinte procure alle liti rilasciate per diversi processi (o diversi gradi di pro- cesso) costituiscono fonti ex art. 1173 c.c. di altrettante obbligazioni da distinti contratti di patrocinio. Ciò escludeappunto la rilevanza nel caso di specie dell’orientamento giurisprudenziale sui limiti del frazio- namento giudiziale di crediti unitari sul piano sostanziale, riferito nel paragrafo precedente (2.). Infatti, quell’orientamento muove dal pre- supposto di un rapporto obbligatorio unitario, che non si dà invece nel caso di specie. L’argomentazione del provvedimento impugnatopresenta poi auto- nomi aspetti di debolezza, poiché invoca a proprio fondamento pro- nunce giurisprudenziali coerenti con questa impostazione, trale quali, in particolare, Cass. 26060/2013, che sottende un caso del seguente tenore. Il cliente aveva rilasciato una procura alle liti congiuntamente a due difensori e uno dei due aveva ottenuto nei confronti dell’altro 9di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. difensore un decreto ingiuntivo dipagamento del correlativo compenso professionale, avendo allegato lo svolgimento di attività professionale su incarico e per conto dell’altro avvocato. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso per cassazione proposto da quest’ultimo, Cass. 26060/2013 ha argomen- tato che: «l a distinzione tra rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad liteme rapporto di patrocinio (in virtù del quale si è ritenuto possibile nella giurisprudenza di questa Corte individuare come cliente, e cioè obbligato al pagamento del compenso nei confronti dell'avvo- cato, un soggetto diverso da colui che ha rilasciato la procura) non esclude la necessità di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo, dovendosi, in difetto, presumere che il cliente è colui che ha rilasciato la procura […]ossia, nel caso di specie» la società che aveva conferito la procura alle liti congiunta e non l’avvocato destinatario dell’ingiunzione di pagamento. Il corsivo sottolinea come tale dictum presuppone logicamente l’im- postazione, poc’anzi richiamata, che la procura alle liti rilasciata dalla parte al difensore configura altresì, di regola, la stipulazione di un con- tratto di patrocinio tra avvocato e cliente. Il contratto di patrocinio ac- quista un rilievo autonomo rispetto alla procura alle liti nelle ipotesi in cui l’avvocato chiede il pagamento del compenso professionale a chi non gli ha rilasciato la procura alle liti. Cfr. anche Cass. 4959/2012, secondo la quale obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore può ben essere una persona diversa da chi gli ha rilasciato la procura alle liti, ma in tal caso chi agisce per il compenso ha l'onere di provare il conferimento dell'incarico da parte del terzo (e che quindi il rapporto di patrocinio è sorto con quest’ultimo), mentre in difetto di tale prova si deve presumere che il cliente sia chi ha rilasciato la pro- cura alle liti. 10di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Un ulteriore sostegno argomentativoalla tesi del ricorrente può pro- veniredall'art. 83 ult. co. c.p.c. : « L a procura si presume conferita sol- tanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa». Da ciò può desumersi che la configurazione sostanziale normale che il nostro ordinamento ha impresso alla procura speciale alle liti e quindi al sottostante contratto di patrocinio è quella di una limitazione ad un determinato grado del processo. Ciò può si- gnificareche l'avvocato che agisce in giudizio per il diritto al compenso in maniera distinta e ripartita secondo le procure alle liti che ha rice- vuto, non frammenta indebitamente a livello processuale un credito che il diritto sostanziale ha concepito come unitario, ma agisce in linea con la configurazione sostanziale che l'ordinamento ha dato alla pro- cura alle liti, al contratto di patrocinio e quindi al diritto al compenso dell'avvocato. Ne può seguire che l'avvocato non è onerato di indicare alcun specifico interesse che giustifichi la deduzione frazionata in giu- dizio, proprio perché non fraziona alcunché, ma proietta a livello pro- cessuale una manifestazione di autonomia negoziale, indicata dall'or- dinamento come scelta di default(cioè: la procura si commisura nor- malmente al grado di giudizio). In altre parole, l'art. 83 ult. co. c.p.c. costringe a prendere atto che la necessità di tutelare giurisdizional- mente, in più gradi del processo, un pur unitario rapporto obbligatorio di credito può far germinare una pluralità di diritti al compenso per l'attività dell'avvocato o degli avvocati, pluralità che si commisura al numero delle procure. A sua volta la pluralità delle procure alle liti può avere ragioni, che il nostro ordinamento dà per scontate laddove ri- chiede una esplicita manifestazione di volontà per una procura alle liti che si estenda al di là di un determinato grado del processo. 11di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Pur collocata nella migliore luce che a questo Collegio è parsa possibile (in tutto l’arco del precedente paragrafo 3), la tesi del ricor- rente non convince. Essanon convince perché, a parere del Collegio, che qui applica l’art. 360-bisn. 1 c.p.c., l’argomentazione del ricorso non offre elementi per mutare l’orientamento di questa Corte, quale si è delineato in prece- denza (paragrafo 2). Tuttavia, il ricorso non è inammissibile, ma va rigettato nel merito, poiché ha offerto comunque argomenti per corro- borare tale orie ntamento (cfr. sempre l’ art. 360 - bis, n. 1 c.p.c. ) . In- fatti, come si è già tratteggiato, la tesi del ricorrente ha offerto l’occa- sione di ritornare a mettere a fuoco il senso dell’operazione compiuta dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2017 ( Cass. SU 40 90 e 4091/2017) rispetto a Cass. SU 23726/2007 . Se è vero infatti che le pronunce gemelle del 2017 si collocano sulla scia del leading case del 2007, è ancora di più vero che esse hanno illuminato il percorso con una luce propria, che il ricorrente non ha voluto cogliere, dal momento che ha praticamente ap piattito il senso delle pronunce del 2017 su quello della pronuncia del 2007. Indizio preciso di ciò è l’insistenza,che percorre tutto il ricorso,sull’argomento che il conferimento di distinte procure per diversi giudizi ed il conseguente svolgimento di distinte attivitàprofessionali esclude in radice l'unitarietà del rapporto e quindi la possibilità di applicare l'orientamento giurisprudenziale sull ’ abusivo frazionamento del credito, che presuppone l'unicità del rapporto obbli- gatorio. Con ciò, il ricorrente manifesta di non aver colto a sufficienza che, con le pronunce delle Sezioni Unite del2017, è cambiato lo spartito. Il fulcro non è piùtanto l’unità dell’obbligazione e l’abusivo frazionamento processuale del credito da essa sorto(termini che infatti ricorrono fre- quentemente nella parte espositiva dello stato dell’arte, ma quasi mai 12di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. nellaparte ricostruttiva di q uelle sentenze) . Già il fatto che la raffigu- razione del rapporto obbligatorio unico è colorata dal riferimento ad un rapporto di duratadel tutto peculiare come il rapporto di lavoro, a sua volta aggregato di rapporti obbligatori p iù semplici (impianto tanto complesso e peculiare dall’aver generato un tempo una nuova parti- zione del diritto)induce a cogliere che le Sezioni Unite del 2017 hanno spostato l’asse del ragionamento. È l’immagine del rapporto di lavoro, (tenuta costantemente presente dalle Sezioni Unite del 2017)che con- sente di circoscrivere un ambito di significati a termini altrimenti diffi- cilmente afferrabili nella loro vaghezza, come pluralità di diritti che «fanno capo a», «sono relativi a» o anche «sono riferibili a» un rap- porto complesso tra le parti. Dopo aver così esteso la nozione del rapporto obbligatorio unico, per rimanere sulla scia di fondo aperta da Cass. SU 23726/2007senza ur- tare contro la garanzia costituzionale del diritto di azione (art.24 co. 1 Cost.), Cass. SU 4090 e 4091/2017hanno riscoperto il punto di equi- librio, che dal 1942 è chiamato a svolgerequesta funzione: l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.Infatti, dopo aver ricordato che «l'interesse ad agire esprime il rapporto di utilità tra lalesione lamentata e la spe- cifica tutela richiesta», le Sezioni Unite chiamano la classica condizione dell’azione a svolgere anche qui un compito nella prospettiva di « un esercizio responsabile del diritto di azione » , cosicché l'i nteresse ad agire ex art. 100 c.p.c. condiziona non solo l’an, ma anche – ove si tratti di una domanda giudiziale cheinvesta una parte o un frammento di «una più ampia vicenda sostanziale» - anche il quomodo , cioè l’«estensione»oggettiva della tutela (le parole tra virgolette sono tratte da Cass. SU 4090/2017, p. 11). Tale è appunto il compito affidato al concetto di «interesse oggettivamente valutabile» (cfr. indietro, para- grafo 2), che diventa il fulcro dell’orientamento giurisprudenziale cui 13di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. qui s’intende dare continuità e che offre il punto di vista dal quale ri- leggere gli altri elementi elastici che compongono il principio di diritto espresso da Cass. SU 4090 e 4091/2017,a partire dalla stessa nozione di unico rapporto complessocui «fanno capo» i più crediti, che sono da dedurre congiuntamente in giudizio, salvo che l’attore dimostri di avere un interesse oggettivamente valutabile a dedurli in distinti processi. In questa prospettiva, significativo e comprensibile è il lavorio inteso ad estendere ragionevolmente le nozioni di medesimo rapporto com- plesso (o medesimo rapporto di durata) e di medesimo fatto costitutivo ad opera delle pronunce che si sono poste sulla scia di Cass.SU 4090 e 4091/2017. Tra le molte, significativa è per esempio Cass.24371/2021, ove si è affermato che le domande relative a diritti di credito analoghiper oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la contro- versia, a meno che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui ac- certamento compete al giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti. Nelcaso di specie, Cass. 24371/2021 ha cassato la pronuncia di merito che- dando esclusivo rilievo all ’ ine- sistenza di un unico incarico professionale -aveva escluso la parcelliz- zazionedel credito in un'ipotesi in cui un avvocato aveva ottenuto una pluralità di decreti ingiuntivi, tutti uguali tra loro perché fondati su iden- tici riconoscimenti di debito, emessi a fronte dell'attività professionale svolta in maniera seriale e continuativa nell'ambito di un unico rapporto pluriennale.Cass. 24371/2021 precisa infine che l'improponibilità della domandanon esplica autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c. e quindi non preclude al creditore la facoltà di riproporre la stessa in giudizio, in cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c. con tutte le altre 14di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata rela- zione unitaria tra le parti. In conclusione, con lo sguardo rivolto al caso di specie, il rapporto complesso cui sono riferibili i più crediti al compenso professionale og- getto dei distinti ricorsi è quella unica o unitaria vicenda sostanziale (valendosi sempre della terminologia di Cass. SU 4090/2017) in occa- sione della quale l’avvocato ha prestato la sua attività professionale. Infatti, la nozione di unico rapporto complesso (come si è visto nel capoverso precedente)ben si presta a coprire anche le ipotesi di più crediti professionali concernenti l’attività svolta nell’intere sse di un cliente nell’ambito di una relazione economica durevole nel tempoche egli intrattenga con altre persone.Rispetto a tali crediti ben si può di- mostrare di avereun interesse oggettivamente valutabile alla loro de- duzione in distinti processi (scaglionati nel tempo secondo il progredire della vicenda o financhecoevi, sebbene ciò si riveli a prima vista più difficile). Occorre però dimostrarlo in modo persuasivo.Nel caso di spe- cie tale dimostrazione è mancata(ed il ricorrente era ben consapevole di doverla dare, poiché egli stesso richiama l’interesse oggettivamente valutabile a p. 7 del ricorso). Va da sé che questa pronuncia –come si è già parzialmente visto - dà continuità agli specifici precedentisu fattispecie similari, emanati da questa Corte sulla scia di Cass. SU 4090 e 4091/2017. Hanno dato seguito a tale indirizzo, riscontrando il difetto di interesse a promuo- vere più giudizi, tra le altre, le pronunce seguenti. Cass. 31012/2017, 17893/2018: un perito assicurativo aveva svolto più perizie per conto una compagnia di assicurazioni, emesso più fatture e promosso distinti giudizi evocando un generico rischio di prescrizione. Cass. 6591/2019: improponibili domande di risarcimento del danno da lucro cessante nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli per dismissione di 15di 16 – 273 1 2 /20 19 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. apparecchi da gioco risultati poi irregolari dopo l’iniziale nullaosta della convenuta; infatti le società attrici avevano domandato il risarcimento del danno emergente in un precedente giudizio. Cass. 31308/2019 : negato l’interesse al frazionamento dei crediti professionali di un avvo- cato che aveva assistito una banca in una serie di relazioni con una medesima controparte. Cass. 337/2020 : non meritevole di tutela la scelta dell'attore di frazionare il suo credito al fine di adire il giudice di pace, così da ottenere una decisione più rapida. Cass. 24371/2021 è stata già citata in precedenza. Da ultimo, cfr. Cass. 24657/2023 ed altre 8 discusse all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Seconda Se- zione Civile: centinaia di decreti ingiuntivi relativi al pagamento di pre- stazioni professionali legali relativi ad incarichi che si inserivano in un’unica convenzione tra le parti. 5. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la parte ricorre