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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13522/2026

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ro tempore, elettivamente domiciliata a Roma presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso e alla notadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.1018 del 2017, depositata il 23 marzo 2017, non notificata.Numero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione da parte della Banca diCredito [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a., di due cartelle esattoriali emesse per la somma complessivadi £ 77.376.292, pretesa dall’amministrazione finanziaria a titolo di IRPEG,in relazione alla liquidazione della dichiarazione integrativa di condonopresentata dalla banca, ai sensi dell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982, per l’annodi imposta 1976, a definizione del contenzioso pendente sull’impugnazionedell’avviso di accertamento in rettifica, notificato dall’amministrazionefinanziaria il 9 luglio 1982, con cui erano state rettificate in aumento talunecomponenti positive di reddito ed era stata, in particolare, rettificata indiminuzione, per l’importo di £ 91.214.565, l’entità delle ritenute d’accontoportate in detrazione dalla contribuente.1.1.

La banca, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento inrettifica, aveva riferito di aver ricevuto solo nel corso dell’anno 1976l’accredito sul conto corrente delle somme dovutele per interessi attivi suconti correnti intrattenuti con altre banche, maturati nell’anno 1975, e diaverli, perciò, dichiarati come componente positiva di reddito imputabileall’anno 1976, quando la somma era divenuta certa e determinata, ai sensidell’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 e di avere, di conseguenza portato indetrazione, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella dichiarazionedello stesso anno, le relative ritenute d’acconto, ancorché risalenti all’anno1975.1.2.

La presentazione della dichiarazione integrativa di condono, ai sensidell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982, per cui era stata liquidata dall’ufficioun’imposta integrativa di £. 20.906.000, aveva cristallizzato l’imponibiledell’anno 1976 come integrato e, quindi, comprensivo anche degli interessiNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026suo diritto alla detrazione delle ritenute d’acconto subite con riguardo aglistessi interessi attivi confluiti nella base imponibile rideterminata con ladichiarazione integrativa.1.3.

Aveva sostenuto, pertanto, l’illegittimità delle cartelle di pagamentoimpugnate, che nel frattempo aveva provvisoriamente provveduto apagare, perché emesse in violazione della disciplina della dichiarazioneintegrativa di condono, volta alla cristallizzazione della base imponibile edell’imposta integrativa dovuta per la definizione agevolata e solo di riflessoall’estinzione del contenzioso, così da lasciare impregiudicato il suo dirittoalla detrazione dall’imposta dovuta delle ritenute d’acconto che, ovecorrettamente applicata, avrebbe evidenziato per l’anno in questione uncredito di imposta a suo favore, determinando il diritto al rimborso dellesomme versate.2.

La CTP di Lecce aveva accolto i ricorsi separatamente proposti dallabanca avverso le cartelle, ma la CTR della Puglia, adita in appellodall’Agenzia delle Entrate, aveva accolto i gravami con le sentenza n. 91 e92 del 2006 affermando che le ritenute d’acconto, ancorché calcolate sugliinteressi attivi imputati fiscalmente al 1976, avrebbero dovuto esseredetratte nel periodo di imposta relativo al loro versamento, avvenuto nel1975, e che, comunque, il differimento dell’imputazione degli interessi attiviall’anno 1976 doveva ritenersi illegittimo per mancanza delle condizioni diincertezza previste dall’art. 74 d.P.R. n. 597 del 1973.3.

Con le sentenze n. 22499 e n. 22500 del 2013, la Corte, adita dallabanca, aveva cassato entrambe le sentenze per violazione degli articoli 16e 32 d.l. n. 429 del 1982 nella parte in cui avevano fondato la decisionesulla questione dell’individuazione dell’anno di competenza degli interessicondono ed aveva rinviato per la valutazione « con accertamento in fattodi sua esclusiva competenza, la sussistenza o meno dei presuppostiapplicativi delle norme di cui agli articoli 16 e 32 sopra illustrati anche, edNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026in particolare, in punto di determinazione dell’imponibile rilevante ai sensidell’art. 16».4.

All’esito del giudizio di rinvio la CTR della Puglia, riuniti i ricorsi, con lasentenza n. 1018 del 2017 aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate ed aveva accertato la legittimità degli atti impugnati rilevando che,trattandosi di “ un accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate primadella entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 cui è seguita, da partedella banca, una domanda di definizione automatica ex art. 16 del precitatoD.L. - fatti questi pacifici e non controversi -, l’importo delle somme daindicare nella dichiarazione integrativa doveva essere determinato conriferimento all’accertamento in rettifica (e tanto chiude ogni questionesull’ammontare delle ritenute d’acconto)[…]”5.

Avverso la sentenza resa dalla CTR della Puglia all’esito del giudizio dirinvio la banca ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattromotivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 384 e394 c.p.c. per aver la CTR disatteso il principio di diritto formulato dallaCorte laddove ha ritenuto che nella liquidazione dell’imposta integrativadovuta in conseguenza della definizione degli imponibili di periodo, propriadel condono di cui all’art. 16 d.l. 429 del 1982, potesse ancora operarsi ildisconoscimento delle ritenute operato dall’avviso di accertamento, ormaidefinitivamente travolto dall’adesione al condono senza, peraltro, operarel’accertamento in fatto della ricorrenza dei presupposti degli art. 16 e 32d.l. n. 429 del 1982 “in punto determinazione degli imponibili rilevanti.”1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

L’ordinanza di rinvio della Corte, dopo aver sottolineato che il giudicedi appello non avrebbe dovuto fondare la decisione « su una questione(individuazione dell'anno di competenza ed applicabilità o meno dell'art.74Numero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026t.u.i.r.), oggetto dell'avviso di accertamento, definita attraverso l'adesioneal condono, perfezionatosi con la liquidazione dell'imposta da partedell'Ufficio ed il pagamento di questa da parte della contribuente » haaffermato che « Al contrario, il Giudice alla luce delle norme sopra indicate,e data la domanda originariamente formulata dalla contribuente (dirimborso delle somme dedotte come indebitamente versate a seguito delleerronee modalità di liquidazione dell'imposta da condono) avrebbe dovutovalutare, con accertamento in fatto di sua esclusiva competenza, lasussistenza o meno dei presupposti applicativi delle norme di cui agli artt.16e 32 sopra illustrati anche, ed in particolare, in punto di determinazionedell'imponibile rilevante ai sensi del citato art.16.»1.3.

La Corte ha, quindi, affermato l’impossibilità per il giudice di merito,a seguito dell’adesione al condono da parte della contribuente, di ritornarea valutare i presupposti impositivi sotto il profilo della determinazionedell’imponibile con riferimento all’individuazione dell’anno di competenzagià oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento ma,contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha affatto ritenutointangibile il suo diritto alla detrazione delle ritenute contestate, trattandosidi un’operazione di scomputo successiva alla determinazione dell’imponibilee dell’imposta sulla base della disciplina del condono.In coerenza con l’affermazione in diritto, la Corte ha, poi, imposto alla CTRdi verificare in fatto i presupposti applicativi delle norme sul condono inpunto di rideterminazione dell’imponibile che non involge la questione dellacontestata detrazione delle ritenute.1.4.

La CTR non ha, quindi, disatteso il principio di diritto formulato dallaCorte laddove, dopo aver affermato sotto il profilo contestato che “l’importodelle somme da indicare nella dichiarazione integrativa doveva esseredeterminato con riferimento all’accertamento in rettifica (e tanto chiudeogni questione sull’ammontare delle ritenute d’acconto)…” ha procedutoall’ analitica rideterminazione, in concreto, dell’imposta dovuta a seguito delNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026condono senza operare la detrazione delle ritenute, affermando che non èpossibile “far rivivere l’originario contenzioso, quindi, la questionesull’ammontare delle ritenute da scomputare che rimanevano e rimangonocristallizzate nella misura di cui allo stesso accertamento in rettifica”.La CTR ha così effettuato la valutazione in fatto demandatale dalla Corte inordine alla determinazione forfettaria dell’imponibile e dell’impostaintegrativa, in applicazione dell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982, senzaripercorrere nessuna delle questioni che erano state oggetto dicontestazione nell’avviso di accertamento impugnato nel giudizio definitoper effetto del condono.2.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamentein quanto incentrati entrambi sulla questione del consolidamento o menodel diritto della ricorrente alla detrazione delle ritenute d’acconto sugliinteressi, già contestato nell’avviso di accertamento in rettifica oggetto delcondono mediante dichiarazione integrativa che, ai sensi dell’art. 16 e 32d.l. n. 429 del 1982, ha estinto anche la relativa lite.

I motivi sono entrambiinfondati.2.1.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 384c.p.c., nonché degli articoli 16 e 32 del d.l. n. 429 del 1982 per aver la CTRal contempo disatteso il principio di diritto formulato dalla Corte e leprevisioni delle norme richiamate che, correttamente interpretate, siriferiscono ad una fattispecie di definizione degli imponibili di periodo e nonad una fattispecie di definizione della lite pendente e rendono, pertanto,irretrattabile l’imponibile e l’imposta integrata come determinati nelladichiarazione integrativa, travolgendo l’avviso di accertamento e lecontestazioni relative alle detrazioni in esso contenute.2.2.

Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 384c.p.c., degli artt. 16 e 32 del d.l. n. 429 del 1982, nonché dell’art. 8 delNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026d.P.R. n. 598 del 1973 per aver la CTR disconosciuto il diritto alla detrazionedelle ritenute d’acconto relative alla componente positiva di redditorappresentata dagli interessi attivi, confluita nella base imponibile integratacon la dichiarazione di adesione al condono, in violazione della previsionedell’art. 8 d.P.R. n. 598 del 1973, secondo cui “Dall’imposta determinata anorma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operatesui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile”.2.3.

La questione sollevata dalla ricorrente attiene alla cristallizzazione omeno, per effetto del condono fiscale, del diritto alla detrazione delleritenute d’acconto oggetto di contestazione vantato dal contribuente che viabbia aderito definendo la controversia con l’amministrazione finanziariasulla pretesa tributaria e la soluzione presuppone l’individuazione dellanatura, dello scopo e degli effetti del condono fiscale.2.4.

Con riguardo alla natura ed alla funzione generale del condono fiscalela giurisprudenza della Corte ha chiarito che nelle diverse formulesperimentate dal nostro ordinamento la connotazione comune delledisposizioni di condono è costituita dalla facoltà concessa al contribuente diregolarizzare la sua posizione fiscale rimediando alle eventualiinadempienze in corso di accertamento amministrativo o giudiziale con ilpagamento di una somma di danaro determinata in misura fissa oproporzionale all'entità delle violazioni tributarie da sanare, allo scopo dideflazionare il carico giudiziario, attraverso la definizione delle liti potenzialio pendenti e di garantire l’immediata riscossione di un credito erarialealtrimenti incerto ( Cass. n. 21116 del 2022 in motivazione).2.5.

L’istituto del condono tributario è finalizzato all'acquisizione delledisponibilità finanziarie necessarie a sostenere la spesa pubblica,incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze medianteil parziale pagamento del debito tributario ed opera secondo meccanismidefinitori di diritto pubblico che esulano dalla modificazione negoziataNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell'obbligazione per novazione, transazione o conciliazione ( Cass. Sez.

U.n. 1518 del 2016).In questa prospettiva, secondo la Corte “l'effetto normale della sanatoriafiscale è quello di elidere, con il pagamento in misura predefinita, leconseguenze sanzionatorie, di tipo amministrativo e penale, derivanti dalnon corretto adempimento dell'obbligazione tributaria ma, soprattutto,quello di elidere la res (anche solo potenzialmente) litigiosa.” ( Cass. Cass.n. 21116 del 2022) con la conseguente inammissibilità di una definizionesolo parziale della controversia pendente.2.6.

Con riferimento, in particolare, al condono previsto dagli articoli 31e 32 del d.l. n. 429 del 1982, la Corte ha affermato ripetutamente il principiosecondo cui “Invero in tema di condono fiscale (D.L. n. 429 del 1982, artt.31 e 32), non è ammissibile una richiesta di definizione solo parziale dellacontroversia pendente, in quanto la domanda di condono è proponibile, epuò trovare accoglimento, con esclusivo riferimento all'intero oggetto dellacontroversia, in base al principio generale secondo cui i benefici del condonovanno applicati all'intera base imponibile accertata dall'ufficio per effetto delcarattere di automaticità, globalità e definitività del condono stesso, nonchéin base alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di porre terminead ogni ulteriore contestazione in ordine all'"an" ed al "quantum" dellapretesa tributaria.” ( Cass. n. 28673 del 2008; Cass. n. 5542 del 2013;Cass. n. 3946 del 1998; Cass. 7271 del 1995).2.7.

L’adesione del contribuente al condono comporta, quindi, ladefinizione “tombale” della controversia pendente sulla pretesa tributariaoggetto dell’accertamento impugnato con la conseguente cristallizzazionedel debito fiscale nella misura determinata in applicazione della disciplinadella definizione agevolata.2.8.

La disciplina del condono riguarda, però, solo i debiti tributari e laloro definizione agevolata mentre sono estranee al suo ambito applicativoNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026le questioni e contestazioni relative a deduzioni, detrazioni o crediti diimposta del contribuente.2.9.

La giurisprudenza della Corte ha, infatti, puntualizzato che “[…] lesanatorie fiscali non modificano gli importi di rimborsi e crediti derivanti dadichiarazioni presentate, il che comporta che nessuna modifica di taliimporti può essere determinata da tale definizione e non sottraeall'amministrazione il potere di contestare il credito, atteso che il condonoelide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera suicrediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i qualirestano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio […].Inoltre, è costante affermazione, sempre di questa Corte, che il condonomira a risolvere le controversie pendenti e a prevenire eventuali futurevertenze a condizioni di particolare favore per il contribuente, in relazioneai tributi non ancora pagati; mentre del tutto estranea alla ratio di dettadisciplina è la pretesa consolidazione di crediti d'imposta dichiarati dalcontribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'amministrazione finanziaria eche diventerebbero incontestabili, ancorché in tutto o in parte insussistenti,per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del piùfavorevole trattamento. […] le sanatorie fiscali pongono il contribuente difronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fraloro: (a) coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo - ove delcaso - i rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzione/detrazionicomunque spettanti, oppure (b) corrispondere quanto dovuto per ladefinizione agevolata, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze conquanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario.” (Cass.n.16034 del 2015; Cass. Sez.

U n. 1518 del 2016; Cass. n. 9646 del 1994).2.10.

L’adesione al condono non comporta, quindi, la cristallizzazione deldiritto del contribuente alla detrazione delle ritenute d’acconto contestatedall’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento impugnato néNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026la prosecuzione della controversia sul debito tributario condonato ai finidella definizione della contestazione sull’ammontare delle detrazioni.La definizione agevolata rende, infatti, irretrattabili l’ammontaredell’imponibile e dell’imposta integrativa come determinati in applicazionedell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982 e comporta l’estinzione integrale della litesenza travolgere le contestazioni sollevate dall’amministrazione finanziarianell’avviso di accertamento sull’ammontare delle detrazioni.2.11.

Con la dichiarazione di adesione al condono, infine, il contribuenteaccetta l’estinzione della lite attraverso il pagamento del tributo in misuraridotta sull’imponibile determinato in percentuale variabile sull’ammontaredel reddito accertato e dichiarato, con le modalità previste dall’art. 16 d.l.n. 429 del 1982, a prescindere dall’individuazione delle singole componentidi reddito e dalla definizione delle relative contestazioni.All’esito dell’adesione al condono, infatti, divengono irretrattabilil’ammontare dell’imponibile e dell’imposta integrativa determinati ai sensidell’art. 16 d.l. secondo cui “la controversia si estingue se la dichiarazioneintegrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta percento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per centodell'imponibile dichiarato dal contribuente.” fermo restando che “ Ledisposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto allariduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento delladifferenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quellacorrispondente all'imponibile dichiarato.” L’imponibile e l’impostaintegrativa sono determinati, quindi, con riferimento a percentualiprefissate sull’ammontare complessivo accertato e dichiarato, a prescinderedall’individuazione delle singole componenti di reddito, così che nessunaconseguenza può trarsi in ordine alla composizione dell’imponibile indicatonella dichiarazione integrativa dalla definizione agevolata.In sintesi, l’adesione al condono comporta l’estinzione integrale dellacontroversia sull’obbligazione tributaria ma non travolge le contestazioniNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026sollevate dall’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamentosull’ammontare delle detrazioni che sono estranee all’ambito applicativodella disciplina del condono né consente di trarre alcuna conseguenza sullacomposizione della base imponibile, determinata solo a percentualesull’ammontare accertato e dichiarato.2.11.

Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione delle regolerichiamate e ha dato compiuta attuazione al principio di diritto dettatodall’ordinanza di rinvio della Corte, secondo cui il giudice di merito nonpoteva rivalutare questioni già oggetto di contestazione nell’avviso diaccertamento.

E correttamente ha ritenuto che, una volta cristallizzatol’ammontare dell’imponibile come da dichiarazione integrativa di condono,fosse divenuta irretrattabile anche la misura delle detrazioni come operatedall’Agenzia delle Entrate nell’accertamento in rettifica condonato,escludendo la possibilità di far rivivere l'originario contenzioso e, quindi, laquestione sull'ammontare delle ritenute da scomputare che rimane fissatonella misura riconosciuta dall’amministrazione finanziaria nello stessoaccertamento in rettifica.3.

Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, ha lamentato, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 dal momento che la sentenza impugnata,dopo aver accertato che l’imposta integrativa dovuta per l’adesione alcondono ex art. 16 cit. ammontava a “£ 20.906.000”, non avrebbe potuto,in nessun caso, avallare le maggiori iscrizioni a ruolo di complessive£ 77.376.100 portate dalle cartelle impugnate.La norma richiamata, al secondo comma, individua in misura fissa l’impostadovuta dal contribuente nel 20 per cento della differenza tra l’impostacorrispondente all’imponibile accertato e quella corrispondenteall’imponibile dichiarato, qualora in applicazione del criterio previsto dalprimo comma il contribuente, come nel caso in esame, dovesse esseretenuto a versare un importo inferiore.

Ma in tal modo pone un vincoloNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026all’Ufficio che, liquidando l’imposta dovuta in base alla dichiarazioneintegrativa, non potrebbe pretendere di più rispetto all’importo risultantedal calcolo posto dal secondo comma dell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982.3.1.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenutodella sentenza impugnata che reca l’analitica descrizione del calcolodell’imposta dovuta dalla ricorrente in applicazione dell’art. 16 d.l. n. 429del 1982 da cui emerge che, l’imposta da pagare, all’esito del condono, èpari alla somma tra l’ammontare dell’imposta originariamente dichiarata el’ammontare dell’imposta integrativa, determinata ai sensi dell’art. 16 d.l.n. 429 del 1982, mentre l’importo risultante dalle cartelle è pari al saldo diquanto ancora dovuto della somma in questione, una volta operate ledetrazioni delle ritenute d’acconto nei limiti dell’ammontare riconosciutodall’ufficio.In sintesi, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’iscrizione a ruolosi riferisce ad un dato diverso dall’imposta integrativa.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6.

Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella banca ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito,un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez.

U. n. 4315del 2020).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienaal pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Numero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, elettivamente domiciliata a Roma presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso e alla notadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n.1018 del 2017, depositata il 23 marzo 2017, non notificata.Numero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione da parte della Banca diCredito [OSCURATO:PERSONA], poi incorporata da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena s.p.a., di due cartelle esattoriali emesse per la somma complessivadi £ 77.376.292, pretesa dall’amministrazione finanziaria a titolo di IRPEG,in relazione alla liquidazione della dichiarazione integrativa di condonopresentata dalla banca, ai sensi dell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982, per l’annodi imposta 1976, a definizione del contenzioso pendente sull’impugnazionedell’avviso di accertamento in rettifica, notificato dall’amministrazionefinanziaria il 9 luglio 1982, con cui erano state rettificate in aumento talunecomponenti positive di reddito ed era stata, in particolare, rettificata indiminuzione, per l’importo di £ 91.214.565, l’entità delle ritenute d’accontoportate in detrazione dalla contribuente.1.1. La banca, nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento inrettifica, aveva riferito di aver ricevuto solo nel corso dell’anno 1976l’accredito sul conto corrente delle somme dovutele per interessi attivi suconti correnti intrattenuti con altre banche, maturati nell’anno 1975, e diaverli, perciò, dichiarati come componente positiva di reddito imputabileall’anno 1976, quando la somma era divenuta certa e determinata, ai sensidell’art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 e di avere, di conseguenza portato indetrazione, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 597 del 1973, nella dichiarazionedello stesso anno, le relative ritenute d’acconto, ancorché risalenti all’anno1975.1.2. La presentazione della dichiarazione integrativa di condono, ai sensidell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982, per cui era stata liquidata dall’ufficioun’imposta integrativa di £. 20.906.000, aveva cristallizzato l’imponibiledell’anno 1976 come integrato e, quindi, comprensivo anche degli interessiNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026suo diritto alla detrazione delle ritenute d’acconto subite con riguardo aglistessi interessi attivi confluiti nella base imponibile rideterminata con ladichiarazione integrativa.1.3. Aveva sostenuto, pertanto, l’illegittimità delle cartelle di pagamentoimpugnate, che nel frattempo aveva provvisoriamente provveduto apagare, perché emesse in violazione della disciplina della dichiarazioneintegrativa di condono, volta alla cristallizzazione della base imponibile edell’imposta integrativa dovuta per la definizione agevolata e solo di riflessoall’estinzione del contenzioso, così da lasciare impregiudicato il suo dirittoalla detrazione dall’imposta dovuta delle ritenute d’acconto che, ovecorrettamente applicata, avrebbe evidenziato per l’anno in questione uncredito di imposta a suo favore, determinando il diritto al rimborso dellesomme versate.2. La CTP di Lecce aveva accolto i ricorsi separatamente proposti dallabanca avverso le cartelle, ma la CTR della Puglia, adita in appellodall’Agenzia delle Entrate, aveva accolto i gravami con le sentenza n. 91 e92 del 2006 affermando che le ritenute d’acconto, ancorché calcolate sugliinteressi attivi imputati fiscalmente al 1976, avrebbero dovuto esseredetratte nel periodo di imposta relativo al loro versamento, avvenuto nel1975, e che, comunque, il differimento dell’imputazione degli interessi attiviall’anno 1976 doveva ritenersi illegittimo per mancanza delle condizioni diincertezza previste dall’art. 74 d.P.R. n. 597 del 1973.3. Con le sentenze n. 22499 e n. 22500 del 2013, la Corte, adita dallabanca, aveva cassato entrambe le sentenze per violazione degli articoli 16e 32 d.l. n. 429 del 1982 nella parte in cui avevano fondato la decisionesulla questione dell’individuazione dell’anno di competenza degli interessicondono ed aveva rinviato per la valutazione « con accertamento in fattodi sua esclusiva competenza, la sussistenza o meno dei presuppostiapplicativi delle norme di cui agli articoli 16 e 32 sopra illustrati anche, edNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026in particolare, in punto di determinazione dell’imponibile rilevante ai sensidell’art. 16».4. All’esito del giudizio di rinvio la CTR della Puglia, riuniti i ricorsi, con lasentenza n. 1018 del 2017 aveva accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate ed aveva accertato la legittimità degli atti impugnati rilevando che,trattandosi di “ un accertamento notificato dalla Agenzia delle Entrate primadella entrata in vigore del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 cui è seguita, da partedella banca, una domanda di definizione automatica ex art. 16 del precitatoD.L. - fatti questi pacifici e non controversi -, l’importo delle somme daindicare nella dichiarazione integrativa doveva essere determinato conriferimento all’accertamento in rettifica (e tanto chiude ogni questionesull’ammontare delle ritenute d’acconto)[…]”5. Avverso la sentenza resa dalla CTR della Puglia all’esito del giudizio dirinvio la banca ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattromotivi, e l’Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli articoli 384 e394 c.p.c. per aver la CTR disatteso il principio di diritto formulato dallaCorte laddove ha ritenuto che nella liquidazione dell’imposta integrativadovuta in conseguenza della definizione degli imponibili di periodo, propriadel condono di cui all’art. 16 d.l. 429 del 1982, potesse ancora operarsi ildisconoscimento delle ritenute operato dall’avviso di accertamento, ormaidefinitivamente travolto dall’adesione al condono senza, peraltro, operarel’accertamento in fatto della ricorrenza dei presupposti degli art. 16 e 32d.l. n. 429 del 1982 “in punto determinazione degli imponibili rilevanti.”1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’ordinanza di rinvio della Corte, dopo aver sottolineato che il giudicedi appello non avrebbe dovuto fondare la decisione « su una questione(individuazione dell'anno di competenza ed applicabilità o meno dell'art.74Numero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026t.u.i.r.), oggetto dell'avviso di accertamento, definita attraverso l'adesioneal condono, perfezionatosi con la liquidazione dell'imposta da partedell'Ufficio ed il pagamento di questa da parte della contribuente » haaffermato che « Al contrario, il Giudice alla luce delle norme sopra indicate,e data la domanda originariamente formulata dalla contribuente (dirimborso delle somme dedotte come indebitamente versate a seguito delleerronee modalità di liquidazione dell'imposta da condono) avrebbe dovutovalutare, con accertamento in fatto di sua esclusiva competenza, lasussistenza o meno dei presupposti applicativi delle norme di cui agli artt.16e 32 sopra illustrati anche, ed in particolare, in punto di determinazionedell'imponibile rilevante ai sensi del citato art.16.»1.3. La Corte ha, quindi, affermato l’impossibilità per il giudice di merito,a seguito dell’adesione al condono da parte della contribuente, di ritornarea valutare i presupposti impositivi sotto il profilo della determinazionedell’imponibile con riferimento all’individuazione dell’anno di competenzagià oggetto di contestazione nell’avviso di accertamento ma,contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non ha affatto ritenutointangibile il suo diritto alla detrazione delle ritenute contestate, trattandosidi un’operazione di scomputo successiva alla determinazione dell’imponibilee dell’imposta sulla base della disciplina del condono.In coerenza con l’affermazione in diritto, la Corte ha, poi, imposto alla CTRdi verificare in fatto i presupposti applicativi delle norme sul condono inpunto di rideterminazione dell’imponibile che non involge la questione dellacontestata detrazione delle ritenute.1.4. La CTR non ha, quindi, disatteso il principio di diritto formulato dallaCorte laddove, dopo aver affermato sotto il profilo contestato che “l’importodelle somme da indicare nella dichiarazione integrativa doveva esseredeterminato con riferimento all’accertamento in rettifica (e tanto chiudeogni questione sull’ammontare delle ritenute d’acconto)…” ha procedutoall’ analitica rideterminazione, in concreto, dell’imposta dovuta a seguito delNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026condono senza operare la detrazione delle ritenute, affermando che non èpossibile “far rivivere l’originario contenzioso, quindi, la questionesull’ammontare delle ritenute da scomputare che rimanevano e rimangonocristallizzate nella misura di cui allo stesso accertamento in rettifica”.La CTR ha così effettuato la valutazione in fatto demandatale dalla Corte inordine alla determinazione forfettaria dell’imponibile e dell’impostaintegrativa, in applicazione dell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982, senzaripercorrere nessuna delle questioni che erano state oggetto dicontestazione nell’avviso di accertamento impugnato nel giudizio definitoper effetto del condono.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamentein quanto incentrati entrambi sulla questione del consolidamento o menodel diritto della ricorrente alla detrazione delle ritenute d’acconto sugliinteressi, già contestato nell’avviso di accertamento in rettifica oggetto delcondono mediante dichiarazione integrativa che, ai sensi dell’art. 16 e 32d.l. n. 429 del 1982, ha estinto anche la relativa lite. I motivi sono entrambiinfondati.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 384c.p.c., nonché degli articoli 16 e 32 del d.l. n. 429 del 1982 per aver la CTRal contempo disatteso il principio di diritto formulato dalla Corte e leprevisioni delle norme richiamate che, correttamente interpretate, siriferiscono ad una fattispecie di definizione degli imponibili di periodo e nonad una fattispecie di definizione della lite pendente e rendono, pertanto,irretrattabile l’imponibile e l’imposta integrata come determinati nelladichiarazione integrativa, travolgendo l’avviso di accertamento e lecontestazioni relative alle detrazioni in esso contenute.2.2. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 384c.p.c., degli artt. 16 e 32 del d.l. n. 429 del 1982, nonché dell’art. 8 delNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026d.P.R. n. 598 del 1973 per aver la CTR disconosciuto il diritto alla detrazionedelle ritenute d’acconto relative alla componente positiva di redditorappresentata dagli interessi attivi, confluita nella base imponibile integratacon la dichiarazione di adesione al condono, in violazione della previsionedell’art. 8 d.P.R. n. 598 del 1973, secondo cui “Dall’imposta determinata anorma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operatesui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile”.2.3. La questione sollevata dalla ricorrente attiene alla cristallizzazione omeno, per effetto del condono fiscale, del diritto alla detrazione delleritenute d’acconto oggetto di contestazione vantato dal contribuente che viabbia aderito definendo la controversia con l’amministrazione finanziariasulla pretesa tributaria e la soluzione presuppone l’individuazione dellanatura, dello scopo e degli effetti del condono fiscale.2.4. Con riguardo alla natura ed alla funzione generale del condono fiscalela giurisprudenza della Corte ha chiarito che nelle diverse formulesperimentate dal nostro ordinamento la connotazione comune delledisposizioni di condono è costituita dalla facoltà concessa al contribuente diregolarizzare la sua posizione fiscale rimediando alle eventualiinadempienze in corso di accertamento amministrativo o giudiziale con ilpagamento di una somma di danaro determinata in misura fissa oproporzionale all'entità delle violazioni tributarie da sanare, allo scopo dideflazionare il carico giudiziario, attraverso la definizione delle liti potenzialio pendenti e di garantire l’immediata riscossione di un credito erarialealtrimenti incerto ( Cass. n. 21116 del 2022 in motivazione).2.5. L’istituto del condono tributario è finalizzato all'acquisizione delledisponibilità finanziarie necessarie a sostenere la spesa pubblica,incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze medianteil parziale pagamento del debito tributario ed opera secondo meccanismidefinitori di diritto pubblico che esulano dalla modificazione negoziataNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell'obbligazione per novazione, transazione o conciliazione ( Cass. Sez. U.n. 1518 del 2016).In questa prospettiva, secondo la Corte “l'effetto normale della sanatoriafiscale è quello di elidere, con il pagamento in misura predefinita, leconseguenze sanzionatorie, di tipo amministrativo e penale, derivanti dalnon corretto adempimento dell'obbligazione tributaria ma, soprattutto,quello di elidere la res (anche solo potenzialmente) litigiosa.” ( Cass. Cass.n. 21116 del 2022) con la conseguente inammissibilità di una definizionesolo parziale della controversia pendente.2.6. Con riferimento, in particolare, al condono previsto dagli articoli 31e 32 del d.l. n. 429 del 1982, la Corte ha affermato ripetutamente il principiosecondo cui “Invero in tema di condono fiscale (D.L. n. 429 del 1982, artt.31 e 32), non è ammissibile una richiesta di definizione solo parziale dellacontroversia pendente, in quanto la domanda di condono è proponibile, epuò trovare accoglimento, con esclusivo riferimento all'intero oggetto dellacontroversia, in base al principio generale secondo cui i benefici del condonovanno applicati all'intera base imponibile accertata dall'ufficio per effetto delcarattere di automaticità, globalità e definitività del condono stesso, nonchéin base alla finalità perseguita dal legislatore, che è quella di porre terminead ogni ulteriore contestazione in ordine all'"an" ed al "quantum" dellapretesa tributaria.” ( Cass. n. 28673 del 2008; Cass. n. 5542 del 2013;Cass. n. 3946 del 1998; Cass. 7271 del 1995).2.7. L’adesione del contribuente al condono comporta, quindi, ladefinizione “tombale” della controversia pendente sulla pretesa tributariaoggetto dell’accertamento impugnato con la conseguente cristallizzazionedel debito fiscale nella misura determinata in applicazione della disciplinadella definizione agevolata.2.8. La disciplina del condono riguarda, però, solo i debiti tributari e laloro definizione agevolata mentre sono estranee al suo ambito applicativoNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026le questioni e contestazioni relative a deduzioni, detrazioni o crediti diimposta del contribuente.2.9. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, puntualizzato che “[…] lesanatorie fiscali non modificano gli importi di rimborsi e crediti derivanti dadichiarazioni presentate, il che comporta che nessuna modifica di taliimporti può essere determinata da tale definizione e non sottraeall'amministrazione il potere di contestare il credito, atteso che il condonoelide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera suicrediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i qualirestano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio […].Inoltre, è costante affermazione, sempre di questa Corte, che il condonomira a risolvere le controversie pendenti e a prevenire eventuali futurevertenze a condizioni di particolare favore per il contribuente, in relazioneai tributi non ancora pagati; mentre del tutto estranea alla ratio di dettadisciplina è la pretesa consolidazione di crediti d'imposta dichiarati dalcontribuente, ma non sottoposti al vaglio dell'amministrazione finanziaria eche diventerebbero incontestabili, ancorché in tutto o in parte insussistenti,per il solo fatto che il contribuente abbia ritenuto di usufruire del piùfavorevole trattamento. […] le sanatorie fiscali pongono il contribuente difronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fraloro: (a) coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo - ove delcaso - i rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzione/detrazionicomunque spettanti, oppure (b) corrispondere quanto dovuto per ladefinizione agevolata, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze conquanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario.” (Cass.n.16034 del 2015; Cass. Sez. U n. 1518 del 2016; Cass. n. 9646 del 1994).2.10. L’adesione al condono non comporta, quindi, la cristallizzazione deldiritto del contribuente alla detrazione delle ritenute d’acconto contestatedall’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento impugnato néNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026la prosecuzione della controversia sul debito tributario condonato ai finidella definizione della contestazione sull’ammontare delle detrazioni.La definizione agevolata rende, infatti, irretrattabili l’ammontaredell’imponibile e dell’imposta integrativa come determinati in applicazionedell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982 e comporta l’estinzione integrale della litesenza travolgere le contestazioni sollevate dall’amministrazione finanziarianell’avviso di accertamento sull’ammontare delle detrazioni.2.11. Con la dichiarazione di adesione al condono, infine, il contribuenteaccetta l’estinzione della lite attraverso il pagamento del tributo in misuraridotta sull’imponibile determinato in percentuale variabile sull’ammontaredel reddito accertato e dichiarato, con le modalità previste dall’art. 16 d.l.n. 429 del 1982, a prescindere dall’individuazione delle singole componentidi reddito e dalla definizione delle relative contestazioni.All’esito dell’adesione al condono, infatti, divengono irretrattabilil’ammontare dell’imponibile e dell’imposta integrativa determinati ai sensidell’art. 16 d.l. secondo cui “la controversia si estingue se la dichiarazioneintegrativa reca un imponibile non inferiore alla somma del sessanta percento dell'imponibile accertato dall'ufficio e del quindici per centodell'imponibile dichiarato dal contribuente.” fermo restando che “ Ledisposizioni del comma precedente non danno in nessun caso diritto allariduzione dell'imposta ad un ammontare inferiore al venti per cento delladifferenza tra l'imposta corrispondente all'imponibile accertato e quellacorrispondente all'imponibile dichiarato.” L’imponibile e l’impostaintegrativa sono determinati, quindi, con riferimento a percentualiprefissate sull’ammontare complessivo accertato e dichiarato, a prescinderedall’individuazione delle singole componenti di reddito, così che nessunaconseguenza può trarsi in ordine alla composizione dell’imponibile indicatonella dichiarazione integrativa dalla definizione agevolata.In sintesi, l’adesione al condono comporta l’estinzione integrale dellacontroversia sull’obbligazione tributaria ma non travolge le contestazioniNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026sollevate dall’amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamentosull’ammontare delle detrazioni che sono estranee all’ambito applicativodella disciplina del condono né consente di trarre alcuna conseguenza sullacomposizione della base imponibile, determinata solo a percentualesull’ammontare accertato e dichiarato.2.11. Nel caso di specie la CTR ha fatto corretta applicazione delle regolerichiamate e ha dato compiuta attuazione al principio di diritto dettatodall’ordinanza di rinvio della Corte, secondo cui il giudice di merito nonpoteva rivalutare questioni già oggetto di contestazione nell’avviso diaccertamento. E correttamente ha ritenuto che, una volta cristallizzatol’ammontare dell’imponibile come da dichiarazione integrativa di condono,fosse divenuta irretrattabile anche la misura delle detrazioni come operatedall’Agenzia delle Entrate nell’accertamento in rettifica condonato,escludendo la possibilità di far rivivere l'originario contenzioso e, quindi, laquestione sull'ammontare delle ritenute da scomputare che rimane fissatonella misura riconosciuta dall’amministrazione finanziaria nello stessoaccertamento in rettifica.3. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, ha lamentato, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 dal momento che la sentenza impugnata,dopo aver accertato che l’imposta integrativa dovuta per l’adesione alcondono ex art. 16 cit. ammontava a “£ 20.906.000”, non avrebbe potuto,in nessun caso, avallare le maggiori iscrizioni a ruolo di complessive£ 77.376.100 portate dalle cartelle impugnate.La norma richiamata, al secondo comma, individua in misura fissa l’impostadovuta dal contribuente nel 20 per cento della differenza tra l’impostacorrispondente all’imponibile accertato e quella corrispondenteall’imponibile dichiarato, qualora in applicazione del criterio previsto dalprimo comma il contribuente, come nel caso in esame, dovesse esseretenuto a versare un importo inferiore. Ma in tal modo pone un vincoloNumero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026all’Ufficio che, liquidando l’imposta dovuta in base alla dichiarazioneintegrativa, non potrebbe pretendere di più rispetto all’importo risultantedal calcolo posto dal secondo comma dell’art. 16 d.l. n. 429 del 1982.3.1. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il contenutodella sentenza impugnata che reca l’analitica descrizione del calcolodell’imposta dovuta dalla ricorrente in applicazione dell’art. 16 d.l. n. 429del 1982 da cui emerge che, l’imposta da pagare, all’esito del condono, èpari alla somma tra l’ammontare dell’imposta originariamente dichiarata el’ammontare dell’imposta integrativa, determinata ai sensi dell’art. 16 d.l.n. 429 del 1982, mentre l’importo risultante dalle cartelle è pari al saldo diquanto ancora dovuto della somma in questione, una volta operate ledetrazioni delle ritenute d’acconto nei limiti dell’ammontare riconosciutodall’ufficio.In sintesi, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, l’iscrizione a ruolosi riferisce ad un dato diverso dall’imposta integrativa.4. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.6. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a caricodella banca ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito,un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienaal pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Numero registro generale 25378/2017Numero sezionale 1959/2026Numero di raccolta generale 13522/2026Data pubblicazione 10/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO
Sentenza Cassazione n. 13522/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris