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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 36374/2022

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.N. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5786/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Paisiello n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraa margine del ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V ia della Giuliana n. 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e N. 5786/21R.G. difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 4482/2020 depositata in data 4.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Sicilia , sezione staccata di Siracusa, rigettòl’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (di seguito, anche SR),avverso la sentenz a n. 4380 /201 5 della C.T.P. di Siracusa , che aveva accolto il ricorso dalla stessa promosso per l’annullamento di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzatoex art. 36- bis d.P.R. n. 600/1973, per l’anno 2008, compensando però integralmente le spese di lite tra essa contribuente da un lato e l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione dall’altro ( che peraltro non s’era costituito in primo grado); nel riformare la prima decisione, il giudice d’appellorilevò in particolare chela statuizione sulla compensazione integrale delle spese , per come disposta dal primo giudice, era sufficientemente motivata, perché l’originaria doglianza della contribuente – che aveva denunciato la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per tardiva notifica della cartella –, poi accolta dalla C.T.P.,non attingeva alla specifica posizione dell’Agenzia delle Entrate, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non s’era costituita in primo grado, così palesando la rinuncia a perorare la sua difesa; avverso detta sentenza, l a [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; l ’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistonocon separati controricorsi; consideratoche: N. 5786/21R.G. 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. ritenuto correttamente motivata la disposta compensazione delle spese nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], a cagione della sua mancata costitu zione nel giudiziodi primo grado; ri leva la [OSCURATO:SOCIETA] che la compensazione può solo essere disposta o in caso di soccombenza reciproca (nella specie non sussistente), ovvero in caso di gravi ed eccezionali ragioni, senza che possa darsi rilievo alla mera contumacia della parte soccombente; 1.2 –col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. ritenuto che il vizio denunciato da essa società (ossia, la decadenza dal potere impositivo) non inerisse alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, essendo imputabile al solo agente della riscossione, che avrebbe tardivamente notificato la cartella impugnata; in realtà, sostiene la ricorrente, si tratta di questione per la quale l’Agenzia è pienamente legittimata, trattandosi del soggetto impositore e titolare del credito, ed in quanto tale soggiacendoin pieno alle regole della soccombenza; 2.1 – preliminarmente, va rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha depositato telematicamente, in data 7.10.2022, un atto denominato “memorie”, per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art. 76 del d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021; detto atto è da considerarsi tamquam non esset; è noto, infatti, che l’art. 76 del d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, ha disposto l’estinzione ope legis di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al contempo prevedendo che la riscossione coattiva per la Regione Sicilia, dal 1° ottobre 2021(quindi, da epoca successiva alla stessa notifica del controricorso, avvenuta il 6.4.2021), sia attribuita ad «Agenzia delle entrate-Riscossione» (AdER), ente strumentale della Agenzia delle entrate, che assume quindi la qualifica di agente della riscossione; s i tratta, cioè, di un fenomeno successorio “a titolo N. 5786/21R.G. universale” in tutto analogo a quello che ha visto il subentro della stessa AdER, quale agente della riscossione, alle società del [OSCURATO:PERSONA] sul piano nazionale, ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, sicché ben possono trovare applicazione i principi che – riguardo alle numerose questioni processuali poste da detto subentro –questa Corte ha nel tempo affermato (si veda, in tal senso, Cass. n. 12256/2022); al riguardo – premesso che l’art. 76 d.l. n. 73/2021 prevede espressamente lo scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la cancellazione dal registro delle imprese, senza apertura della fase di liquidazione –viene dunque specificamente in rilievo l’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 15911/2021, secondo cui nella fattispecie del subentro, con conseguente soppressione del soggetto trasferente, si assiste ad un fenomeno successorio che, pur definito positivamente “a titolo universale”, attiene in realtà alla traslazione del munus publicum di riscossione da un ente pubblico (benché in concreto operante nella veste di società di capitali) ad un altro, ed ha tendenzialmente natura pubblicistica; dal punto di vista processuale, il fenomeno - pervenendosi come detto alla soppressione dell’ente trasferente- non può comunque riguardarsi nell’ambito della successione a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., benché non possa del pari operare l’istituto dell’interruzione ex art. 299 ss. c.p.c., giacché l’ente subentrante “nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali” è nell’immediatezza messo in condizione di adottare le necessarie iniziative al riguardo (peraltro, in relazione al giudizio di legittimità, è ben noto come l’interruzione del processo non abbia comunque modo di operare, trattandosi di procedimento officioso –v., ex multis, Cass.n. 3630/2021); ciò posto, nella specie si osserva che difetta in ogni caso il conferimento dello ius postulandi da parte di AdER al predetto legale, indiscutibilmente necessario, come ampiamente evincibile anche dall’insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 12095/2014; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , N. 5786/21R.G. infatti, nella citata memoria ha speso il potere rappresentativo sostanziale di un non meglio indentificato “Procuratore Speciale”, senza peraltro nulla specificare riguardo alla procura ad litem (né tampoco produrla), evidentemente riferendosi, al riguardo, a quella a suo tempo rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all’attività processuale svolta dal procuratore nell’interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione (ossia, dopo la perdita della propria capacità di stare in giudizio – v.

Cass., Sez.

Un., n. 6070/2013), non certo nell’interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi ingiudizio, ex novo; in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell’ente subentrante ex lege secondo quanto previst o dalla normativa supra citata; 3.1 – ciò posto, i motivi possono esaminars i congiuntamente perché connessi, e sono fondati; infatti,non è anzitutto revocabile in dubbio che, in ordine all’eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, benché collegata alla tardiva notifica della cartella (attività demandata all’agente della riscossione), l’ente impositore sia legittimato passivo pleno iure (v.

Cass., Sez.

Un., n. 16412/2007); ne discende chel’annullamento della cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per intervenuta decadenza implica la soccombenza sia dell’agente della riscossione (per il noto principio di causalità, ossia per aver compiuto quell’attività, la notifica della cartella, da cui scaturiscel’interesse a ricorrere del destinatario – v.

Cass. n. 7371/2017),sia dell’ente impositore; N. 5786/21R.G. pertanto, esclusa nella specie la soccombenza reciproca ( essendosi disposto l’integrale annullamento della cartella stessa), la compensazione delle spese di lite può solo giustificarsi al lume del disposto dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui è possibile così disporre “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”; ha dunque errato la C.T.R.laddove, da un lato, ha esclusoche l’Agenzia possa dirsi soccombente, e dall’altro, ha rit enuto sufficiente a giustificare la compensazione la mancata costituzione dell’agente della riscossionein primo grado, tanto non potendo integrare quelle gravi ed eccezionali ragioniche, come s’è detto, possono giustificare l’integrale compensazione delle spese pur a prescindere dalla soccombenza reciproca(Cass. n. 21083/2015); 4.1 –in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5786/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Paisiello n. 15 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procuraa margine del ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, V ia della Giuliana n. 101, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e N. 5786/21R.G. difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 4482/2020 depositata in data 4.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Sicilia , sezione staccata di Siracusa, rigettòl’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (di seguito, anche SR),avverso la sentenz a n. 4380 /201 5 della C.T.P. di Siracusa , che aveva accolto il ricorso dalla stessa promosso per l’annullamento di una cartella emessa a seguito di controllo automatizzatoex art. 36- bis d.P.R. n. 600/1973, per l’anno 2008, compensando però integralmente le spese di lite tra essa contribuente da un lato e l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione dall’altro ( che peraltro non s’era costituito in primo grado); nel riformare la prima decisione, il giudice d’appellorilevò in particolare chela statuizione sulla compensazione integrale delle spese , per come disposta dal primo giudice, era sufficientemente motivata, perché l’originaria doglianza della contribuente – che aveva denunciato la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per tardiva notifica della cartella –, poi accolta dalla C.T.P.,non attingeva alla specifica posizione dell’Agenzia delle Entrate, mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non s’era costituita in primo grado, così palesando la rinuncia a perorare la sua difesa; avverso detta sentenza, l a [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; l ’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistonocon separati controricorsi; consideratoche: N. 5786/21R.G. 1.1 – c o n il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. ritenuto correttamente motivata la disposta compensazione delle spese nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], a cagione della sua mancata costitu zione nel giudiziodi primo grado; ri leva la [OSCURATO:SOCIETA] che la compensazione può solo essere disposta o in caso di soccombenza reciproca (nella specie non sussistente), ovvero in caso di gravi ed eccezionali ragioni, senza che possa darsi rilievo alla mera contumacia della parte soccombente; 1.2 –col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 d.lgs. n. 546/1992, per aver la C.T.R. ritenuto che il vizio denunciato da essa società (ossia, la decadenza dal potere impositivo) non inerisse alla posizione dell’Agenzia delle Entrate, essendo imputabile al solo agente della riscossione, che avrebbe tardivamente notificato la cartella impugnata; in realtà, sostiene la ricorrente, si tratta di questione per la quale l’Agenzia è pienamente legittimata, trattandosi del soggetto impositore e titolare del credito, ed in quanto tale soggiacendoin pieno alle regole della soccombenza; 2.1 – preliminarmente, va rilevato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha depositato telematicamente, in data 7.10.2022, un atto denominato “memorie”, per conto di Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a titolo universale a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ai sensi dell’art. 76 del d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021; detto atto è da considerarsi tamquam non esset; è noto, infatti, che l’art. 76 del d.l. n. 73/2021, conv. in legge n. 106/2021, ha disposto l’estinzione ope legis di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al contempo prevedendo che la riscossione coattiva per la Regione Sicilia, dal 1° ottobre 2021(quindi, da epoca successiva alla stessa notifica del controricorso, avvenuta il 6.4.2021), sia attribuita ad «Agenzia delle entrate-Riscossione» (AdER), ente strumentale della Agenzia delle entrate, che assume quindi la qualifica di agente della riscossione; s i tratta, cioè, di un fenomeno successorio “a titolo N. 5786/21R.G. universale” in tutto analogo a quello che ha visto il subentro della stessa AdER, quale agente della riscossione, alle società del [OSCURATO:PERSONA] sul piano nazionale, ex art. 1 del d.l. n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016, sicché ben possono trovare applicazione i principi che – riguardo alle numerose questioni processuali poste da detto subentro –questa Corte ha nel tempo affermato (si veda, in tal senso, Cass. n. 12256/2022); al riguardo – premesso che l’art. 76 d.l. n. 73/2021 prevede espressamente lo scioglimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la cancellazione dal registro delle imprese, senza apertura della fase di liquidazione –viene dunque specificamente in rilievo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 15911/2021, secondo cui nella fattispecie del subentro, con conseguente soppressione del soggetto trasferente, si assiste ad un fenomeno successorio che, pur definito positivamente “a titolo universale”, attiene in realtà alla traslazione del munus publicum di riscossione da un ente pubblico (benché in concreto operante nella veste di società di capitali) ad un altro, ed ha tendenzialmente natura pubblicistica; dal punto di vista processuale, il fenomeno - pervenendosi come detto alla soppressione dell’ente trasferente- non può comunque riguardarsi nell’ambito della successione a titolo particolare, ex art. 111 c.p.c., benché non possa del pari operare l’istituto dell’interruzione ex art. 299 ss. c.p.c., giacché l’ente subentrante “nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali” è nell’immediatezza messo in condizione di adottare le necessarie iniziative al riguardo (peraltro, in relazione al giudizio di legittimità, è ben noto come l’interruzione del processo non abbia comunque modo di operare, trattandosi di procedimento officioso –v., ex multis, Cass.n. 3630/2021); ciò posto, nella specie si osserva che difetta in ogni caso il conferimento dello ius postulandi da parte di AdER al predetto legale, indiscutibilmente necessario, come ampiamente evincibile anche dall’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 12095/2014; l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , N. 5786/21R.G. infatti, nella citata memoria ha speso il potere rappresentativo sostanziale di un non meglio indentificato “Procuratore Speciale”, senza peraltro nulla specificare riguardo alla procura ad litem (né tampoco produrla), evidentemente riferendosi, al riguardo, a quella a suo tempo rilasciata da [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, una possibile ultrattività della procura può configurarsi in relazione all’attività processuale svolta dal procuratore nell’interesse della medesima società cancellata dal registro delle imprese dopo la sua estinzione (ossia, dopo la perdita della propria capacità di stare in giudizio – v. Cass., Sez. Un., n. 6070/2013), non certo nell’interesse di quel diverso soggetto giuridico che, chiamato a succederle, intenda costituirsi ingiudizio, ex novo; in tal caso, infatti, è di intuitiva evidenza come il successore (a titolo universale o particolare che sia) deve conferire idonea procura al proprio difensore, secondo le regole generali di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c.; la presente decisione viene dunque resa allo stato degli atti, fermo restando che i relativi effetti si produrranno nei confronti dell’ente subentrante ex lege secondo quanto previst o dalla normativa supra citata; 3.1 – ciò posto, i motivi possono esaminars i congiuntamente perché connessi, e sono fondati; infatti,non è anzitutto revocabile in dubbio che, in ordine all’eccezione di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973, benché collegata alla tardiva notifica della cartella (attività demandata all’agente della riscossione), l’ente impositore sia legittimato passivo pleno iure (v. Cass., Sez. Un., n. 16412/2007); ne discende chel’annullamento della cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per intervenuta decadenza implica la soccombenza sia dell’agente della riscossione (per il noto principio di causalità, ossia per aver compiuto quell’attività, la notifica della cartella, da cui scaturiscel’interesse a ricorrere del destinatario – v. Cass. n. 7371/2017),sia dell’ente impositore; N. 5786/21R.G. pertanto, esclusa nella specie la soccombenza reciproca ( essendosi disposto l’integrale annullamento della cartella stessa), la compensazione delle spese di lite può solo giustificarsi al lume del disposto dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui è possibile così disporre “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”; ha dunque errato la C.T.R.laddove, da un lato, ha esclusoche l’Agenzia possa dirsi soccombente, e dall’altro, ha rit enuto sufficiente a giustificare la compensazione la mancata costituzione dell’agente della riscossionein primo grado, tanto non potendo integrare quelle gravi ed eccezionali ragioniche, come s’è detto, possono giustificare l’integrale compensazione delle spese pur a prescindere dalla soccombenza reciproca(Cass. n. 21083/2015); 4.1 –in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di
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