CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14615/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., con sede in Roma, rappresentata daDOVALUE S.P.A., con sede in Verona, in persona del procuratore specialeAlberto Marchese, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in qualitàdi rappresentante in nome e per conto di Siena NPL;- intimata -avverso la sentenza n. 1092/2023 della Corte d’appello di Salerno,pubblicata il 6 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del noveaprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5757/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 14615/2026Data pubblicazione 17/05/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoopposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso precetto inloro odio emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA].,dell’importo di euro 43.322,57 – di cui euro 17.212,21 per rate mensiliscadute e non pagate ed euro 26.110,36 per capitale residuo di mutuo -oltre interessi, il tutto derivante da contratto del 4 aprile 2007, poi seguitoda erogazione finale e quietanza e divisione del mutuo del 28 novembre2007.Gli opponenti deducevano, per quanto qui di interesse, il carattereusurario degli interessi e il conseguente pagamento di somme non dovute,di cui chiedevano la restituzione.Il Tribunale rideterminava le somme dovute, richiamando circa laquantificazione le conclusioni del C.T.U., in particolare quella proposta inbase alla seconda ipotesi, ritenendo comunque inammissibile la domandadi ripetizione dell’indebito.Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. e ilCostabile proponevano appello, che la Corte territoriale respingevaritenendo, seppur ammissibile, infondata la domanda di restituzione dellesomme, atteso il mancato superamento del tasso-soglia e operante lafideiussione, nonostante la difesa secondo cui, in sede di erogazionedefinitiva e divisione del mutuo, il Costabile non avesse assunto la veste difideiussore. Tanto risultava, poiché l’erogazione finale del mutuo nonaveva rappresentato novazione del contratto precedente, in cui Costabilerisultava fideiussore, e l’eventuale limitazione della garanzia personale“fino all’erogazione finale e divisione”, derivante da una clausola sempredel contratto originale, costituiva questione tardivamente proposta solo inappello.[OSCURATO:SOCIETA]. e Costabile propongono così ricorso in cassazionefondato su tre mezzi, mentre Siena NPL resiste a mezzo di controricorso.Numero registro generale 5757/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 14615/2026Data pubblicazione 17/05/2026Italfondiario, già contumace in secondo grado, è rimasta intimatanonostante la regolare notifica.Da ultimo le parti hanno depositato memoria illustrativa.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1 del d.l. 394/2000,«interpretazione autentica della L. 108/96 contenente disposizioni inmateria di usura», convertito nella legge 24/2001, in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., errata valutazione delle prove, in relazione all’art. 360 cod. proc.civ., nn. 3 e 5, in relazione al contratto di mutuo principale e successiveerogazioni”.A parere dei ricorrenti, con riferimento al rigetto della domanda diripetizione dell’indebito, costituito dalle somme versate a titolo di interessimoratori in quanto usurari, la Corte territoriale avrebbe errato, in quantoha determinato il tasso facendo riferimento ai criteri dettati dalla sent.Cass., Sez. U., n. 19597/2020, senza considerare che la stessa nonstabiliva la formula matematica per i contratti, come quello di specie,stipulati nel 2007 e, inoltre, disattendeva un’ipotesi formulata dal CTU econdivisa dal CTP degli stessi ricorrenti, secondo cui, nel calcolodell’interesse usurario, occorreva, in base alla circolare della Banca d’Italiadel 2013, aggiungere il 2,1% al tasso moratorio, e non aggiungere talepercentuale al tasso soglia di mora, come nell’altra ipotesi formulata dal CTU.Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che i“contratti indicati” sono stati stipulati nel 2007 e che nei DD.MM. eranoindicati sia il TAEG sia il calcolo del tasso di mora usurario.1.1. Il motivo viene impostato come violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., che viene in rilievo in caso di omessa valutazione del materialeNumero registro generale 5757/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 14615/2026Data pubblicazione 17/05/2026probatorio, nonché come violazione dell’art. 116 dello stesso codice, cheviene in rilievo allorché vengano utilizzati mezzi di prova non ammessi.Ma nulla di tutto ciò si riscontra nello sviluppo del motivo, in cui, invece, laviolazione delle sopra indicate norme viene espressamente posta incorrelazione con l’avere la Corte territoriale posto a raffronto, per calcolare ilsuperamento o meno del tasso soglia con riguardo agli interessi di mora, itassi convenzionali di mora con le risultanze peritali della seconda dellesoluzioni proposte dal CTU, senza considerare che questi aveva aggiunto il2,1% al tasso soglia moratorio, sempre nella prospettiva dei ricorrenti.Già per tal verso il motivo risulta inammissibile.Volendo, peraltro, individuare nel motivo la denuncia della decisioned’appello, nella parte in cui essa dichiara di aderire alla decisione delleSez. U. n. 19597/20, facendo, invece, asseritamente erronea applicazionedei principi ivi espressi e, dunque, della disciplina della determinazionedell’usurarietà degli interessi di mora, va rilevato, in proposito, che laCorte territoriale ha determinato la soglia usuraria applicabile al contrattooggetto di causa nei seguenti termini: “Ne consegue che, nel caso dispecie, dal raffronto tra il tasso degli interessi moratori concordati dalleparti e il tasso soglia costituito dal T.e.g.m., incrementato dellamaggiorazione media degli interessi moratori (2,1%), aumentato dellametà, si evince che gli interessi moratori pattuiti non superano il tassosoglia antiusura (cfr. relazione di C.T.U.)” (cfr. § 5, in fine), facendo cosìpiana applicazione dei principi ricavabili da Cass. Sez. U. n. 19597/20.Tale pronuncia, espressamente, individua la disciplina applicabile anche aicontratti stipulati anteriormente al 2011, stabilendo che la mancataricomprensione del tasso di mora nell’ambito del tasso effettivo globalemedio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cuiall’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contenganocomunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatoriprofessionali, il che avviene dal 2003. In tal caso, il tasso-soglia sarà datoNumero registro generale 5757/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 14615/2026Data pubblicazione 17/05/2026dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessimoratori (in questo caso il 2,1%), moltiplicato per il coefficiente inaumento, quale ulteriore margine di tolleranza previsto dal quarto commadell’art. 2 sopra citato, nella specie pari alla metà, come previsto dallanorma appena citata fino al 2011.In proposito, va rilevato che anche la critica secondo cui siffatta formulasarebbe inidonea, sia perché il d.m. pro tempore applicabile (2007)avrebbe previsto uno specifico tasso-soglia di mora, sia perché, in ognicaso, la formula suddetta sarebbe da ritenersi superata, citandosiun’ordinanza interlocutoria, n. 38555/21, è del tutto infondata.Infatti, il d.m. indicato non stabilisce affatto uno specifico tasso soglia pergli interessi di mora, rispetto ai quali va richiamato l’art. 3 dello stessodecreto.Inoltre, l’indicato principio espresso dalle Sezioni Unite, da cui si ricava laformula applicata dalla Corte territoriale, è stato ad esempio applicato daCass. n. 13109/23, che è conseguita proprio all’ordinanza interlocutoriacitata dalla parte ricorrente.In conformità a quanto precede, la Corte territoriale ha individuato, nellaspecie, la maggiorazione per interessi moratori in 2,1 punti percentuali,ritraendo la relativa rilevazione dall’art. 3, comma 4, del d.m. applicabile.La stessa ha poi accertato in fatto, con statuizione quindi non censurabilein questa sede, che, nella specie, dal raffronto tra il tasso degli interessimoratori concordati dalle parti e il tasso soglia costituito dal T.e.g.m.,incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%),aumentato della metà, secondo la formula (T.e.g.m. + 2,1) x 1,5,emergeva appunto la non usurarietà dei primi.In proposito, la tesi dei ricorrenti, secondo cui il giudice del meritoavrebbe ulteriormente aumentato del 2,1% il tasso soglia per interessi dimora, finisce per sottoporre alla Corte di legittimità un accertamento infatto, oltre a basarsi su un assunto non individuabile nella decisioneNumero registro generale 5757/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 14615/2026Data pubblicazione 17/05/2026impugnata, che non identifica come termine di raffronto un aumento deltasso soglia per interessi moratori ulteriormente aumentato, ma si èlimitata ad aggiungere al tasso soglia previsto per gli interessicorrispettivi, alle pagg. 60-61 della perizia, il 2,1%, che era poi ildifferenziale tra tasso soglia ordinario e tasso soglia per interessi di mora,come indicato dal CTU.2. Col secondo mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 1 del d.l. 394/2000,«interpretazione autentica della L. 108/96 contenente disposizioni inmateria di usura», convertito nella legge 24/2001, in relazione all’art. 360,n. 3, cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1,n. 5, riguardo all’atto di erogazione e quietanza finale e di divisione delmutuo, oggetto dell’atto di precetto opposto”.Anche in questo caso la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116,cod. proc. civ., è riconnessa alle basi di calcolo effettuate dal c.t.u. e poirichiamate dal giudice d’appello.2.1. Anche questo motivo è inammissibile, non individuando alcunaviolazione delle disposizioni indicate, nei termini già spiegati a propositodel motivo precedente.Nel resto, anche qui, a maggior ragione, ci si limita a denunciare asseritierrori del CTU nel calcolare il tasso convenzionale; peraltro, la stessaparte ammette che, sotto tale profilo, la Corte territoriale ha adottato ilcriterio indicato dalle stesse appellanti, incorrendo poi però, a pareresempre dei ricorrenti, nell’errore circa la determinazione del tasso soglia diriferimento, per il che valgono le osservazioni svolte a proposito delmotivo precedente.3. Col terzo mezzo si denuncia, infine, “violazione e falsa applicazione intema di rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione passiva - art. 2967cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., poiché il giudiced’appello non ha considerato che incombeva sull’attore, in primo grado,Numero registro generale 5757/2024Numero sezionale 1289/2026Numero di raccolta generale 14615/2026Data pubblicazione 17/05/2026l’onere probatorio in ordine alla titolarità del rapporto dal lato passivo;violazione e falsa applicazione dell’art. 1275 c.c., in relazione all’art. 360,n. 3, e violazione per omesso esame della documentazione, in relazioneall’art. 360, n. 3”.La Corte territoriale non avrebbe, in particolare, valutato che, nell’atto dierogazione finale e di divisione del mutuo, il Costabile non aveva prestatoalcuna fideiussione. Inoltre, i rilievi della Corte territoriale, secondo cuil’originale rapporto non si era novato con l’erogazione finale e la divisionedel mutuo, con conseguente permanere della garanzia personale e dellatardività della questione circa i limiti temporali della garanzia in virtù dellaclausola, avrebbero determinato un inammissibile rilievo d’ufficio deldifetto di legittimazione passiva del fideiussore Costabile.3.1. Il motivo è infondato, visto che il Costabile risulta essere attore nelgiudizio di opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., edunque la sua eventuale carenza di legittimazione è rilevabile d’ufficio.4. Da quanto precede emerge l’infondatezza del ricorso, con aggravio dispese in capo ai ricorrenti soccombenti.Dichiara sussistenti i presupposti processuali dell’obbligo, per il ricorrente,di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in €4.500,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dell’onorario,i.v.a. e c.p.a., se dovute, ed oltre a € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo airicorrenti, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il nove aprile 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])