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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 08505/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 1089/16, emessa dal Tribunale di Viterbo il 7-7-2016 e divenuta irrevocabile il 21 novembre 2016, con la quale egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 187 cod. strada.

2. In data 2 febbraio 2021, la Corte d'appello di Roma ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo applicabile il previgente art. 625 ter cod. proc. pen. 3.

La determinazione della Corte territoriale si iscrive nell'alveo dell'orientamento giurisprudenziale, risalente a Sez.

U, n. 27614 del 29-3-2007, Lista, Rv. 236537, secondo cui, in applicazione del principio tempus regit actum, ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline, senza alcuna disposizione transitoria, occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione.

Al riguardo la Corte di merito ha richiamato Sez. 6, n. 40146 del 21-3-2018, Rv. 273843-01, che, sulla scorta del principio in esame, ha affermato che, relativamente alle sentenze emesse nella vigenza dell'art. 625 ter cod. proc. pen., e dunque anteriormente al 3 -8- 2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 629 bis cod. proc. pen., si applica l'art. 625 ter cod. proc. pen. e dunque la competenza è della Corte di cassazione (in senso conforme, ex plurimis, Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 39823).

Ad avviso del Collegio, però, la conclusione della Corte di merito non è fondata, poiché l'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato si è formato in un contesto giuridico e fattuale diverso da quello che costituisce oggetto dell'odierna vicenda processuale, trattandosi di fattispecie nelle quali la richiesta di rescissione era stata avanzata prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103.

La situazione rilevante nel caso in esame è stata invece ben focalizzata in altre decisioni, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, ai fini dell'individuazione della norma applicabile si deve fare riferimento non al momento di emissione della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, Ordinanza n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891; in seguito, Sez. 6, n. 33758 del 21/06/2021; Sez. 5, n. 36938 del 15/06/2021), trattandosi del momento in cui si "attualizza" il potere di impugnazione, mediante il deposito del relativo atto, che è dunque disciplinato dalla normativa in vigore nel momento in cui esso viene posto in essere.La diversa situazione di fatto posta a fondamento delle citate decisioni esclude che l'esame della questione dedotta debba essere rimesso alle Sezioni Unite, poiché, nel caso in esame, la richiesta di rescissione del giudicato è stata proposta nella vigenza della

I. n. 103 del 2017, essendo stata depositata il 29- 10-2020.

4. Va dunque disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per competenza.

PQM Dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per competenza.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 1089/16, emessa dal Tribunale di Viterbo il 7-7-2016 e divenuta irrevocabile il 21 novembre 2016, con la quale egli è stato condannato per il reato di cui all'art. 187 cod. strada. 2. In data 2 febbraio 2021, la Corte d'appello di Roma ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, ritenendo applicabile il previgente art. 625 ter cod. proc. pen. 3. La determinazione della Corte territoriale si iscrive nell'alveo dell'orientamento giurisprudenziale, risalente a Sez. U, n. 27614 del 29-3-2007, Lista, Rv. 236537, secondo cui, in applicazione del principio tempus regit actum, ai fini della individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorchè si succedano nel tempo diverse discipline, senza alcuna disposizione transitoria, occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. Al riguardo la Corte di merito ha richiamato Sez. 6, n. 40146 del 21-3-2018, Rv. 273843-01, che, sulla scorta del principio in esame, ha affermato che, relativamente alle sentenze emesse nella vigenza dell'art. 625 ter cod. proc. pen., e dunque anteriormente al 3 -8- 2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 629 bis cod. proc. pen., si applica l'art. 625 ter cod. proc. pen. e dunque la competenza è della Corte di cassazione (in senso conforme, ex plurimis, Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 39823). Ad avviso del Collegio, però, la conclusione della Corte di merito non è fondata, poiché l'indirizzo giurisprudenziale appena richiamato si è formato in un contesto giuridico e fattuale diverso da quello che costituisce oggetto dell'odierna vicenda processuale, trattandosi di fattispecie nelle quali la richiesta di rescissione era stata avanzata prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103. La situazione rilevante nel caso in esame è stata invece ben focalizzata in altre decisioni, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, nel caso si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, ai fini dell'individuazione della norma applicabile si deve fare riferimento non al momento di emissione della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria (Sez. 5, Ordinanza n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 280891; in seguito, Sez. 6, n. 33758 del 21/06/2021; Sez. 5, n. 36938 del 15/06/2021), trattandosi del momento in cui si "attualizza" il potere di impugnazione, mediante il deposito del relativo atto, che è dunque disciplinato dalla normativa in vigore nel momento in cui esso viene posto in essere.La diversa situazione di fatto posta a fondamento delle citate decisioni esclude che l'esame della questione dedotta debba essere rimesso alle Sezioni Unite, poiché, nel caso in esame, la richiesta di rescissione del giudicato è stata proposta nella vigenza della I. n. 103 del 2017, essendo stata depositata il 29- 10-2020. 4. Va dunque disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per competenza. PQM Dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Roma, per competenza. Così deciso
Decreto Cassazione n. 08505/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris