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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36126/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; vista, altresì, la memoria difensiva con cui il ricorrente deduce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela, alla luce del d.lgs. n. 150 del 2022;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio a suo carico, per il concorso nel reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Le ragioni di ricorso sono anche manifestamente infondate: in particolare, a pag. 3 della sentenza impugnata, si dà atto che l'imputato - così come anche un altro coimputato - abitava in un appartamento con allaccio diretto alla rete elettrica centrale dell'edificio, tramite cavi privati dell'impianto domestico ed interruttore megnetometrico).

Il ricorrente, poi, si giovava direttamente ed abitualmente dell'impianto abusivo, intestato formalmente alla moglie convivente.

Questa Corte regolatrice ha affermato costantemente che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440): l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "resi, attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore;

3. Ritenuto che il secondo motivo del ricorso, con cui si censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata continuazione, è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Si veda, in particolare, la prima parte di pag. 4);

4. Considerato che il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è manifestamente infondato, perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui sopra è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la ritiene integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (ex multis, Sez. 5, n. 13431 del 25/2/2022, Pirroncello, Rv. 282974);

5. Considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolito criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/20'18, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.

Pertanto, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d."giudicato sostanziale".

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; vista, altresì, la memoria difensiva con cui il ricorrente deduce l'improcedibilità del reato per mancanza di querela, alla luce del d.lgs. n. 150 del 2022; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione del quadro probatorio a suo carico, per il concorso nel reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Le ragioni di ricorso sono anche manifestamente infondate: in particolare, a pag. 3 della sentenza impugnata, si dà atto che l'imputato - così come anche un altro coimputato - abitava in un appartamento con allaccio diretto alla rete elettrica centrale dell'edificio, tramite cavi privati dell'impianto domestico ed interruttore megnetometrico). Il ricorrente, poi, si giovava direttamente ed abitualmente dell'impianto abusivo, intestato formalmente alla moglie convivente. Questa Corte regolatrice ha affermato costantemente che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440): l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "resi, attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore; 3. Ritenuto che il secondo motivo del ricorso, con cui si censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata continuazione, è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Si veda, in particolare, la prima parte di pag. 4); 4. Considerato che il terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose, è manifestamente infondato, perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che la doglianza sulla circostanza aggravante di cui sopra è manifestamente infondata alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la ritiene integrata tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (ex multis, Sez. 5, n. 13431 del 25/2/2022, Pirroncello, Rv. 282974); 5. Considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolito criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/20'18, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. Pertanto, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, deve escludersi che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della novella normativa, sia idonea ad operare come un'ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e di incidere sul c.d."giudicato sostanziale". 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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