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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30746/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

04/07/1979avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiolaudito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce haparzialmente riformato la sentenza del 28 gennaio 2021 del Tribunale di Brindisiche, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità diLuigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il26 settembre 2017, e comunque in concorso tra loro, per più condotte dibancarotta e più precisamente perché distraevano, con due atti di cessione allaPro.[OSCURATO:SOCIETA]., più immobili della fallita e distraevano somme di denaro,versate in favore di [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, nonché vari beni strumentali (capoA2) e tenevano le scritture contabili in guisa tale da non consentire laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo A3), nonché, delsolo [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di simulazione di reato (capo B) e, applicate al soloLorenzo [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia nonché alrisarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela delfallimento della predetta società, costituitasi parte civile.In particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni dibancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alla distrazione degliimmobili, e di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa l’aggravante deipiù fatti di bancarotta e ritenuta la continuazione tra il residuo reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale e il reato di cui al capo B), ha ridotto lepene; inoltre, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di bancarottapatrimoniale dei beni immobili costituiti da un villino e due locali garage e dallaimputazione di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa l’aggravante dellapluralità dei fatti di bancarotta, ha ridotto le pene.All’esito del giudizio di appello i due imputati risultano condannati per trecondotte distrattive, una avente ad oggetto la somma di euro 21.500,00distratta in favore di [OSCURATO:PERSONA], un’altra la somma di euro 23.400,00, puredistratta in favore di [OSCURATO:PERSONA], e la terza i beni strumentali; inoltre [OSCURATO:PERSONA] condannato anche per la simulazione di reato.2.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eLorenzo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore che ha depositato distinti atti diimpugnazione di contenuto sostanzialmente identico, chiedendonel’annullamento ed articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 216 l.fall. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenutenell’atto di appello e relative alla distrazione della somma di euro 21.500,00 infavore di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di somme prelevate dal conto della società con la causale«rimborso [OSCURATO:PERSONA]»; a giustificazione dei prelievi era stata depositata unascheda contabile riportante n. 17 pagamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la causale«pagamento fatture da ricevere rimborso [OSCURATO:PERSONA]».Nella sentenza di primo grado si è affermato che non risultano fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] e pertanto i prelievi hanno natura distrattiva.Con l’atto di appello si era dedotto che non potevano esservi fatture emesseda [OSCURATO:PERSONA] in favore della fallita.

Le fatture erano già state emesse dai fornitoridirettamente in favore della fallita ed esse erano state pagate da [OSCURATO:PERSONA] condenaro proprio che gli doveva essere rimborsato.Sulle fatture era annotato «pagamento contanti geom. [OSCURATO:PERSONA]», ma ciò stava asignificare che i pagamenti non erano stati effettuati con denaro della società,altrimenti sarebbero state apposte altre indicazioni come «cassa», se ilpagamento era avvenuto per cassa, oppure «banca» con di seguito l’indicazionedel conto corrente movimentato; se invece il denaro era stato anticipato per lasocietà da chi aveva pagato, si indicava il nome di chi aveva pagato, come nelcaso di specie.A fronte di tali censure, la Corte territoriale si è limitata a ribadire la naturadistrattiva dei prelievi a causa del mancato rinvenimento delle fatture emesse daLuigi [OSCURATO:PERSONA] a favore della società, mentre nessuna fattura doveva essere emessada [OSCURATO:PERSONA] in favore della fallita.

In ogni caso non è stata data risposta allecensure contenute nell’atto di appello.2.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 216l. fall. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenutenell’atto di appello e relative alla distrazione della somma di euro 23.400,00 infavore di [OSCURATO:PERSONA].In questo caso la Corte di appello ha omesso di considerare che, comeaffermato nella stessa sentenza di primo grado, la somma corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] stata dallo stesso impiegata per il pagamento di creditori della fallitamediante emissione di vaglia postali.2.3.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 216 l.fall. e dell’art. 367 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto dellecensure contenute nell’atto di appello e relative alla distrazione dei benistrumentali ed alla simulazione di reato.La Corte di appello ha ritenuto non plausibile il furto, ma ha affermato lapenale responsabilità di entrambi i ricorrenti per la distrazione dei benistrumentali e di [OSCURATO:PERSONA] per la simulazione di reato sulla base di un merosospetto.

I beni, di scarso valore, non erano custoditi ed erano asportabili dachiunque.2.4.

Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della mancatarisposta al primo motivo di appello laddove si era evidenziato che la motivazionedella sentenza di primo grado escludeva la sussistenza di altre distrazioni didenaro, oltre quelle sopra menzionate, ma gli imputati non erano stati proscioltidalla corrispondente imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sonofondati.Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenutoinammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatiziorinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se ilgravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in primo grado, ètenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, ondenon incorrere nel vizio di motivazione apparente (Sez. 3, n. 38126 del06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01).Deve rilevarsi che i ricorrenti hanno sollevato specifiche censure allamotivazione della sentenza di primo grado in relazione alle quali la Corte diappello si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.2.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.La Corte di appello anche in questo caso si è limitata a richiamare lamotivazione offerta dal Tribunale, che a sua volta ha richiamato la motivazionedel provvedimento applicativo della misura cautelare, il quale aveva osservatoche era anomalo che l’imputato avesse denunziato ai carabinieri il furto dei benistrumentali, sottratti da un cantiere della società rimasto fermo da circa unanno, anziché informare il curatore della loro esistenza.Tuttavia, tale motivazione non dà risposta alle censure formulate nell’atto diappello e neppure spiega perché, seguendo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], dopoessersi già appropriato dei predetti beni sottraendoli al curatore, avrebbe poidovuto denunciarne falsamente il furto che avrebbe, come appunto avvenuto,portato la curatela a conoscere della loro esistenza e quindi, seguendo l’ipotesiaccusatoria, della loro distrazione.

La motivazione dell’ordinanza applicativa dellamisura coercitiva, essendo volta a motivare il solo presupposto dei gravi indizi dicolpevolezza, non appare idonea a spiegare perché risulterebbe provata laresponsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio.3.

Anche il quarto motivo di ricorso è fondato, atteso che sebbene si affermiche non può esservi condanna per taluni reati, nel dispositivo non vi èproscioglimento per le corrispondenti imputazioni.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Lecce.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/07/1979avverso la sentenza del 11/07/2025 della Corte di appello di Leccevisti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabiolaudito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce haparzialmente riformato la sentenza del 28 gennaio 2021 del Tribunale di Brindisiche, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità diLuigi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il26 settembre 2017, e comunque in concorso tra loro, per più condotte dibancarotta e più precisamente perché distraevano, con due atti di cessione allaPro.[OSCURATO:SOCIETA]., più immobili della fallita e distraevano somme di denaro,versate in favore di [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, nonché vari beni strumentali (capoA2) e tenevano le scritture contabili in guisa tale da non consentire laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari (capo A3), nonché, delsolo [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di simulazione di reato (capo B) e, applicate al soloLorenzo [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti, li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia nonché alrisarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della curatela delfallimento della predetta società, costituitasi parte civile.In particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni dibancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alla distrazione degliimmobili, e di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa l’aggravante deipiù fatti di bancarotta e ritenuta la continuazione tra il residuo reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale e il reato di cui al capo B), ha ridotto lepene; inoltre, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di bancarottapatrimoniale dei beni immobili costituiti da un villino e due locali garage e dallaimputazione di bancarotta fraudolenta documentale e, esclusa l’aggravante dellapluralità dei fatti di bancarotta, ha ridotto le pene.All’esito del giudizio di appello i due imputati risultano condannati per trecondotte distrattive, una avente ad oggetto la somma di euro 21.500,00distratta in favore di [OSCURATO:PERSONA], un’altra la somma di euro 23.400,00, puredistratta in favore di [OSCURATO:PERSONA], e la terza i beni strumentali; inoltre [OSCURATO:PERSONA] condannato anche per la simulazione di reato.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] eLorenzo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore che ha depositato distinti atti diimpugnazione di contenuto sostanzialmente identico, chiedendonel’annullamento ed articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 216 l.fall. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenutenell’atto di appello e relative alla distrazione della somma di euro 21.500,00 infavore di [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di somme prelevate dal conto della società con la causale«rimborso [OSCURATO:PERSONA]»; a giustificazione dei prelievi era stata depositata unascheda contabile riportante n. 17 pagamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la causale«pagamento fatture da ricevere rimborso [OSCURATO:PERSONA]».Nella sentenza di primo grado si è affermato che non risultano fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] e pertanto i prelievi hanno natura distrattiva.Con l’atto di appello si era dedotto che non potevano esservi fatture emesseda [OSCURATO:PERSONA] in favore della fallita. Le fatture erano già state emesse dai fornitoridirettamente in favore della fallita ed esse erano state pagate da [OSCURATO:PERSONA] condenaro proprio che gli doveva essere rimborsato.Sulle fatture era annotato «pagamento contanti geom. [OSCURATO:PERSONA]», ma ciò stava asignificare che i pagamenti non erano stati effettuati con denaro della società,altrimenti sarebbero state apposte altre indicazioni come «cassa», se ilpagamento era avvenuto per cassa, oppure «banca» con di seguito l’indicazionedel conto corrente movimentato; se invece il denaro era stato anticipato per lasocietà da chi aveva pagato, si indicava il nome di chi aveva pagato, come nelcaso di specie.A fronte di tali censure, la Corte territoriale si è limitata a ribadire la naturadistrattiva dei prelievi a causa del mancato rinvenimento delle fatture emesse daLuigi [OSCURATO:PERSONA] a favore della società, mentre nessuna fattura doveva essere emessada [OSCURATO:PERSONA] in favore della fallita. In ogni caso non è stata data risposta allecensure contenute nell’atto di appello.2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 216l. fall. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto delle censure contenutenell’atto di appello e relative alla distrazione della somma di euro 23.400,00 infavore di [OSCURATO:PERSONA].In questo caso la Corte di appello ha omesso di considerare che, comeaffermato nella stessa sentenza di primo grado, la somma corrisposta a [OSCURATO:PERSONA] stata dallo stesso impiegata per il pagamento di creditori della fallitamediante emissione di vaglia postali.2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 216 l.fall. e dell’art. 367 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al rigetto dellecensure contenute nell’atto di appello e relative alla distrazione dei benistrumentali ed alla simulazione di reato.La Corte di appello ha ritenuto non plausibile il furto, ma ha affermato lapenale responsabilità di entrambi i ricorrenti per la distrazione dei benistrumentali e di [OSCURATO:PERSONA] per la simulazione di reato sulla base di un merosospetto. I beni, di scarso valore, non erano custoditi ed erano asportabili dachiunque.2.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti si dolgono della mancatarisposta al primo motivo di appello laddove si era evidenziato che la motivazionedella sentenza di primo grado escludeva la sussistenza di altre distrazioni didenaro, oltre quelle sopra menzionate, ma gli imputati non erano stati proscioltidalla corrispondente imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e sonofondati.Il giudice d'appello, in presenza di un atto di impugnazione non ritenutoinammissibile per carenza di specificità, non può limitarsi al mero e tralatiziorinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, posto che, pur se ilgravame ripropone questioni di fatto già dedotte e decise in primo grado, ètenuto a motivare, in modo puntuale e analitico, su ogni punto devoluto, ondenon incorrere nel vizio di motivazione apparente (Sez. 3, n. 38126 del06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01).Deve rilevarsi che i ricorrenti hanno sollevato specifiche censure allamotivazione della sentenza di primo grado in relazione alle quali la Corte diappello si è limitata a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato.La Corte di appello anche in questo caso si è limitata a richiamare lamotivazione offerta dal Tribunale, che a sua volta ha richiamato la motivazionedel provvedimento applicativo della misura cautelare, il quale aveva osservatoche era anomalo che l’imputato avesse denunziato ai carabinieri il furto dei benistrumentali, sottratti da un cantiere della società rimasto fermo da circa unanno, anziché informare il curatore della loro esistenza.Tuttavia, tale motivazione non dà risposta alle censure formulate nell’atto diappello e neppure spiega perché, seguendo l’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], dopoessersi già appropriato dei predetti beni sottraendoli al curatore, avrebbe poidovuto denunciarne falsamente il furto che avrebbe, come appunto avvenuto,portato la curatela a conoscere della loro esistenza e quindi, seguendo l’ipotesiaccusatoria, della loro distrazione. La motivazione dell’ordinanza applicativa dellamisura coercitiva, essendo volta a motivare il solo presupposto dei gravi indizi dicolpevolezza, non appare idonea a spiegare perché risulterebbe provata laresponsabilità degli imputati oltre ogni ragionevole dubbio.3. Anche il quarto motivo di ricorso è fondato, atteso che sebbene si affermiche non può esservi condanna per taluni reati, nel dispositivo non vi èproscioglimento per le corrispondenti imputazioni. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Lecce.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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