CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40993/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Napoli, per quanto qui d'interesse, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei suoi riguardi per il delitto di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA]Aquila e la condanna alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione; visto l'unico, articolato, motivo con il quale la difesa lamenta l'erronea ritenuta sussistenza dell'animus necandi, come sarebbe agevolmente desumibile da una corretta valutazione delle dichiarazioni dell'imputato e lettura delle intercettazioni ambientali; rilevato che detto motivo è interamente versato in fatto e sollecita una rivalutazione della parola dell'imputato e delle conversazioni ambientali, non consentita in sede di legittimità; richiamato, quanto alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il principio secondo cui «l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); considerato, inoltre, che si tratta di motivo complessivamente reiteratívo di analoghe censure di appello e del tutto a-specifico, siccome privo di qualsivoglia prospettazione di elementi obiettivi sulla scorta dei quali accreditare una diversa qualificazione del fatto; considerato, invero, che la Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal Giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente l'animus necandi attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (comune da sparo), del distretto corporeo attinto (torace), dalla distanza ravvicinata da cui furono esplosi i colpi e dalla reiterazione degli stessi; rilevato che, tale motivazione resiste alle generiche doglianze contro- valutative della difesa che si è limitata a richiamare la diversa versione fornita dall'imputato; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre