Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 2024

Cassazione n. 31473/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4164-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3662/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/9/2019; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Immobiliare EugeniaS.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3481/2018della Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva dichiarato non applicabile la riduzione IMU del 50%, ex art. 8 D.Lgs. 504/1992, relativamente alle annualità 2015 e 2016, richiesta per porzioni di fabbricati inagibili di proprietà della contribuente.

Il Comune resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 21/10/2024, la ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune.

1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale.

1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite.

1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071.

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4164-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza n. 3662/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 30/9/2019; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Immobiliare EugeniaS.r.L. propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3481/2018della Commissione tributaria provinciale di Milano in rigetto dei ricorsi, riuniti, proposti avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva dichiarato non applicabile la riduzione IMU del 50%, ex art. 8 D.Lgs. 504/1992, relativamente alle annualità 2015 e 2016, richiesta per porzioni di fabbricati inagibili di proprietà della contribuente. Il Comune resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 21/10/2024, la ricorrente hanno dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune. 1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Ente locale. 1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite. 1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, de
Sentenza Cassazione n. 31473/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris