CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 32083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronunzia in primo grado di condanna dell'imputata alla pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, rideterrninando la durata delle pene accessorie. Tenuto conto che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputata tramite il difensore, lamentando la violazione di legge quanto alla ritenuta responsabilità ed alla ritenuta distrazione dei beni societari. Osservato che tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrenl:e ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Considerato che nel caso di specie il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta, che ha individuato le ragioni per l'affermazione della responsabilità dell'imputato in relazione al contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale, non indica specificamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto che col secondo motivo la difesa si duole della pronunzia di responsabilità quanto alla distrazione di merci e risorse mentre la condanna è pronunziata esclusivamente in ordine al delitto di bancarotta documentale. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 13.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de gregorio Dr. Sterfq `kPb- e. L, D E POS1TATA 3 1 AG 2022 IL