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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 17016/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della Corte di Appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2022; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Sandro propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 2 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24 ottobre 2017 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 1, cod. pen. con contestuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Roma in data 5 novembre 2007.2.

Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione a distinti capi della sentenza di appello.

La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria in ordine alla dimostrazione della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della provenienza delittuosa dello scooter di cui al capo di imputazione, anche e soprattutto in assenza di accertamenti in ordine ai motivi ed alle modalità che hanno condotto il [OSCURATO:PERSONA] ad entrarne in possesso ed all'ipotizzabilità della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.

La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto perfezionata la fattispecie di cui all'art. 648, comma 1, cod. pen., la condotta posta in essere dal ricorrente è, invece, idonea a perfezionare la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. (in considerazione delle cattive condizioni in cui versava il motociclo, del tenue valore dello stesso e dell'avvenuta restituzione al legittimo proprietario).

La motivazione è lacunosa ed erronea in relazione al motivo di appello avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale disposta dal Giudice di primo grado.

Il ricorrente ha, infine, lamentato la mancata applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. nella parte in cui tale norma prevede la possibilità di concedere una seconda sospensione condizionale della pena laddove, come nel caso di specie, la somma della pena da infliggere e di quella già inflitta e sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Candita, Rv. 244181 - 01).

Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso.

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta.

3. La Corte territoriale, facendo corretto impiego dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione, ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa del mezzo, desumibile dall'ingiustificata disponibilità di uno scooter provento di furto recante una targa diversa da quella abbinata al telaio e dalla mancata prospettazione di giustificazioni alternative da parte del [OSCURATO:PERSONA].A fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inamissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

4. La sentenza impugnata motiva in modo coerente e giuridicamente corretto la non riconducibilità della condotta del ricorrente alla fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; il veicolo ricettato ha un valore economicamente significativo e la condotta materiale non è connotata da particolare tenuità (in proposito vedi Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 - 01 «La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res»).

5. La sentenza impugnata applica correttamente la normativa vigente in tema di revoca della sospensione condizionale: il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso il reato oggetto del presente procedimento nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale era stato concesso al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La revoca di diritto è stata, quindi, correttamente disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. 6.

La Corte territoriale ha motivato correttamente anche in ordine alla non concedibilità della seconda sospensione condizionale invocate dal ricorrente: dalla lettura del certificato del casellario giudiziale emerge, ictu ocuii, che il ricorrente dopo la concessione della sospensione condizionale ha riportato una condanna intermedia a pena non sospesa, non potendosi di conseguenza applicare l'ultimo comma dell'articolo 164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, Antonelli, Rv. 278100 - 01 «La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta»).

Ricorre, pertanto, la causa ostativa costituita dall'esistenza di condanna intermedia a pena non sospesa che manifesta l'inanità della concessione del primo beneficio e l'impossibilità di formulare una rinnovata prognosi favorevole circa la futura condotta dell'imputato.

7. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 IrConsigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della Corte di Appello di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni scritte depositate in data 10 marzo 2022; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Sandro propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 2 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 24 ottobre 2017 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648, comma 1, cod. pen. con contestuale revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Roma in data 5 novembre 2007.2. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di impugnazione, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione a distinti capi della sentenza di appello. La motivazione della sentenza impugnata è insufficiente e contraddittoria in ordine alla dimostrazione della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della provenienza delittuosa dello scooter di cui al capo di imputazione, anche e soprattutto in assenza di accertamenti in ordine ai motivi ed alle modalità che hanno condotto il [OSCURATO:PERSONA] ad entrarne in possesso ed all'ipotizzabilità della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto perfezionata la fattispecie di cui all'art. 648, comma 1, cod. pen., la condotta posta in essere dal ricorrente è, invece, idonea a perfezionare la fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. (in considerazione delle cattive condizioni in cui versava il motociclo, del tenue valore dello stesso e dell'avvenuta restituzione al legittimo proprietario). La motivazione è lacunosa ed erronea in relazione al motivo di appello avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale disposta dal Giudice di primo grado. Il ricorrente ha, infine, lamentato la mancata applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. nella parte in cui tale norma prevede la possibilità di concedere una seconda sospensione condizionale della pena laddove, come nel caso di specie, la somma della pena da infliggere e di quella già inflitta e sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Arnone, Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Candita, Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso. Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. 3. La Corte territoriale, facendo corretto impiego dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione, ha ritenuto pienamente provata la consapevolezza del ricorrente in ordine alla provenienza delittuosa del mezzo, desumibile dall'ingiustificata disponibilità di uno scooter provento di furto recante una targa diversa da quella abbinata al telaio e dalla mancata prospettazione di giustificazioni alternative da parte del [OSCURATO:PERSONA].A fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte, il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inamissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe la Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. La sentenza impugnata motiva in modo coerente e giuridicamente corretto la non riconducibilità della condotta del ricorrente alla fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.; il veicolo ricettato ha un valore economicamente significativo e la condotta materiale non è connotata da particolare tenuità (in proposito vedi Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154 - 01 «La "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della res»). 5. La sentenza impugnata applica correttamente la normativa vigente in tema di revoca della sospensione condizionale: il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso il reato oggetto del presente procedimento nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna con la quale era stato concesso al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena. La revoca di diritto è stata, quindi, correttamente disposta ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. 6. La Corte territoriale ha motivato correttamente anche in ordine alla non concedibilità della seconda sospensione condizionale invocate dal ricorrente: dalla lettura del certificato del casellario giudiziale emerge, ictu ocuii, che il ricorrente dopo la concessione della sospensione condizionale ha riportato una condanna intermedia a pena non sospesa, non potendosi di conseguenza applicare l'ultimo comma dell'articolo 164 cod. pen. (vedi Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019, Antonelli, Rv. 278100 - 01 «La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, l'accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta»). Ricorre, pertanto, la causa ostativa costituita dall'esistenza di condanna intermedia a pena non sospesa che manifesta l'inanità della concessione del primo beneficio e l'impossibilità di formulare una rinnovata prognosi favorevole circa la futura condotta dell'imputato. 7. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 IrConsigliere estensore
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