Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1150/2009
ECLI:EU:C:2009:784
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑239/06
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
Repubblica italiana
«Inadempimento di uno Stato — Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Ambito di applicazione — Insussistenza di una riserva generale che escluda i provvedimenti adottati
per motivi di pubblica sicurezza
(Artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE)
2.
Risorse proprie delle Comunità europee — Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri — Importazione da
parte di uno Stato membro di attrezzature militari in franchigia doganale
(Regolamenti del Consiglio n. 1552/89, come modificato dal regolamento n. 1355/96, artt. 2 e 9‑11, e n. 1150/2000, artt. 2
e 9‑11)
1.
Anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò
non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario. [OSCURATO:PERSONA]
prevede deroghe espresse da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE,
39 CE, 46 CE, 58 CE, 64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne
una riserva generale, inerente al [OSCURATO:PERSONA], che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento
adottato per motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici
stabiliti dal [OSCURATO:PERSONA], rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario.
Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, devono essere interpretate restrittivamente come avviene in materia
di deroghe alle libertà fondamentali. Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, anche se tale articolo si riferisce
alle misure che uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o
alle informazioni la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel
senso che conferisca agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] mediante un mero richiamo a tali
interessi. Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere
alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
(v. punti 46-48, 50)
2.
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione
della decisione 88/376 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento n. 1355/96,
nonché degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728 relativa al sistema
delle risorse proprie della Comunità, lo Stato membro che abbia esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso
militare nel periodo 1° gennaio 1998‑31 dicembre 2002 e che abbia rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione
della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi
moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare determinato dall’applicazione
dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per cercare di sottrarsi, a danno
degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi a tali importazioni, agli obblighi
che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
(v. punti 51, 61 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
15 dicembre 2009 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari»
Nella causa C‑239/06,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 23 maggio 2006,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dal sig. G. Wilms, dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. L. Visaggio, in qualità di agenti, con domicilio eletto
in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana,
rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica ellenica,
rappresentata dalle sig.re E.‑M. Mamouna e A. Samoni‑Rantou nonché dal sig. K. Boskovits, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
Repubblica di Finlandia,
rappresentata dalla sig.ra A. Guimaraes‑Purokoski, in qualità di agente,
intervenienti,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. [OSCURATO:PERSONA], K. Lenaerts, E. Levits e dalla sig.ra C. Toader,
presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. Ilešič, J. Malenovský e U. Lõhmus, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 novembre 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il ricorso in esame la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana,
avendo unilateralmente esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare ed avendo rifiutato di calcolare
e versare le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo
tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in
forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della
decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), quale modificato
dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355 (GU L 175, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1552/89»),
nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della
decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2
L’art. 2, n. 1, delle decisioni del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunità (GU L 185, pag. 24), e 31 ottobre 1994, 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle
Comunità europee (GU L 293, pag. 9), prevede quanto segue:
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
(…)
b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli
scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell’acciaio;
(...)».
3
L’art. 20 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302,
pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dispone quanto segue:
«1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un’obbligazione doganale sono basati sulla tariffa doganale delle Comunità europee.
(…)
3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:
a) la nomenclatura combinata delle merci;
(...)
c) le aliquote e gli altri elementi di tassazioni applicabili di norma alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata per:
– i dazi doganali (…)
(…)
d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che
prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;
e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l’esonero dai dazi all’importazione applicabili a talune merci;
g) le altre misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.
(...)».
4
L’art. 217, n. 1, del codice doganale comunitario enuncia che:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato
“importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa
iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).
(...)».
5
Nell’ambito della messa a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] delle risorse proprie delle Comunità, il Consiglio dell’Unione europea
ha adottato il regolamento n. 1552/89, applicabile nel periodo di cui trattasi nella presente causa sino al 30 maggio 2000.
Tale regolamento è stato sostituito, a partire dal 31 maggio 2000, dal regolamento n. 1150/2000, che procede a una codificazione
del regolamento n. 1552/89 senza modificarne il contenuto.
6
L’art. 2 del regolamento n. 1552/89 prevede quanto segue:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 88/376/CEE, Euratom, è accertato non appena ricorrono le condizioni previste
dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione dell’importo del diritto e la comunicazione del medesimo al
soggetto passivo.
1 bis. La data da considerare per l’accertamento di cui al paragrafo 1 è la data della registrazione prevista dalla normativa doganale.
(…)».
7
L’art. 9, n. 1, di tale regolamento stabilisce che:
«Secondo le modalità definite dall’articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto
a tale scopo a nome della [OSCURATO:PERSONA] presso il Tesoro o l’organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
8
Ai sensi dell’art. 10, n. 1, di detto regolamento:
«Dopo la deduzione del 10% a titolo di spese di riscossione in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione
88/376/CEE, Euratom, l’iscrizione delle risorse proprie, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata
decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato
constatato in conformità dell’articolo 2.
(...)».
9
L’art. 11 del regolamento n. 1552/89 così dispone:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro
in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario
dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25
punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
10
Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1150/2000:
«Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 è abrogato.
I riferimenti al suddetto regolamento devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la
tabella di corrispondenza che figura all’allegato, parte A».
11
Pertanto, a parte la circostanza che i regolamenti nn. 1552/89 e 1150/2000 rinviano segnatamente, l’uno, alla decisione 88/376
e, l’altro, alla decisione 94/728, i loro artt. 2 e 9‑11 sono sostanzialmente identici.
12
L’aliquota del 10% di cui all’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1150/2000 è stata portata al 25% con decisione del Consiglio
29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42).
13
Il punto 1 della motivazione di detta decisione enuncia quanto segue:
«Il Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999 ha concluso tra l’altro che il sistema di risorse proprie delle Comunità
deve essere equo, trasparente, economicamente efficiente, semplice e basarsi su criteri che rispecchiano in maniera ottimale
la capacità contributiva di ciascuno Stato membro».
14
Il regolamento (CE) del Consiglio 21 gennaio 2003, n. 150, che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature
ad uso militare (GU L 25, pag. 1), adottato in base all’art. 26 CE, enuncia, nel suo quinto ‘considerando’, quanto segue:
«Per tenere conto della tutela della riservatezza militare degli Stati membri, è necessario stabilire specifiche procedure
amministrative per la concessione del beneficio della sospensione dei dazi. Una dichiarazione dell’autorità competente dello
Stato membro alle cui forze sono destinate le armi o attrezzature militari, che potrebbe fungere anche da dichiarazione in
dogana quale richiesta dal codice doganale, costituirebbe una garanzia adeguata dell’adempimento di dette condizioni. La dichiarazione
dovrebbe avere la forma di un certificato. È opportuno precisare la forma che devono assumere tali certificati e consentire
l’utilizzo di tecniche di trattamento dei dati per la dichiarazione».
15
L’art. 1 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la sospensione autonoma dei dazi all’importazione relativi ad alcune
armi e attrezzature militari importate dalle autorità incaricate della difesa militare degli Stati membri o per loro conto
da paesi terzi».
16
L’art. 3, n. 2, di detto regolamento stabilisce che:
«Fatto salvo il paragrafo 1, per ragioni di riservatezza militare il certificato e le merci importate possono essere sottoposte
ad altre autorità designate dallo Stato membro d’importazione a tale scopo. In tali casi l’autorità competente che rilascia
il certificato invia entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno alle autorità doganali del suo Stato membro una
relazione di sintesi riguardante tali importazioni. La relazione riguarda i 6 mesi immediatamente precedenti la data in cui
la relazione deve essere presentata e contiene il numero e la data di rilascio dei certificati, la data di importazione ed
il valore totale e peso lordo dei prodotti importati con i certificati».
17
In conformità al suo art. 8, il regolamento n. 150/2003 è applicabile a partire dal 1° gennaio 2003.
Fase precontenziosa
18
[OSCURATO:PERSONA] aveva avviato una procedura nei confronti della Repubblica italiana, formulando segnatamente un parere motivato
il 25 luglio 1985, dove si lamentava una violazione dell’art. 28 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 26 CE)
e della normativa doganale comunitaria poiché, a suo parere, questo Stato membro aveva unilateralmente deciso di esentare
da dazi doganali il materiale destinato ad usi specificamente militari importato nel suo territorio. Questa procedura è stata
in seguito sospesa.
19
In mancanza di accordo sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio, che sospende temporaneamente i dazi doganali applicabili
su talune armi e attrezzature di uso militare (GU 1988, C 265, pag. 9), la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso successivamente di riavviare
detta procedura. Essa ha indirizzato alla Repubblica italiana una lettera di diffida, in data 21 dicembre 2001, ribadendo
le sue censure relative alla violazione dell’art. 26 CE e della normativa doganale comunitaria, invitando detto Stato membro
a presentare entro due mesi le sue osservazioni in merito.
20
In data 20 dicembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato parallelamente alla Repubblica italiana una lettera di diffida, invitando
detto Stato membro a calcolare l’importo delle risorse proprie non versate alla Comunità per gli esercizi di bilancio a partire
dal 1998, a porre queste risorse a sua disposizione e a versare gli interessi di mora in osservanza dell’art. 11 del regolamento
n. 1150/2000.
21
La Repubblica italiana non ha però risposto a queste due lettere.
22
Il regolamento n. 150/2003 è entrato in vigore con effetti dal 1° gennaio 2003.
23
Con lettera datata 24 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato la sua domanda iniziale riguardante le importazioni precedenti
al 1° gennaio 2003, ossia per il periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, dato che il periodo successivo a tale data è
coperto dal regolamento n. 150/2003. Anche questa lettera è rimasta senza risposta da parte della Repubblica italiana
24
Alla luce di ciò, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida, datata 17 ottobre 2003, riguardante
specificamente le conseguenze finanziarie dell’infrazione in questione. In tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato la sua
domanda iniziale riguardante il calcolo e il versamento delle risorse proprie, nonché il pagamento degli interessi di mora
per l’ammontare previsto dalla normativa comunitaria.
25
La Repubblica italiana ha risposto con una lettera datata 17 febbraio 2004, in cui essa ha fatto appello all’art. 296, n. 1,
lett. b), CE per giustificare l’esenzione da dazi doganali applicata sino al 31 dicembre 2002. A tal fine essa sottolinea
che il regolamento n. 150/2003 ha riconosciuto la rilevanza delle importazioni di materiale militare nell’interesse della
sicurezza degli Stati membri, autorizzando, con il suo art. 2, n. 2, la sospensione dei dazi doganali per questo tipo di materiale.
26
[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di formulare un parere motivato, con lettera del 9 luglio 2004, invitando la Repubblica italiana
ad adottare, entro due mesi dal suo ricevimento, i provvedimenti necessari per adeguarsi a detto parere.
27
Poiché questo parere motivato è rimasto senza riscontri, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.
28
Con ordinanza 20 novembre 2006, il presidente della Corte ha autorizzato l’intervento della Repubblica ellenica e della Repubblica
di Finlandia a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
29
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la Repubblica italiana invocherebbe erroneamente l’art. 296 CE per rifiutare il pagamento dei
dazi doganali corrispondenti alle importazioni di cui trattasi, poiché la riscossione di questi ultimi non minaccerebbe gli
interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.
30
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che le misure che istituiscono deroghe o eccezioni, quale in particolare l’art. 296 CE, devono essere
interpretate restrittivamente. Pertanto lo Stato membro interessato, che rivendichi l’applicazione di quest’articolo, dovrebbe
dimostrare di soddisfare tutte le condizioni previste da quest’ultimo qualora intenda derogare all’art. 20 del codice doganale
comunitario, dove compare il principio generale della riscossione dei dazi quale stabilito dall’art. 26 CE.
31
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che spetta, di conseguenza, alla Repubblica italiana fornire la prova concreta e circostanziata che
la riscossione dei dazi doganali all’importazione, di cui trattasi nella presente causa, minacci gli interessi sostanziali
di questo Stato membro in materia di sicurezza.
32
Difatti, provvedimenti che consistono nel privare la Comunità di mezzi, che avrebbero dovuto esserle versati a titolo di risorse
proprie, per essere destinati al finanziamento generale di spese militari non possono essere considerati, quanto meno senza
una giustificazione ulteriore, come necessari alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.
33
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il regolamento n. 150/2003 si applichi a partire dal 1° gennaio 2003 e che non gli sia stato conferito
nessun effetto retroattivo. Peraltro, il fondamento normativo di questo regolamento sarebbe l’art. 26 CE, riguardante l’istituzione
dei dazi doganali, e non l’art. 296 CE il quale, persino nella cornice della nuova disciplina, non potrebbe giustificare la
sospensione dei dazi doganali prevista da detto regolamento.
34
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, al riguardo, che la mancata riscossione dei dazi doganali in parola da parte della Repubblica italiana
implica una disparità tra gli Stati membri riguardo ai loro rispettivi contributi al bilancio comunitario. Infatti, tale mancata
riscossione comporterebbe una diminuzione delle risorse proprie tradizionali comunitarie, che potrebbe essere compensata soltanto
con un aumento della risorsa denominata «PNL» (prodotto nazionale lordo), che è suddivisa tra tutti gli Stati membri.
35
La Repubblica italiana ritiene che, in forza dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, gli Stati membri dispongano di un ampio potere
discrezionale riguardo ai provvedimenti che essi adottano per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza e
che si riferiscono ai prodotti cui si applicano le disposizioni di detto art. 296, n. 1, lett. b), CE. Pertanto, tale disposizione
permetterebbe agli Stati membri di derogare all’art. 26 CE e al codice doganale comunitario nel caso di importazioni di attrezzature
destinate ad uso militare, al fine di proteggere gli interessi essenziali in materia di sicurezza, tenuto conto della situazione
specifica dello Stato membro interessato.
36
La Repubblica italiana ritiene che l’art. 296 CE abbia una sfera d’applicazione generale e non si limiti a determinate disposizioni
del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, esso consentirebbe di derogare all’applicazione dell’art. 26 CE, che sarebbe una disposizione
destinata a servire da fondamento normativo al legislatore comunitario per adottare la normativa doganale.
37
La Repubblica italiana ritiene che occorra accertare, in primo luogo, se l’esenzione dai dazi doganali all’importazione di
attrezzature militari possa fondarsi sull’art. 296 CE e, in caso di risposta affermativa, chiedersi, in secondo luogo, se
le condizioni previste da quest’articolo siano effettivamente soddisfatte nel caso di specie.
38
Per quanto riguarda la prova che l’esenzione dei dazi doganali in questione sia necessaria alla tutela degli interessi essenziali
dello Stato membro interessato in materia di sicurezza, la Repubblica italiana ritiene che essa non sia tenuta a fornirla,
dato che il legislatore comunitario avrebbe esso stesso fornito questa prova, adottando il regolamento n. 150/2003.
39
La Repubblica italiana critica la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, in forza dell’art. 26 CE, solo il Consiglio sarebbe
competente a decidere di un’eventuale esenzione o sospensione dei dazi doganali gravanti su una determinata merce e che, di
conseguenza, un’esenzione decisa a livello nazionale costituisca una deroga illegittima a tale disposizione.
40
La Repubblica italiana afferma che, adottando il regolamento n. 150/2003, lo stesso legislatore comunitario avrebbe ritenuto
che l’esenzione dai dazi doganali permettesse di proteggere meglio gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri.
Secondo la Repubblica italiana, ciò proverebbe che le condizioni fissate dall’art. 296, n. 1, lett. b), CE sarebbero state
soddisfatte riguardo all’esenzione da essa applicata unilateralmente sino al 31 dicembre 2002.
41
Dato che la relazione tra la mancata riscossione dei dazi doganali e la tutela degli interessi essenziali della sicurezza
degli Stati membri sarebbe stata riconosciuta dal regolamento n. 150/2003, la Repubblica italiana non comprende perché sarebbe
stato necessario fornire altre prove per dimostrare la minaccia rappresentata dalla riscossione di questi dazi per gli interessi
essenziali della sua sicurezza.
42
La Repubblica italiana afferma infine, in subordine, che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] riguardante il versamento delle risorse
proprie eluse a seguito dell’esenzione dai dazi doganali in discussione nella presente causa dovrebbe essere respinta, almeno
per quanto riguarda il periodo precedente al ricevimento della lettera di diffida supplementare datata 20 dicembre 2001. Essa
sostiene che, tenuto conto dell’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] mantenuta per il lungo periodo trascorso tra la notificazione del
parere motivato del 25 luglio 1985 e l’invio della lettera di diffida supplementare del 20 dicembre 2001, essa avrebbe potuto
presupporre che questa istituzione avesse implicitamente accettato tale esenzione. Pertanto, alla luce dei principi di tutela
del legittimo affidamento e di certezza del diritto, occorrerebbe limitare l’obbligo di restituzione delle risorse proprie
in questione.
Giudizio della Corte
43
Il codice doganale comunitario prevede la riscossione dei dazi doganali all’importazione di beni ad uso militare, quali quelli
di cui trattasi, provenienti da Stati terzi. Nessuna disposizione della normativa doganale comunitaria prevedeva per il periodo
delle importazioni controverse, vale a dire 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002, un’esenzione specifica dai dazi doganali all’importazione
di questo tipo di beni. Di conseguenza non esisteva nemmeno, per questo periodo, un’esenzione esplicita dall’obbligo di versare
alle autorità competenti i dazi dovuti, maggiorati, se del caso, degli interessi moratori.
44
Può peraltro dedursi dall’adozione del regolamento n. 150/2003, che ha previsto la sospensione dei dazi doganali su talune
armi e attrezzature militari, a partire dal 1° gennaio 2003, che il legislatore comunitario sia partito dall’ipotesi che un
obbligo di versare detti dazi doganali esistesse prima di tale data.
45
La Repubblica italiana non ha negato in nessun momento l’esistenza delle importazioni controverse durante il periodo preso
in considerazione. Essa si è limitata a negare il diritto della Comunità sulle risorse proprie di cui trattasi argomentando
che, ai sensi dell’art. 296 CE, l’obbligo di pagare i dazi doganali su tale materiale importato da Stati terzi arrecherebbe
un grave pregiudizio ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
46
Secondo costante giurisprudenza della Corte, anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire
la loro sicurezza interna ed esterna, da ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione
del diritto comunitario (v. sentenze 26 ottobre 1999, causa C‑273/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7403, punto 15, e 11 gennaio 2000,
causa C‑285/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑69, punto 15). Infatti, come la Corte ha già affermato, il [OSCURATO:PERSONA] prevede deroghe espresse
da applicare in situazioni che possono compromettere la pubblica sicurezza soltanto negli artt. 30 CE, 39 CE, 46 CE, 58 CE,
64 CE, 296 CE e 297 CE, che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate. Non è lecito dedurne una riserva generale,
inerente al [OSCURATO:PERSONA], che escluda dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario qualsiasi provvedimento adottato per
motivi di pubblica sicurezza. Ammettere l’esistenza di una riserva del genere, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti
dal [OSCURATO:PERSONA], rischierebbe di compromettere la forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario (v. sentenza
11 marzo 2003, causa C‑186/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2479, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
47
Inoltre, le deroghe previste dagli artt. 296 CE e 297 CE, secondo la giurisprudenza costante in materia di deroghe alle libertà
fondamentali (v., in particolare, sentenze 31 gennaio 2006, causa C‑503/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1097, punto 45;
18 luglio 2007, causa C‑490/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6095, punto 86, e 11 settembre 2008, causa C‑141/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6935, punto 50), devono essere interpretate restrittivamente.
48
Con riferimento, in particolare, all’art. 296 CE, occorre rilevare che anche se tale articolo si riferisce alle misure che
uno Stato membro può ritenere necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza o alle informazioni
la cui divulgazione consideri contraria a tali interessi, esso non può tuttavia essere interpretato nel senso che conferisca
agli Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] mediante un mero richiamo a tali interessi.
49
Peraltro, nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, la Corte, nella sentenza 16 settembre 1999, causa C‑414/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5585), ha accertato l’inadempimento allora in discussione, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato
che l’esenzione da detta imposta sulle importazioni e sull’acquisto di armi, munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare,
esenzione prevista dalla legge spagnola, fosse giustificata, ai sensi dell’art. 296, n. 1, lett. b), CE, dalla necessità di
proteggere gli interessi essenziali di questo Stato membro in materia di sicurezza.
50
Di conseguenza, spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di ricorrere alla deroga
ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
51
Alla luce di tali considerazioni, non si può ammettere che uno Stato membro eccepisca il maggior costo del materiale militare
determinato dall’applicazione dei dazi doganali alle importazioni di un siffatto materiale proveniente da Stati terzi per
cercare di sottrarsi, a danno degli altri Stati membri che, dal canto loro, riscuotono e versano i dazi doganali relativi
a tali importazioni, agli obblighi che la solidarietà finanziaria gli impone rispetto al bilancio comunitario.
52
Rispetto all’argomento secondo il quale le procedure doganali comunitarie non sarebbero in grado di garantire la sicurezza
della Repubblica italiana, tenuto conto delle clausole di riservatezza contenute negli accordi stipulati con gli Stati esportatori,
si deve sottolineare, come osserva a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA], che l’applicazione del regime doganale comunitario comporta
l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad un obbligo di riservatezza, nel caso
di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza.
53
Peraltro, non si esige che le dichiarazioni che gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla [OSCURATO:PERSONA]
raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di sicurezza sia di riservatezza.
54
Pertanto, e in conformità all’art. 10 CE relativo all’obbligo imposto agli Stati membri di facilitare l’adempimento del compito
della [OSCURATO:PERSONA] di vegliare sul rispetto del [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi sono tenuti a mettere a disposizione di tale istituzione
i documenti necessari alla verifica della regolarità del trasferimento delle risorse proprie della Comunità. Tuttavia un siffatto
obbligo non osta, come ha rilevato l’avvocato generale nel paragrafo 168 delle sue conclusioni, a che gli Stati membri, in
casi specifici e in via eccezionale, in base all’art. 296 CE, possano limitare l’informazione trasmessa a determinate parti
di un documento o rifiutarla del tutto.
55
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Repubblica italiana non ha dimostrato che i presupposti necessari all’applicazione
dell’art. 296 CE siano soddisfatti.
56
Per quanto riguarda la domanda della Repubblica italiana diretta a una limitazione degli effetti della presente sentenza,
per quanto concerne l’obbligo di versare le risorse proprie non trasferite a seguito dell’esenzione dai dazi doganali in questione
nella presente causa, per il periodo precedente al ricevimento della lettera di diffida supplementare del 20 dicembre 2001,
occorre rilevare che questa domanda è motivata con il presunto legittimo affidamento che sarebbe stato suscitato, in capo
a detto Stato membro, dalla prolungata inattività della [OSCURATO:PERSONA] nonché dall’adozione del regolamento n. 150/2003.
57
Va a tale proposito rammentato che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto
inerente all’ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere
una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (v., in particolare,
sentenza 23 maggio 2000, causa C‑104/98, Buchner e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3625, punto 39).
58
Infatti, la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando vi era un rischio
di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede
sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e quando risultava che i privati e le autorità nazionali erano stati
indotti ad un comportamento contrario alla normativa comunitaria in ragione di un’obiettiva e rilevante incertezza circa la
portata delle disposizioni comunitarie, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti
da altri Stati membri o dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 12 settembre 2000, causa C‑359/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6355,
punto 91).
59
Anche ipotizzando che le sentenze pronunciate in forza dell’art. 226 CE abbiano gli stessi effetti di quelle pronunciate in
forza dell’art. 234 CE e che, pertanto, ragioni di certezza del diritto possano rendere necessaria, in via eccezionale, la
limitazione dei loro effetti nel tempo (v. sentenze 7 giugno 2007, causa C‑178/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4185,
punto 67; e 12 febbraio 2009, causa C‑475/07, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, punto 61, nonché 26 marzo 2009, causa C‑559/07, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 78), occorre constatare che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha rinnegato in nessuna fase del procedimento la
sua posizione di principio. Infatti, nella dichiarazione da essa formulata nel corso dei negoziati relativi al regolamento
n. 150/2003, essa ha manifestato la sua ferma intenzione di non rinunciare alla riscossione dei dazi doganali che dovevano
essere già stati versati a titolo dei periodi anteriori all’entrata in vigore di quest’ultimo e si è riservata il diritto
di adottare le iniziative più opportune a tale riguardo.
60
Di conseguenza, dev’essere respinta la domanda della Repubblica italiana riguardante la limitazione degli effetti nel tempo
della presente sentenza.
61
Da quanto sin qui esposto deriva che la Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiale
ad uso militare nel periodo 1° gennaio 1998 ‑ 31 dicembre 2002 ed avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione
della [OSCURATO:PERSONA] le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non
aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento n. 1552/89 nonché degli stessi articoli del regolamento n. 1150/2000.
Sulle spese
62
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
63
Conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia,
intervenute nella causa, sopportano le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica italiana, avendo esentato da dazi doganali l’importazione di materiale ad uso militare nel periodo 1° gennaio
1998 ‑ 31 dicembre 2002 ed avendo rifiutato di calcolare, accertare e mettere a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità
europee le risorse proprie non percepite a causa di tale esenzione, nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo
tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi
ad essa incombenti in forza degli artt. 2 e 9‑11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante
applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato
dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, nonché degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom)
del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle
risorse proprie della Comunità.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
3)
La Repubblica ellenica e la Repubblica di Finlandia sopportano le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.