CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 15720/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente Rep. ORDINANZA Ud. 20/1/2022 sul ricorso 33630-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BERTONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] BASSI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], a in persona dei curatori fallimentari, domiciliato presso la cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] PARRELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4150/2018 della Corte di Appello di NAPOLI, depositata il 17/09/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4150/18, del 17 settembre 2018, della Corte di Appello di Napoli, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito dal fallimento Carmine e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza n. 1801/17, del 27 luglio 2017, del Tribunale di Noia - ha condannato l'odierna ricorrente a pagare, al predetto fallimento, la somma di C 126.088,49, oltre interessi legali dal 4 febbraio 2010. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dalla curatela fallimentare, la quale esponeva che - nel periodo compreso fra il 4 novembre 2009 e il 4 febbraio 2010, e nell'imminenza del deposito della domanda di concordato preventivo - [OSCURATO:PERSONA], nel contesto di un rapporto di factoring, aveva "riaddebitato" alla società poi fallita, su un conto corrente bancario, la somma di C 440.040,95, nonché annotato accrediti per C 109.427,57, con la conseguente insorgenza, per la società poi fallita, di un saldo negativo di C 330.150,00. Tali addebiti, da parte del "factorn, sarebbero derivati - nella prospettazione di [OSCURATO:PERSONA] - dalla escussione della "garanzia di solvenza del cedente", a seguito dell'inadempimento dei debitori ceduti, nei confronti dei quali sarebbero state instaurate iniziative giudiziarie per il recupero dei crediti stessi. Tuttavia, secondo l'allora attrice curatela, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai chiarito in maniera esaustiva la situazione dei crediti ad essa ceduti dalla società poi fallita. Di conseguenza, la curatela deduceva l'illegittimità degli addebiti in questione nonché l'illegittima applicazione di interessi in misura superiore al cd. "tasso usura". Di qui, pertanto, la domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del saldo positivo del conto, ricalcolato, pari ad C 163.247,14, nonché, in via di subordine, domanda di revocatoria fallimentare - ex artt. 67, commi 2 e 3, e 71 legge fall. - delle rimesse affluite sul conto nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di concordato, nonché, in via di ulteriore subordine, di inefficacia delle rimesse effettuate per violazione degli artt. 167 e 168 legge fall. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte, eccependo, in particolare, l'infondatezza di quella relativa all'illegittimità degli addebiti, sul presupposto di avere solo attivato la garanzia della solvenza dei debitori ceduti, e ciò a seguito di documentato inadempimento degli stessi, tanto da costringere essa [OSCURATO:PERSONA] ad avviare iniziative giudiziarie. L'allora convenuta, inoltre, deduceva l'infondatezza della domanda relativa agli interessi usurari, soprattutto perché il calcolo e la valutazione della usurarietà andava condotto - rilevando, nella specie, operazioni intercorrenti con imprese e non con consumatori - secondo l'indicatore "TEG" (e non "TAEG", come erroneamente sostenuto dalla curatela). [OSCURATO:PERSONA] eccepiva, infine, anche l'inammissibilità e l'infondatezza della proposta azione revocatoria, per mancanza di rimesse nel periodo sospetto e per l'assenza di conoscenza dello stato di insolvenza della società fallita, nonché della domanda di inefficacia dei pagamenti, effettuati durante il concordato, per mancanza di autorizzazioni. Istruita la causa anche mediante lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario del giudice, recependo le indicazioni del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], dopo aver determinato il cosiddetto "tasso soglia" confrontando il tasso di interesse praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] con il tasso di interesse effettivo globale medio annuo (c.d. "TAEG"), effettuava anche un diverso calcolo, sulla base del "più pertinente" tasso effettivo globale (c.d. "TEG"). Ciò detto, il giudice di prime cure rigettava integralmente le domande della curatela, la quale gravava la sentenza del Tribunale di Noia con appello, accolto, quanto al primo e al sesto motivo, dalla Corte partenopea, che condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma suddetta di C 126.088,49, comprensiva di interessi usurari, come emergenti dall'applicazione del "TAEG". 3. Avverso la pronuncia della Corte di Appello di Napoli ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - è denunciata nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e per violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 360-bis cod. proc. civ., 111 Cost. e 6 Cedu). Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe totalmente omesso ogni considerazione (e ogni pronuncia) su tutte le eccezioni formulate da [OSCURATO:PERSONA] e sulle risultanze istruttorie in merito alla questione della legittimità, o meno, dei "riaddebiti", vale a dire della restituzione delle anticipazioni, effettuate dal "factor", per inadempimento dei debitori ceduti. In particolare, tale omissione avrebbe comportato un grave vizio motivazionale della decisione, risultando essa basata, tra l'altro, sull'erronea affermazione che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai espressamente contestato le domande proposte nei suoi confronti, mentre essa, invece, avrebbe - assume la ricorrente - analitica mente, dettagliatamente e decisamente contrastato, in fatto e in diritto, le domande "de quibus". 3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, nonché omesso esame di documenti istruttori decisivi. Le medesime censure già oggetto del primo motivo di ricorso vengono prospettate, in questo caso, "sub specie" di vizio motivazionale. 3.3. Il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1267 cod. civ., dell'art. 4 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dell'art. 5 dei singoli contratti di factoring. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui essa avrebbe, erroneamente, affermato che - nel contratto di factoring oggetto di causa - il presupposto per l'attivazione della garanzia della solvenza verso il cedente, ex art. 1267 cod. civ., sarebbe stato costituito dall'inadempimento del debitore ceduto e dalla prova dell'esercizio di azioni contro costui. Per contro, nel caso di specie, da un lato, l'inadempimento risultava conosciuto e "condiviso" dallo stesso fallimento e, dall'altro, trattandosi di cessione di crediti nel contesto di un contratto di factoring, sia la legge n. 52 del 1991 (art. 4) che il contratto stesso (art. 5) abilitavano il "factor" al riaddebito su semplice richiesta, senza necessità, né tantomeno prova, dell'avvio di iniziative giudiziarie contro i debitori ceduti. 3.4. Con il quarto motivo - indicato erroneamente come quinto e proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - è denunciata nullità della sentenza e del procedimento, nella parte in cui la decisione impugnata ha statuito l'illegittimità dell'addebito di interessi oltre soglia, in acritica difformità rispetto a quanto affermato dal Tribunale e, soprattutto, dal consulente tecnico d'ufficio. In subordine, la censura viene formulata come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché "sub specie" di violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. In particolare, si censura la decisione della Corte di Appello per aver scelto, in relazione alla valutazione della usurarietà degli interessi, uno dei due criteri ipotizzati dal CTU, senza avvedersi che lo stesso ausiliario del giudice aveva segnalato come tale criterio, basato sul c.d. "TAEG", fosse da considerarsi erroneo dovendo, viceversa, preferirsi quello basato sul c.d. "TEG". 4. La curatela fallimentare ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto. L'inammissibilità del ricorso è ipotizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. (per non essere stata depositata la documentazione su cui si basano i singoli motivi di doglianza), oltre che per il fatto che essi sarebbero tesi a sollecitare un non consentito riesame del merito della controversia. Quanto, poi, al primo motivo, lo stesso - oltre ad essere inammissibile, perché l'omesso esame di mezzi istruttori non integra i vizi di cui all'ad 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - sarebbe, comunque, non fondato, in quanto la stessa lettura del ricorso avversario confermerebbe come [OSCURATO:PERSONA] si è sempre e solo diffusamente concentrata sulle ragioni per le quali ritenne di poter registrare i singoli addebiti sul conto corrente della società fallita, senza mai specificamente contestare l'avvenuto incasso dei medesimi crediti, fermo restando, in ogni caso, che l'onere di contestazione specifica, ex art 115 cod. proc. civ., opera soltanto nell'ambito del giudizio di primo grado, sicché non assumono rilievo le affermazioni contenute negli scritti difensivi depositati in appello da [OSCURATO:PERSONA]. L'infondatezza, invece, del secondo motivo deriverebbe dal fatto che la Corte territoriale ha espressamente esaminato la documentazione richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA], rinvenendo in essa la prova dell'effettivo pagamento da parte dei debitori ceduti. L'infondatezza del terzo motivo deriverebbe, invece, dal fatto che nessuna violazione delle norme richiamate è ipotizzabile nel caso di specie, posto che [OSCURATO:PERSONA] ha incassato i crediti oggetto di cessione, dopo aver utilmente coltivato le azioni contro i debitori ceduti. Infine, il quarto motivo sarebbe oltre che inammissibile (perché si risolverebbe in una censura sulla motivazione della sentenza, preclusa in sede di legittimità), anche infondato, poiché la Corte territoriale, nella determinazione del tasso "soglia", si è attenuta al criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità, (richiamando espressamente Cass. Sez. Un., sent. 20 giugno 2018, n. 16303). 5. Già fissata per la trattazione del ricorso l'adunanza camerale di cui all'art. 380-bis.1. cod. proc. civ., del 24 giugno 2020, la stessa veniva rinviata su concorde richiesta delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato.6.1. I motivi primo e secondo - da scrutinarsi congiuntamente, data la loro (dichiarata) connessione - sono inammissibili. 6.1.1. Sul punto, deve muoversi dalla presa d'atto che la decisione della Corte territoriale - nella stessa ricostruzione proposta nell'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 10 del ricorso) - si "snoda" attraverso tre passaggi argomentativi: - a) il rilievo che, nei giudizi di merito, l'odierna ricorrente "non avrebbe [...] espressamente contestato l'assunto della Curatela", secondo cui i crediti oggetto di cessione "non potevano considerarsi retrocessi e ciò in quanto essi o pacificamente sono stati incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure erano tuttora oggetto di attività di riscossione da parte della cessionaria"; - b) l'affermazione che, "al di là della mancata contestazione degli assunti del fallimento", l'odierna ricorrente "non avrebbe dato prova ai fini del riaddebito degli inadempimenti dei debitori ceduti"; - c) la constatazione che "dalla «scarna» documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe la circostanza opposta e cioè che alcuni dei debitori ceduti avevano estinto i loro debiti". Tanto premesso, i motivi di ricorso qui in esame appaiono finalizzati a contrastare tale percorso argomentativo - e, in particolare, l'affermazione relativa all'assenza di prova degli inadempimenti dei debitori ceduti - o attraverso la riproduzione di stralci dei precedenti scritti defensionali di [OSCURATO:PERSONA] (e ciò, in particolare, allo scopo di dimostrare l'avvenuta contestazione degli assunti della curatela), ovvero lamentando il mancato esame di documenti, identificati in tre e-mail del 7 settembre e del 3 e del 10 ottobre 2011, che conterrebbero "aggiornamenti" sulle singole posizioni di taluni debitori ceduti.6.1.2. Tuttavia, la pretesa di dimostrare l'esistenza degli inadempimenti alle - rispettive - obbligazioni da parte dei debitori ceduti (e, quindi, la legittimità dell'operazione di "riaddebito" dei relativi importi sul conto corrente della società cessionaria, poi fallita) si risolve nella denuncia di un omesso esame "di documenti istruttori decisivi". Si tratta, però, di censura "eccentrica" rispetto al paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc., risultando "evidente l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d'appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato dalla Corte d'appello, il vario insieme dei materiali di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01). D'altra parte, anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione "che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" - quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa - "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" (da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03). Né si manchi di considerare che questa Corte ha anche affermato che "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; cfr. anche Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01 e Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1°Iuglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01). Il tutto, infine, senza tacere che siffatta censura non pare neppure rispondere al disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., se è vero che il rispetto di detta norma esige che il ricorrente non si limiti a dedurre quale sia il fatto del quale sia stato "omesso l'esame", ma anche - ciò che non risulta avvenuto nel caso che occupa - il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e, soprattutto, la sua decisività (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831- 01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01). Orbene, proprio in relazione a tale requisito, deve qui ribadirsi che, quando l'omissione denunciata investa - come nel caso di specie - le risultanze di documenti, e necessario che essi offrano "la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratio decidendi» venga a trovarsi priva di fondamento" (Cass. Sez. 3, ord. 26 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01). Evenienza da escludersi nel presente caso, visto che la ricorrente neppure si è preoccupata di chiarire se le tre e-mail, delle quali sarebbe stato omesso l'esame, riguardino tutti i crediti oggetto di cessione e, soprattutto, quali fossero gli "aggiornamenti" dalle stesse recati. Escluso, dunque, che la ricorrente abbia adeguatamente contrastato l'affermazione con cui la Corte territoriale ha escluso esservi prova della mancata riscossione dei crediti oggetto di cessione (presupposto, come detto, dell'operazione di "riaddebito" dei relativi importi alla cessionaria), diventa del tutto superfluo esaminare la censura che si appunta sul passaggio della motivazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA], oltretutto, non avrebbe "espressamente contestato l'assunto della Curatela", secondo cui "non potevano considerarsi retrocessi e ciò in quanto essi o pacificamente sono stati incassati dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure erano tuttora oggetto di attività di riscossione da parte della cessionaria". 6.2. Per la stessa ragione è inammissibile anche il terzo motivo di ricorso. 6.2.1. Anche, infatti, ad ammettere che la disciplina applicabile, alla cessione dei crediti oggetto di causa, fosse quella dell'art. 4 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dell'art. 5 dei singoli contratti di factoring, e non quella dell'art. 1267 cod. civ. (ivi compresa, dunque, la previsione di cui al comma 2), l'inadempimento dei debitori ceduti - che la sentenza reputa non provato - resta, comunque, il presupposto della legittimità dell'operazione di riaddebito. Sicché, una volta escluso esservi prova di quell'inadempimento, non ha rilievo stabilire quale delle due fosse la disciplina applicabile, essendo stata, comunque, accertata la carenza dell'elemento comune - il mancato inadempimento delle obbligazioni oggetto di cessione - ad entrambe. 6.3. Infine, il quarto motivo non è fondato. 6.3.1. Invero, sul punto, deve muoversi dalla constatazione che "il principio «judex peritus peritorum» comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche" (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 21 dicembre 2017, n. 30733, Rv. 646659-01). Tanto premesso, dunque, in relazione ai poteri del giudice quanto alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, deve concludersi che se esso può, addirittura, disattendere le conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, a maggior ragione - qualora lo stesso formuli, come avvenuto nel caso che occupa, due ipotesi "alternative" - limitarsi a recepire una di esse, illustrando le ragioni dell'adesione a quella prescelta. Inoltre, come non ha mancato di segnalare la stessa controricorrente, la censura di violazione di legge, pure proposta con il presente motivo, deve ritenersi non fondata. La sentenza impugnata, infatti, si è uniformata al principio - enunciato da questa Corte, anche nella sua più autorevole composizione - secondo cui "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 10 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2-bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il «tasso soglia» - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta I. n. 108 del 1996 - e con la «CMS soglia» - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale «margine» residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" (Cass. Sez. Un., sent. 20 giugno 2018, n. 16303, Rv. 649294-01; in senso conforme Cass. Sez. 1, ord. 18 gennaio 2019, n. 1464, Rv. 652649-01). 7. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, al fallimento Carmine e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 6.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di co