CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2015
Cassazione n. 13308/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di FirenzeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] SCIARRETTA,che ha concluso riportandosi alla memoria depositata e chiedendo il rigetto del ricorso.udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorsoe alla memoria depositata a mezzo p.e.c.; insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato il trattamentosanzionatorio inflitto dal G.U.P. del Tribunale di quella stessa città che, nel giudizio abbreviato,ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole - nella qualità di co-amministratore di fatto, unitamenteal padre, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 09/09/2015,nonché di amministratore e detentore delle quote sociali, unitamente alla coniuge, della societàStation s.r.l.s. - dei fatti di bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale), di cui ai capiA) e B), condannandolo alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, con le pene accessoriedi legge, e le statuizioni in favore della parte civile. Il ricorrente è stato assolto dalla bancarottaimpropria di cui al capo C), per non aver commesso il fatto.2. Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoCaterina [OSCURATO:PERSONA], che formula tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per lamotivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo, è denunciata erronea applicazione della legge e correlati vizi dellamotivazione con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente, e di mere‘teste di legno’ in capo agli amministratori di diritto della fallita succedutisi all’amministratore‘storico’ della società, [OSCURATO:PERSONA], padre dell’odierno ricorrente. In particolare, le censure siriferiscono alla ritenuta sussistenza in capo all’imputato della qualifica di amministratore difatto della società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non essendo stata dimostrata e argomentata unaapprezzabile e continuativa attività gestoria dello stesso. La Corte di appello avrebbe tenutoconto delle dichiarazioni interessate dei due amministratori formali, e ritenuta provata l’attivitàgestoria senza confrontarsi con la alternativa ricostruzione fornita dal ricorrente, e senza chesia stato approfondito il tema dell’ingerenza di terzi nella gestione della società fallita.2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati violazione di legge e vizi della motivazionecon riferimento alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni del consulente fiscale della societàfallita - circa la persona alla quale aveva consegnato le scritture sociali, ovvero (non alricorrente, ma) a un incaricato di [OSCURATO:PERSONA] (padre dell’imputato, e amministratore formalefino al 10 gennaio 2014, essendo stato dichiarato fallito in proprio cinque giorni prima), e allamancanza di motivazione in ordine al dolo specifico in relazione al fatto di bancarottadocumentale di cui al capo B). La Corte di appello ha tratto il dolo specifico dal solo datooggettivo della mancata consegna delle scritture contabili alla curatela fallimentare.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordineall’elemento oggettivo del fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato al capo A). Lasentenza non si è confrontata con la versione alternativa difensiva e non ha spiegato da qualielementi di prova abbia tratto la perdita degli assets aziendali in favore della Station s.r.l.,mancando contratti di assunzione del personale della fallita da parte della cessionaria, non viè prova dell’arbitraria disposizione dei beni a profitto dell’imputato, e neppure traccia degliincassi dei bar della fallita. In realtà, la sentenza fonda la natura distrattiva della cessione sulmero dato della mancata risoluzione formale dei contratti.3. Il difensore dell’imputato ha inoltrato memoria in data 02 febbraio 2026, insistendonei motivi e per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.2. A [OSCURATO:PERSONA] è contestata la distrazione del compendio aziendale della fallita società‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, costituito da due esercizi commerciali bar- pasticceria siti, rispettivamente,in Piazza dell’Unità d’Italia e in via Panzani di Firenze, mediante la alienazione dei due ramiaziendali senza corrispettivo a una società riferibile al medesimo imputato, la Station s.r.l.s.,nonché la bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto, occultato, omesso la tenutadelle scritture contabili in frode ai creditori.2.1. I fatti gli sono ascritti quale amministratore di fatto della fallita, ruolo che l’imputatoavrebbe assunto una volta che il padre, amministratore ‘storico’ della società, era statodichiarato fallito in proprio con sentenza del 5 gennaio 2014.2.2. L’attribuzione di tale ruolo ‘di fatto’ è stata fondata, da parte dei giudici di merito, sulledichiarazioni convergenti di due amministratori formali, succedutisi al padre fallito, i qualihanno riferito di essere stati contattati dall’imputato per fungere da meri prestanomi, dietropagamento di una somma mensile, in quanto rassicurati dall’imputato sul fatto che a gestire lasocietà avrebbe pensato lui; sulle dichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA] (coimputatonel processo) - il quale ha riferito che la Station s.r.l.s., costituita pochi giorni prima dellacessione, aveva pagato i debiti pregressi della fallita, e che la successione degli amministratori‘teste di legno’ si era verificata in seguito a dissapori con l’imputato, - nonché sulla circostanzache l’imputato avesse effettuato, nel 2013, un pagamento di euro 42.817,00 a beneficio dellaproprietaria del locale di via dell’Unità d’Italia.3. Come si è premesso, la difesa lamentava che i giudici di merito avessero mancato diargomentare in merito agli elementi sintomatici della gestione effettiva, significativa econtinuativa della società [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrente, sia nel periodo di amministrazioneformale del padre che successivamente, quando erano in carica [OSCURATO:PERSONA] e MondachaiKarni. Si evidenziava l’assenza di deleghe operative in favore dell’amministratore di fatto, oprocure generali per taluni tipi di negozi, la mancata escussione dei dipendenti affinchèriferissero con chi si interfacciassero per l’orario di lavoro, né erano stati escussi i fornitori deidue bar per comprendere a chi riferire gli ordini o i pagamenti delle fatture.3.1. D’altronde, si deduce, la Corte di appello non si è confrontata con le deduzioni difensiveformulate con il gravame, con le quali si poneva in rilievo come il [OSCURATO:PERSONA] abbia dato conto, conadeguata documentazione, dei pagamenti da lui effettuati, con assegni personali ovvero conbonifici effettuati dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui era socio, dei canoni arretrati della fallitanonché dei canoni dal marzo al giugno 2014, in favore della proprietaria del locale di Piazzadell’Unità, detenuto in locazione dalla fallita anche dopo la formale cessione in favore dellaStation s.r.l., tanto, per dare conto di come risultasse smentita per tabulas la circostanza chela Station s.r.l. avesse pagato i debiti della fallita ‘[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.’, come riferito dal curatorefallimentare.3.2. In sintesi, la tesi difensiva si fonda sul rilievo che, a causa delle condizioni di salute diraggiungendo un accordo con la proprietaria del fondo in cui era esercitata l’attività di bar-pasticceria in via dell’Unità, signora [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione del quale, nel febbraio 2013,l’imputato versò, con assegno personale, l’importo di oltre quaranta mila euro per sanare lapregressa morosità della [OSCURATO:PERSONA]; a seguito del fallimento in proprio di [OSCURATO:PERSONA],avvenuto circa un anno dopo, il figlio si era premurato, per dare corso all’operazione concordataun anno prima, di procurare al padre l’opera del commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaindividuato i nuovi amministratori mettendoli in contatto di [OSCURATO:PERSONA] (circostanza peraltronegata decisamente dell’imputato), scegliendo figure professionali coerenti con la ragionesociale della ditta fallita (trattandosi di pasticcieri).3.3. Con tale tesi difensiva la sentenza impugnata non si è misurata: ha mancato direplicare alla deduzione che l’imputato avrebbe operato affinché fosse portata a compimentol’operazione di alienazione voluta dal padre, che prevedeva la costituzione di una società –come avvenuto con la Station s.r.l. - da parte del ricorrente, la quale avrebbe rilevato l’aziendaal prezzo stimato complessivo di euro 85.000, detratti i debiti della società.3.4. Detto che il preliminare di cessione prevedeva che la società appositamente costituitadal ricorrente, la Station s.r.l., avrebbe acquistato i rami di azienda con il pagamento posticipatostabilito al 31 marzo 2014, da effettuarsi solo se si fosse accertata la possibilità di rinnovare icontratti di affitto dei locali in cui erano gestiti i bar, e che, in ragione dell’elevato debitocontratto dalla fallita con il proprietario del fondo di via degli Avelli ( euro 900.000 circa), edelle condizioni di rinnovo troppo onerose poste dalla proprietaria dell’altro locale per il rinnovodel contratto di locazione, il ricorrente aveva rinunciato alla acquisizione di entrambi i rami diazienda - deve darsi atto che gli atti compiuti dall’imputato – ovvero pagare con proprioassegno, nel 2013, un debito di oltre quarantamila euro dovuto dalla fallita alla proprietaria diuno dei locali di esercizio dell’attività, pagare i canoni successivamente maturati in favore dellamedesima proprietà fino al giugno 2014, per conto della fallita, che continuava a occuparlo, eindividuare, per conto del padre, amministratori che potessero succedergli per realizzarel’operazione di alienazione - non configurano (né la sentenza impugnata fornisce una chiaraargomentazione sul punto, pur a fronte di motivi specifici di appello) una sistematica, concretaed effettiva ingerenza dell’imputato nella vita della società, nè durante l’amministrazionepaterna (essendosi limitato, nel febbraio 2013, a saldare di tasca propria, in favore della LeTroquet, un debito contratto dalla fallita, in epoca ben antecedente alla stipula dei contratti dicessione) nè in coincidenza delle amministrazioni successive. Gli amministratori c.d. ‘teste dilegno’ si sono, infatti, limitati a declinare ogni responsabilità e a far ricadere genericamente sulricorrente la gestione dell’attività aziendale, ivi compresa la stipula dei contratti di cessione,formalmente riferibili all’[OSCURATO:PERSONA], senza maggiore specificazione degli atti compiutidall’imputato, tanto più che neppure risulta che essi abbiano mai esercitato poteri e funzioni inconcreto, atteso che l’attività della società fallita si era interrotta nel febbraio 2014. D’altronde,il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha riferito circostanze che sembrano smentite dalla allegazionedocumentale (ovvero che la neo-costituita Station s.r.l. abbia pagato debiti della fallita, attesoche sono stati pagati dall’imputato personalmente o dalla società la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mai dallaStation s.r.l.), o, comunque, confutate dall’imputato (ci si riferisce alla circostanza, narratadall’imputato, che i titoli cambiari non trasferibili da lui emessi a pagamento del prezzo dicessione fossero stati consegnati al [OSCURATO:PERSONA], circostanza da questi negata, che, nondimeno,sembra trovare conferma nelle dichiarazioni rese dal notaio rogante al curatore, per quanto silegge a pg. 9 della sentenza di primo grado). Su tali aspetti, che i giudici di merito si limitanoa riportare sinteticamente e con argomentare anche poco lineare, manca un serio scrutinio chepossa fornire indicazioni chiare in merito all’effettiva ingerenza dell’imputato nella attivitàaziendale.4. Allo stesso modo, risulta immotivatamente sopravvalutata la valenza significativa delledichiarazioni del rag. [OSCURATO:PERSONA], considerate decisive ai fini della responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA],almeno quale concorrente esterno del padre nell’attività gestoria. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, invero,al curatore, correggendo se stesso, di avere consegnato l’intera documentazione contabile dellasocietà fallita nelle mani (non di [OSCURATO:PERSONA], come inizialmente riferito, ma) di un incaricatodel padre dell’imputato, elemento certamente decisivo rispetto al prospettato concorso esternodell’imputato – quale amministratore di fatto - nell’occultamento della contabilità: la Corte diappello avrebbe dovuto confrontarsi con tali dichiarazioni che, incidendo sulla prova dellaeffettiva apprensione della documentazione contabile, allontanano dall’imputato l’intenzione dioccultare la contabilità, e alla fine sconfessano, anche sotto tale profilo, il ruolo gestorio delricorrente. Invece, nella sentenza impugnata ci si limita a trarre la responsabilità, per labancarotta documentale, dal ruolo di amministratore di fatto, come detto apoditticamenteaffermato, da cui sarebbe derivata la responsabilità della tenuta e della conservazione dellescritture contabili e la conseguente irrilevanza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, nonrisulta fornita la dovuta dimostrazione della generica volontà di rendere impossibile laricostruzione della situazione patrimoniale e degli affari dell’impresa, né di una specifica finalitàillecita sottesa alla condotta di sottrazione dei dati contabili agli organi fallimentari, ancheperché non risulta adeguatamente dimostrata l’attività distrattiva in capo al ricorrente.5. Come è noto, il grado di approfondimento dell’accertamento relativo all’elementosoggettivo del reato di bancarotta documentale dipende anche dalla sussistenza o meno dicondotte distrattive, come ribadito di recente da Sez. 5, n. 2438 del 05/11/2024 (dep. 2025),[OSCURATO:PERSONA], Rv. 287480. Ma tale prova non è stata fornita – e in tal senso emerge la fondatezzaanche del terzo motivo di ricorso - atteso che, nelle sentenze di merito, non è adeguatamentedimostrata la qualificazione della fallita quale bad company, perché non è provato in alcun modol’effettivo ricevimento, da parte dell’imputato o della Station s.r.l., degli assets della fallita, nonrinvenuti dalla curatela.5.1. La stipula dei contratti di cessione dei rami di azienda in favore della Station s.r.l. e lamancata risoluzione degli stessi una volta valutata la mancata convenienza economicadell’operazione non riscontrano anche l’effettiva apprensione degli assets, apoditticamenteaffermata dai giudici di merito, essendo mancato un approfondimento su chi abbiaeffettivamente acquisito i beni strumentali della fallita, che l’imputato asserisce essere rimastinei locali restituiti ai proprietari, quest’ultimi non risultando essere stati interpellati sul punto,né venendo in rilievo altre significative fonti di prova della loro distrazione da parte dell’imputato,elementi da cui desumere, cioè, la perdita di assets a causa del dominio instaurato dalla societàStation s.r.l., mancando un contratto di affitto tra la Station s.r.l. e la proprietà [OSCURATO:PERSONA], nonrisultando l’assunzione di personale della fallita da parte della Station s.r.l., né è argomentatala disposizione di detti beni in favore dell’imputato.5.2. E’ noto che l’amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alleconcrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicché egli ègravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, oveconcorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penaleresponsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5 n. 39593del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria esufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da partedell’amministratore di fatto (Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), sulla base di indicisintomatici di gestione o cogestione della società che la giurisprudenza di legittimità ha enucleatonel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nella direttapartecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assenza dell’amministratore didiritto, nella mancata conoscenza di quest’ultimo da parte de dipendenti (Sez. 5 n. 19145 del13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273). Indicatori dei qualinon viene dato conto nella sentenza impugnata, che si è affidata a elementi alternativamenteinterpretabili, così fornendo una motivazione che si presta alle censure difensive, anche per lasua immotivata assertività.5.3. In sostanza, la sentenza impugnata fonda l’affermazione di responsabilità per ladistrazione dei beni strumentali sulla base della sola cessione dei rami di azienda, senzaconfrontarsi con l’alternativa versione difensiva con cui l’imputato rappresentava che i benistrumentali erano stati lasciati nell’immobile condotto dalla fallita al momento dell’esecuzionedello sfratto per morosità, e senza indicare elementi di prova da cui desumere che la perdita diassets fosse riconducibile al dominio instaurato dalla società Station s.r.l..6. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata che rinnoverà lo scrutinio di merito in ordine al ruolo di amministratore di fatto e allaconseguente attribuzione delle condotte fraudolente, misurandosi con le obiezioni difensive e P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Firenze.Così deciso in Roma, addì 18 febbraio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli