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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 43684/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 250/22 in data 06/05/2022 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato in presenza; letta la memoria difensiva con allegati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria del 27/09/2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 06/05/2022, il Tribunale di Firenze, investito dell'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, pronunciando quale giudice del rinvio, rigettava il gravame proposto dall'Accusa avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 27/05/2021 che aveva respinto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Careggi" di Firenze, l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per il periodo di mesi undici in relazione al reato di cui agli artt. 110, 318, 321 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 5 dell'incolpazione provvisoria).

2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della richiesta misura interdittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendosi il giudice del rinvio discostato dai criteri fissati dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 10223 del 03/03/2022, con cui si era stigmatizzata l'omessa considerazione di elementi probatori potenzialmente decisivi (tali devono ritenersi i messaggi telefonici tra Damone e Peris dai quali emerge indiscutibilmente l'interesse del primo per la vicenda professionale del secondo e, quanto meno, l'impegno da parte sua ad adoperarsi per un esito fausto della stessa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato ed il relativo accoglimento comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze.

2. Scrivono i giudici del provvedimento impugnato: "La Corte di Cassazione ha rilevato un vizio di motivazione consistente nell'omessa considerazione di elementi probatori potenzialmente decisivi.

Tali elementi probatori sono rappresentati dai messaggi scambiati fra Peris e Damone menzionati dal pubblico ministero nel suo ricorso ed anche dalla Corte di Cassazione.

Si tratta di messaggi che indubbiamente confermano l'adesione di Damone ad un accordo intervenuto con il precedente direttore Calamai a favore di Peris, ma dai quali tuttavia non può, a parere del Collegio, trarsi la convinzione che vi sia l'alta probabilità che l'indagato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ed anche che, allo stesso tempo, sempre in termini di alta probabilità, si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie.

Si tratta infatti di messaggi con i quali Damone sostanzialmente rassicura Peris di aver fatto tutto quello che doveva: "spedito al rettore il tutto"o con i quali l'indagato, rispondendo alla domanda di Peris se era andata bene con il rettore, afferma che si sarebbe informato, ma che non pensava che ci sarebbero stati problemi.

Si noti che si tratta complessivamente di quattro messaggi (8.11, 14.11, 16.11.2018 e 11.1.2019)".

3. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, il Tribunale ha innanzitutto svolto una disamina frammentaria e parziale dell'elemento probatorio specificamente indicato da codesta Corte nella sentenza rescindente, costituito dallo scambio di sms tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], mostrando di non valutare i predetti messaggi nel più ampio ambito delle acquisizioni investigative specificamente indicate dell'Ufficio requirente e riprodotte in ricorso, che attestano come il Damone ebbe a veicolare proprio lo stesso dettagliato programma già predisposto dal Peris, coincidente con il file ritrovato nel suo computer, dimostrando di aver avuto un ruolo attivo, e non vago e dilatorio, nell'interessamento promesso al Peris.

Inoltre, appare del tutto pretermessa la valutazione dei rapporti tra il Damone e i vertici universitari, che risultano aver favorito il rinnovo del suo incarico al fine di garantirsi appoggi futuri per la riuscita dei concorsi: in proposito, la minimizzazione degli elementi intercettivi, liquidati dal Tribunale come elementi non decisivi o nient'affatto esaminati, induce in ogni caso, a prescindere da ogni altra valutazione, a ritenere necessario un nuovo approfondimento.

4. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il giudice di rinvio ha ritenuto di sottrarsi al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento attraverso l'esame di elementi diversi incidenti, non sulla sussistenza della gravità indiziaria, ma sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, valutazione che non può che essere conseguenziale all'accertamento del primo presupposto.

4.1. Invero, trattando sostanzialmente solo del tema "conseguenziale", è stata fatta applicazione del principio della c.d.

"ragione più liquida".

In tal senso, non può non evidenziarsi che, l'indagine sulla gravità indiziaria non può essere posposto o, addirittura, pretermesso, in quanto il relativo giudizio ben può incidere anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati.

Invero, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/03/2022, Miraglia, non mass.).

4.1.1. Ferma ogni altra valutazione, è opinione del Collegio che il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez.

U, n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184; Sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510), costituisce un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che quando lo stesso è stato "eccezionalmente" applicato (cfr., Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298), si è invocata la particolare peculiarità della fattispecie: in presenza, cioè, di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v.

Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto).

All'evidenza, si è in presenza di pronunce del tutto condivisibili ma che riguardano una situazione del tutto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente.

4.1.2. Tanto meno invocabile, a sostegno del metodo decisionale assunto è l'osservanza del principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.).

Invero, il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari.

4.2. La soluzione adottata dal provvedimento impugnato ha di fatto aggirato il momento di controllo della gravità indiziaria ritenuto ineludibile dalla pronuncia della Corte di cassazione.

5. In sede di rinvio, il Tribunale sarà "nuovamente" chiamato a valutare se il dato probatorio rappresentato dai messaggi telefonici tra Damone e Peris, rivelatori di un interesse del primo per la vicenda professionale del secondo e, quanto meno, l'impegno da parte sua ad adoperarsi per un esito fausto della stessa, alla luce di tutti gli altri dati probatori esistenti, possano far ritenere la ricorrenza della gravità indiziaria e la ricorrenza di un pericolo di reiterazione; solo all'esito di tale verifica, se la stessa condurrà ad esito positivo, il Tribunale procederà a valutare in capo al Damone i caratteri dell'attualità e della concretezza della verificata esigenza cautelare.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 250/22 in data 06/05/2022 del Tribunale di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato in presenza; letta la memoria difensiva con allegati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria del 27/09/2022, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 06/05/2022, il Tribunale di Firenze, investito dell'appello cautelare proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, pronunciando quale giudice del rinvio, rigettava il gravame proposto dall'Accusa avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 27/05/2021 che aveva respinto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Careggi" di Firenze, l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per il periodo di mesi undici in relazione al reato di cui agli artt. 110, 318, 321 cod. pen. in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 5 dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, per il seguente unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione della richiesta misura interdittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendosi il giudice del rinvio discostato dai criteri fissati dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 10223 del 03/03/2022, con cui si era stigmatizzata l'omessa considerazione di elementi probatori potenzialmente decisivi (tali devono ritenersi i messaggi telefonici tra Damone e Peris dai quali emerge indiscutibilmente l'interesse del primo per la vicenda professionale del secondo e, quanto meno, l'impegno da parte sua ad adoperarsi per un esito fausto della stessa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato ed il relativo accoglimento comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze. 2. Scrivono i giudici del provvedimento impugnato: "La Corte di Cassazione ha rilevato un vizio di motivazione consistente nell'omessa considerazione di elementi probatori potenzialmente decisivi. Tali elementi probatori sono rappresentati dai messaggi scambiati fra Peris e Damone menzionati dal pubblico ministero nel suo ricorso ed anche dalla Corte di Cassazione. Si tratta di messaggi che indubbiamente confermano l'adesione di Damone ad un accordo intervenuto con il precedente direttore Calamai a favore di Peris, ma dai quali tuttavia non può, a parere del Collegio, trarsi la convinzione che vi sia l'alta probabilità che l'indagato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ed anche che, allo stesso tempo, sempre in termini di alta probabilità, si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti della stessa specie. Si tratta infatti di messaggi con i quali Damone sostanzialmente rassicura Peris di aver fatto tutto quello che doveva: "spedito al rettore il tutto"o con i quali l'indagato, rispondendo alla domanda di Peris se era andata bene con il rettore, afferma che si sarebbe informato, ma che non pensava che ci sarebbero stati problemi. Si noti che si tratta complessivamente di quattro messaggi (8.11, 14.11, 16.11.2018 e 11.1.2019)". 3. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, il Tribunale ha innanzitutto svolto una disamina frammentaria e parziale dell'elemento probatorio specificamente indicato da codesta Corte nella sentenza rescindente, costituito dallo scambio di sms tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA], mostrando di non valutare i predetti messaggi nel più ampio ambito delle acquisizioni investigative specificamente indicate dell'Ufficio requirente e riprodotte in ricorso, che attestano come il Damone ebbe a veicolare proprio lo stesso dettagliato programma già predisposto dal Peris, coincidente con il file ritrovato nel suo computer, dimostrando di aver avuto un ruolo attivo, e non vago e dilatorio, nell'interessamento promesso al Peris. Inoltre, appare del tutto pretermessa la valutazione dei rapporti tra il Damone e i vertici universitari, che risultano aver favorito il rinnovo del suo incarico al fine di garantirsi appoggi futuri per la riuscita dei concorsi: in proposito, la minimizzazione degli elementi intercettivi, liquidati dal Tribunale come elementi non decisivi o nient'affatto esaminati, induce in ogni caso, a prescindere da ogni altra valutazione, a ritenere necessario un nuovo approfondimento. 4. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come il giudice di rinvio ha ritenuto di sottrarsi al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento attraverso l'esame di elementi diversi incidenti, non sulla sussistenza della gravità indiziaria, ma sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, valutazione che non può che essere conseguenziale all'accertamento del primo presupposto. 4.1. Invero, trattando sostanzialmente solo del tema "conseguenziale", è stata fatta applicazione del principio della c.d. "ragione più liquida". In tal senso, non può non evidenziarsi che, l'indagine sulla gravità indiziaria non può essere posposto o, addirittura, pretermesso, in quanto il relativo giudizio ben può incidere anche sulla valutazione delle esigenze cautelari, avuto riguardo soprattutto al giudizio sulla gravità in concreto dei fatti-reato contestati. Invero, l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr., Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Silvestrin, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 14007 del 10/03/2022, Miraglia, non mass.). 4.1.1. Ferma ogni altra valutazione, è opinione del Collegio che il principio della "ragione più liquida", affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella giurisdizione civile in una prospettiva di economia processuale, secondo il quale la decisione di una causa è comunque possibile dando precedenza a una questione diversa e di più agevole decisione, anche se logicamente subordinata (cfr., ad es., Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. 5, n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184; Sez. 5, n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510), costituisce un principio non "esportabile" tout court nel processo penale, tant'è che quando lo stesso è stato "eccezionalmente" applicato (cfr., Sez. 1, n. 17850 del 12/01/2017, Castriotta, Rv. 270298), si è invocata la particolare peculiarità della fattispecie: in presenza, cioè, di una questione di diritto controversa nella giurisprudenza di legittimità, la sezione semplice non deve rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato (nello stesso senso, di recente, v. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini nonché Sez. 2, n. 8327 del 24/11/2021, dep. 2022, Salvatore, non massimate sul punto). All'evidenza, si è in presenza di pronunce del tutto condivisibili ma che riguardano una situazione del tutto diversa da quella in esame, al pari di quelle in cui il giudice di merito o di legittimità, assunta la decisione sulla base di una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, si limita in motivazione a trattare quell'unico punto assorbente. 4.1.2. Tanto meno invocabile, a sostegno del metodo decisionale assunto è l'osservanza del principio della ragionevole durata del processo, «non esistendo alcuna ragione di economia processuale che possa sostituirsi all'obbligo di motivazione» (così, efficacemente, Sez. 3, n. 10458 del 14/01/2020, Palma, non mass.). Invero, il giudice della cautela, in sede di impugnazione, laddove concordi con le valutazioni espresse nell'ordinanza impugnata, potrà ben motivare per relationem, facendo risultare di avere preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle ritenute coerenti con la propria decisione (in questo senso v., ad es., Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 3, n. 26483 del 05/04/2022, Maifredi, Rv. 283393; Sez. 2, n. 10699 del 30/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248); non potrà, invece, obliterare del tutto l'aspetto della gravità indiziaria, che logicamente precede e ben può influenzare - come si è detto - quello delle esigenze cautelari. 4.2. La soluzione adottata dal provvedimento impugnato ha di fatto aggirato il momento di controllo della gravità indiziaria ritenuto ineludibile dalla pronuncia della Corte di cassazione. 5. In sede di rinvio, il Tribunale sarà "nuovamente" chiamato a valutare se il dato probatorio rappresentato dai messaggi telefonici tra Damone e Peris, rivelatori di un interesse del primo per la vicenda professionale del secondo e, quanto meno, l'impegno da parte sua ad adoperarsi per un esito fausto della stessa, alla luce di tutti gli altri dati probatori esistenti, possano far ritenere la ricorrenza della gravità indiziaria e la ricorrenza di un pericolo di reiterazione; solo all'esito di tale verifica, se la stessa condurrà ad esito positivo, il Tribunale procederà a valutare in capo al Damone i caratteri dell'attualità e della concretezza della verificata esigenza cautelare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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