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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 aprile 2022

Cassazione n. 37065/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della Corte d'appello di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 25 settembre 2020, la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Savona del 17 aprile 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], concesso all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. equivalente alle aggravanti e rideterminato la pena e l'entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo, articolato, motivo si deduce vizio della motivazione, sub specie di "contrasto tra gli atti processuali e la motivazione", in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, non trovando la ricostruzione delle condotte concorsuali - secondo cui il ricorrente avrebbe reiteratamente colpito la persona offesa mentre il coimputato ]alla la immobilizzava - conferma nelle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], incapace di riferire chi avesse sferrato i colpi, in considerazione dello stato d'ebbrezza e dell'immediata perdita di conoscenza, né nelle generiche deposizioni dei testi presenti, accreditando viceversa ragionevoli ipotesi alternative.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto alla portata dimostrativa assegnata alle dichiarazioni della teste Bussini, sebbene la stessa non abbia fornito elementi utili a ricondurre al ricorrente il ruolo di esclusivo esecutore materiale della condotta, privilegiandone ingiustificatamente la deposizione in luogo di quella resa da altri presenti e trascurando come solo [OSCURATO:PERSONA] impugnasse uno sfollagente, con conseguente contraddittorietà e carenza della motivazione, nonché con apodittica esclusione di cause di giustificazione, anche nella forma dell'eccesso colposo.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Entrambi i motivi che, per la complennentarietà delle censure, possono essere congiuntamente trattati, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge.

1.1. Le doglianze fondano, essenzialmente, sulla contestazione della motivazione nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il ruolo di materiale esecutore del pestaggio, a fronte della prospettata indeterminatezza degli altrui contributi causali, rimasti indimostrati, con conseguente irragionevolezza della determinazione del trattamento sanzionatorio in misura pari al massimo edittale.

Ebbene, già la formulazione delle censure introduce un primo profilo di aspecificità, laddove omette di esplicitare - quale indicatore del vizio denunciato - l'entità della pena irrogata al coimputato (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), sì da potersi sindacare l'irragionevolezza delle comparative statuizioni, in un contesto, peraltro, che delinea anche in capo al Jaffa l'infungibile contributo causale di coautore materiale, in funzione di immobilizzatore.

Per altro verso, è lo stesso ricorrente che, adducendo l'incertezza dell'attribuzione dei singoli colpi, finisce per confermare la convergenza e l'equivalenza dei fattori causali della fattispecie concorsuale, in tal modo rendendo perplessa l'articolazione delle deduzioni.

Del tutto astratta è, inoltre, la prospettazione di ipotesi alternative, implicanti l'intervento di terzi, che la stessa argomentazione svolge in modo esplorativo ed in contraddizione con le deduzioni che hanno giustificato, in accoglimento dell'appello, il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, valorizzando la causale in termini soggettivi e relazionali.

1.2. Quanto al denunciato "contrasto tra gli atti processuali e la motivazione", la formulazione della censura suggerisce l'opportunità di una puntualizzazione più generale sui limiti della cognizione del giudice di legittimità che, anche dopo l'introduzione del vizio di contraddittorietà processuale ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comportano «l'intangibilità della valutazione del merito del risultato probatorio», posto il «persistente divieto di rilettura e di reínterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).

Secondo l'insegnamento dottrinale, mentre i giudizi di primo e di secondo grado hanno come oggetto la ricostruzione del fatto attribuito all'imputato, quella affidata al giudice di legittimità è una critica che si esercita sul discorso giustificativo svolto nella sentenza impugnata.

Di qui la conseguenza che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651).

In questa cornice di riferimento, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani", né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità consente, pertanto, di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova.

Deve solo aggiungersi che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Nel quadro così delineato, va rilevato come siano inammissibili le doglianze che si risolvono in una contestazione del significato probatorio e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767).

Il controllo di legittimità, invero, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

1.3. Ora, il ricorrente si limita a postulare l'inadeguatezza dimostrativa delle dichiarazioni della parte offesa, rimasta priva di conoscenza, e della teste Bussini, proprietaria del bar teatro dell'antefatto, chiusasi all'interno del locale nel corso del pestaggio, senza confrontarsi con la lettura unitaria dei segmenti fattuali ricostruiti nella sentenza impugnata, secondo cadenze argomentative che non evidenziano margini di censurabilità.

Le conformi sentenze di merito hanno, difatti, ricostruito l'antefatto — e dunque la provocazione della persona offesa, determinante la reazione dell'imputato, non contestata ed anzi invocata dal ricorrente — che rende, mediante la chiave di lettura del movente, del tutto giustificata l'attribuzione al Mezini della condotta lesiva, restando irrilevante che al medesimo siano stati attribuiti tutti i colpi inferti nell'ambito dell'azione coordinata con il co- esecutore materiale, rimasto, almeno nella fase iniziale, nel ruolo di contenimento della vittima.Per altro verso, l'intervento di terzi resta solo prospettato, nel ricorso, nell'ambito delle mere ipotetiche possibilità, in tal modo escludendo margini di ragionevolezza in ordine ad un fattore esterno sopravvenuto, di portata tale da escludere la reiterazione dei colpi e riflettersi sull'apprezzamento di gravità della condotta, valorizzato nella dosimetria della pena.

La prospettazione di cause di giustificazione è, infine, del tutto aspecifica, non confrontandosi il ricorrente con la specifica motivazione rassegnata al riguardo (f. 5).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in euro 3000, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della Corte d'appello di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 25 settembre 2020, la Corte d'appello di Genova ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Savona del 17 aprile 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], concesso all'imputato l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. equivalente alle aggravanti e rideterminato la pena e l'entità della provvisionale liquidata in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo, articolato, motivo si deduce vizio della motivazione, sub specie di "contrasto tra gli atti processuali e la motivazione", in riferimento all'affermazione di responsabilità ed alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio, non trovando la ricostruzione delle condotte concorsuali - secondo cui il ricorrente avrebbe reiteratamente colpito la persona offesa mentre il coimputato ]alla la immobilizzava - conferma nelle stesse dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], incapace di riferire chi avesse sferrato i colpi, in considerazione dello stato d'ebbrezza e dell'immediata perdita di conoscenza, né nelle generiche deposizioni dei testi presenti, accreditando viceversa ragionevoli ipotesi alternative. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura quanto alla portata dimostrativa assegnata alle dichiarazioni della teste Bussini, sebbene la stessa non abbia fornito elementi utili a ricondurre al ricorrente il ruolo di esclusivo esecutore materiale della condotta, privilegiandone ingiustificatamente la deposizione in luogo di quella resa da altri presenti e trascurando come solo [OSCURATO:PERSONA] impugnasse uno sfollagente, con conseguente contraddittorietà e carenza della motivazione, nonché con apodittica esclusione di cause di giustificazione, anche nella forma dell'eccesso colposo. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 30 aprile 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Entrambi i motivi che, per la complennentarietà delle censure, possono essere congiuntamente trattati, sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Le doglianze fondano, essenzialmente, sulla contestazione della motivazione nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il ruolo di materiale esecutore del pestaggio, a fronte della prospettata indeterminatezza degli altrui contributi causali, rimasti indimostrati, con conseguente irragionevolezza della determinazione del trattamento sanzionatorio in misura pari al massimo edittale. Ebbene, già la formulazione delle censure introduce un primo profilo di aspecificità, laddove omette di esplicitare - quale indicatore del vizio denunciato - l'entità della pena irrogata al coimputato (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839), sì da potersi sindacare l'irragionevolezza delle comparative statuizioni, in un contesto, peraltro, che delinea anche in capo al Jaffa l'infungibile contributo causale di coautore materiale, in funzione di immobilizzatore. Per altro verso, è lo stesso ricorrente che, adducendo l'incertezza dell'attribuzione dei singoli colpi, finisce per confermare la convergenza e l'equivalenza dei fattori causali della fattispecie concorsuale, in tal modo rendendo perplessa l'articolazione delle deduzioni. Del tutto astratta è, inoltre, la prospettazione di ipotesi alternative, implicanti l'intervento di terzi, che la stessa argomentazione svolge in modo esplorativo ed in contraddizione con le deduzioni che hanno giustificato, in accoglimento dell'appello, il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, valorizzando la causale in termini soggettivi e relazionali. 1.2. Quanto al denunciato "contrasto tra gli atti processuali e la motivazione", la formulazione della censura suggerisce l'opportunità di una puntualizzazione più generale sui limiti della cognizione del giudice di legittimità che, anche dopo l'introduzione del vizio di contraddittorietà processuale ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comportano «l'intangibilità della valutazione del merito del risultato probatorio», posto il «persistente divieto di rilettura e di reínterpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Secondo l'insegnamento dottrinale, mentre i giudizi di primo e di secondo grado hanno come oggetto la ricostruzione del fatto attribuito all'imputato, quella affidata al giudice di legittimità è una critica che si esercita sul discorso giustificativo svolto nella sentenza impugnata. Di qui la conseguenza che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). In questa cornice di riferimento, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani", né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168); così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità consente, pertanto, di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova. Deve solo aggiungersi che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Nel quadro così delineato, va rilevato come siano inammissibili le doglianze che si risolvono in una contestazione del significato probatorio e nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del merito, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). Il controllo di legittimità, invero, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. 1.3. Ora, il ricorrente si limita a postulare l'inadeguatezza dimostrativa delle dichiarazioni della parte offesa, rimasta priva di conoscenza, e della teste Bussini, proprietaria del bar teatro dell'antefatto, chiusasi all'interno del locale nel corso del pestaggio, senza confrontarsi con la lettura unitaria dei segmenti fattuali ricostruiti nella sentenza impugnata, secondo cadenze argomentative che non evidenziano margini di censurabilità. Le conformi sentenze di merito hanno, difatti, ricostruito l'antefatto — e dunque la provocazione della persona offesa, determinante la reazione dell'imputato, non contestata ed anzi invocata dal ricorrente — che rende, mediante la chiave di lettura del movente, del tutto giustificata l'attribuzione al Mezini della condotta lesiva, restando irrilevante che al medesimo siano stati attribuiti tutti i colpi inferti nell'ambito dell'azione coordinata con il co- esecutore materiale, rimasto, almeno nella fase iniziale, nel ruolo di contenimento della vittima.Per altro verso, l'intervento di terzi resta solo prospettato, nel ricorso, nell'ambito delle mere ipotetiche possibilità, in tal modo escludendo margini di ragionevolezza in ordine ad un fattore esterno sopravvenuto, di portata tale da escludere la reiterazione dei colpi e riflettersi sull'apprezzamento di gravità della condotta, valorizzato nella dosimetria della pena. La prospettazione di cause di giustificazione è, infine, del tutto aspecifica, non confrontandosi il ricorrente con la specifica motivazione rassegnata al riguardo (f. 5). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equo determinare in euro 3000, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur
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